Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 giugno 2021

Cassazione n. 04506/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 14567-2021 sollevato dal Tribunale di Lecce con ordinanza n.

RG 190/2021 del 02/06/2021 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ,E DOTI". [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che codesta S.C., in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma in ordine alla procedura esecutiva descritta in motivazione.

Ritenuto in fatto - che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce ha proposto regolamento di competenza d'ufficio; - che esso — investito di una procedura di pignoramento presso terzi, già pendente innanzi al Tribunale di Torino, ritenutosi non competente territorialmente, e ciò sul presupposto che il terzo pignorato ([OSCURATO:PERSONA]), "debitor debitoris" dell'esecutata Agenzia delle Entrate e Riscossione, nella propria dichiarazione di terzo ha riferito l'esistenza di un rapporto di credito, in favore del debitore esecutato, presso una filiale di Lecce dello stesso [OSCURATO:PERSONA] — reputa che la competenza spetti, invece, al Tribunale di Roma; - che essendo, infatti, il debitore esecutato un ente pubblico economico, e non una pubblica amministrazione (come esse risultano individuate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), la competenza per la procedura esecutiva dovrebbe individuarsi a norma del comma 2 dell'art. 26-bis cod. proc. civ. (e non del comma 1), ovvero con riferimento al luogo in cui il debitore esecutato — e non il "terzo debitore" — ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; - che, nella specie, la predetta Agenzia — debitore esecutato — ha sede legale in Roma, donde la ritenuta competenza del Tribunale capitolino.

Considerato in diritto - che il regolamento è inammissibile; - che occorre dare seguito al principio, già enunciato da questa Corte secondo cui è "inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione Ric. 2021 n. 14567 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -2- ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la «potestas iudicanc13> ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al «quomodo» dell'esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell'esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi" (Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2014, n. 17845, Rv. 632562-01); - che, difatti, "la competenza sull'esecuzione ai sensi dell'art. 26 ed ora dell'art. 26 -bis cod. proc. civ. si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza", controllo che sulla base delle argomentazioni "desumibili dall'art. 187 disp. att. cod. proc. civ. si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., attraverso l'impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell'esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull'esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell'art. 187 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull'esecuzione forzata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 aprile 2018, n. 8172, Rv. 648765-01); Ric. 2021 n. 14567 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -3- - che il giudice dell'esecuzione, dunque, avrebbe dovuto declinare la propria competenza con ordinanza, avverso la quale sarebbe stato esperibile dalla parte, se del caso, lo strumento di cui all'art. 617 cod. proc. civ. e, poi, eventualmente il regolamento di competenza.

PQM La Corte dichiara inammissibile il regolamento.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, riconvocatasi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 14567-2021 sollevato dal Tribunale di Lecce con ordinanza n. RG 190/2021 del 02/06/2021 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ,E DOTI". [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che codesta S.C., in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma in ordine alla procedura esecutiva descritta in motivazione. Ritenuto in fatto - che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce ha proposto regolamento di competenza d'ufficio; - che esso — investito di una procedura di pignoramento presso terzi, già pendente innanzi al Tribunale di Torino, ritenutosi non competente territorialmente, e ciò sul presupposto che il terzo pignorato ([OSCURATO:PERSONA]), "debitor debitoris" dell'esecutata Agenzia delle Entrate e Riscossione, nella propria dichiarazione di terzo ha riferito l'esistenza di un rapporto di credito, in favore del debitore esecutato, presso una filiale di Lecce dello stesso [OSCURATO:PERSONA] — reputa che la competenza spetti, invece, al Tribunale di Roma; - che essendo, infatti, il debitore esecutato un ente pubblico economico, e non una pubblica amministrazione (come esse risultano individuate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), la competenza per la procedura esecutiva dovrebbe individuarsi a norma del comma 2 dell'art. 26-bis cod. proc. civ. (e non del comma 1), ovvero con riferimento al luogo in cui il debitore esecutato — e non il "terzo debitore" — ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; - che, nella specie, la predetta Agenzia — debitore esecutato — ha sede legale in Roma, donde la ritenuta competenza del Tribunale capitolino. Considerato in diritto - che il regolamento è inammissibile; - che occorre dare seguito al principio, già enunciato da questa Corte secondo cui è "inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione Ric. 2021 n. 14567 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la «potestas iudicanc13> ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al «quomodo» dell'esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell'esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi" (Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2014, n. 17845, Rv. 632562-01); - che, difatti, "la competenza sull'esecuzione ai sensi dell'art. 26 ed ora dell'art. 26 -bis cod. proc. civ. si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza", controllo che sulla base delle argomentazioni "desumibili dall'art. 187 disp. att. cod. proc. civ. si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., attraverso l'impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell'esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull'esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell'art. 187 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull'esecuzione forzata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 aprile 2018, n. 8172, Rv. 648765-01); Ric. 2021 n. 14567 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -3- - che il giudice dell'esecuzione, dunque, avrebbe dovuto declinare la propria competenza con ordinanza, avverso la quale sarebbe stato esperibile dalla parte, se del caso, lo strumento di cui all'art. 617 cod. proc. civ. e, poi, eventualmente il regolamento di competenza. PQM La Corte dichiara inammissibile il regolamento. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, riconvocatasi
Sentenza Cassazione n. 04506/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris