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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 24010/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4158/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],

17. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

MARTINI, 3, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – avverso la sentenza n. 88/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per lacassazione della sentenza n. 88/2018 della Corte di Appello di Venezia che ha rigettato la sua opposizione avverso la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 19933 del 30.03.17; con tale delibera la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva inflitto la sanzione pecuniaria di € 5.000,00 per la violazione dell’art. 94 co. 2 d.lgs. 58/1998 (d’innanzi, TUF), nel testo applicabile ratione temporis, ascrittagli in relazione all’attività da lui svolta quale consigliere d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza nel periodo dal 26 aprile al 1° decembre del 2014.

2. Giova sunteggiare brevemente i fatti di causa rilevanti in questa sede, sulla scorta di quanto riportato dalla Corte veneziana. 2.1 Nel 2014 e nel 2015, la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, intendendo effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari (obbligazioni), predispose, ai sensi dall’ articolo 94 TUF, i relativi Prospetti di Base, rispettivamente pubblicati il 7.2.14 (PB 2014) e il 5.2.15 (PB 2015); in tali Prospetti di Base vennero rispettivamente incorporati, mediante supplemento, il Documento di Registrazione pubblicato il 9.5.14 (DR 2014, approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] l’8.5.14) e il Documento di Registrazione pubblicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (DR 2015, approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 7.5.15).

2.2. A seguito di accertamenti ispettivi, la [OSCURATO:PERSONA], ai s ensi dell’art. 191, co. 2, TUF, contestò a numerosi esponenti aziendali, tra cui l’odierno ricorrente, il fatto che la Banca, in violazione dell’art. 94 co. 2 TUF, aveva omesso di riportare nei Documenti di Registrazione del 2014 e del 2015 le informazioni relative all’esistenza, entità ed effetti del cd.

“capitale finanziato”.

Erano assenti, cioè, le informazioni circa i finanziamenti che l’Emittente, nel periodo 1.1.12-28.2.15, aveva erogato alla propria clientela per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie, per un totale complessivo di circa un miliardo d’euro.

2.3. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato sanzionato per le violazioni dell’art. 94 co. 2 TUF «poste in essere il relazione al DR 2014 incorporato nel Prospetto di Base per il medesimo anno, in ragione della omissione di qualsivoglia informazione sui considerevoli finanziamenti erogati dalla Banca alla clientela per l’acquisto di azioni proprie» (pag. 13, ultimo capoverso, della sentenza impugnata).

3. La corte d’appello di Venezia ha rigettato l’op posizione dell’odierno ricorrente argomentando, per quanto qui ancora interessa, che:

3.1. l’assunto dell’opponente dell’applicabilità retroattiva della normativa più favorevole, introdotta col d.lgs. 72/2015, era da giudicare infondato, dovendosi escludere che la sanzione de qua avesse natura sostanzialmente penale nel senso indicato dalla Corte EDU;

3.2. l’elemento oggettivo dell’illecito sussisteva perché l’omissione di informazioni necessarie, nel prospetto relativo all'offerta al pubblico di strumenti finanziari, era imputabile, a titolo di colpa, anche agli amministratori privi di deleghe, in ragione dei doveri di controllo e attivazione su costoro gravanti;

3.3. l’elemento soggettivo dell’illecito sussisteva perché «la responsabilità da omesso prospetto configura un illecito permanente atteso che, a fronte della condotta lesiva degli interessi dei risparmiatori in funzione della cui tutela è posto l'obbligo di un'informativa completa e veritiera, gli effetti antigiuridici permangono nel tempo per l'impulso di una condotta omissiva qual è quella descritta nell'articolo 94, comma 7 del TUF» (pag. 62, secondo capoverso, della sentenza); né, aggiunge la Corte d'appello, rileva che l’opponente avesse ricoperto la carica di amministratore solo per il periodo dal 26 aprile all’1 dicembre del 2014 «ove si considerino tanto il periodo di durata della carica effettivamente rivestita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (sette mesi circa) quanto la univoca significatività dei fatti che avrebbero dovuto indurre il ricorrente ad acquisire informazioni e ad effettuare approfondimenti» (pag. 62, terzo capoverso, della sentenza).

4. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

5. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 18 gennaio 2022, per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie.

6. Col primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si denuncia la falsa applicazione degli artt. 94 co. 2 ed 8 TUF, 191 co. 2 TUF nonché dell’art. 1 l. 689/1981 in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa considerando il ricorrente responsabile dell’illecito contestatogli, in violazione del principio personalistico che permea la materia delle sanzioni amministrative.

Il motivo si sostanzia in due distinte censure. 6.1.Sotto un primo profilo si sostiene che, ai sensi del comma 8 dell’art. 94 TUF, la responsabilità da prospetto graverebbe esclusivamente sull'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché sulle persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, da intendere, nella specie, come i soggetti a cui l’Organo amministrativo della banca aveva delegato la predisposizione e l’aggiornamento del prospetto (individuati nelle pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata); non, quindi, sui componenti dell’organo di amministrazione dell’emittente privi di deleghe.

Il ricorrente assume quindi che la Corte territoriale, ritenendolo responsabile delle omissioni di un prospetto redatto prima che egli entrasse in carica – in una carica amministrativa, si sottolinea, privadi deleghe e mantenuta solo per sette mesi - gli avrebbe ascritto una responsabilità di tipo oggettivo, in violazione del principio personalistico delle sanzioni amministrative.

6.2. Con la seconda censura il ricorrente l amenta che «oggetto della sanzione non era il mancato aggiornamento della documentazione d’offerta prevista dall’art. 94, co. 7, ma solo la redazione e pubblicazione di cui all’ art. 94 co. 2, TUF» (pag. 6 righi 23-25 del ricorso).

7. La prima delle suddette censure è infondata.

E’ sufficiente, per pervenire a tale conclusione, considerare che le sanzioni amministrative previste dal TUF sono disciplinate dagli stessi principi ordinatori fissati dalla legge n. 689/1981, alla cui stregua gli illeciti amministrativi sono ascrivibili alle persone fisiche che hanno posto in essere le condotte che li integrano e non agli enti per cui tali persone fisiche hanno agito.

Non è poi pertinente il richiamo del ricorrente al disposto dell’art. 94, co. 8, TUF, nel testo applicabile ratione temporis; tale disposto, infatti, attiene alla responsabilità civile nei confronti dei danneggiati, non alla responsabilità per l’illecito amministrativo, come fatto palese dall’espresso riferimento della lettera della legge alla responsabilità per i «danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto».

8. La seconda censura, invece, è fondata.

8.1. E’ pacifico (lo si legge nella sentenza impugn ata a pag. 4, rigo 17, e a pag. 13, rigo 19, oltre che nel controricorso della [OSCURATO:PERSONA], a pag. 6, rigo 11) che l'illecito per il quale il sig.[OSCURATO:PERSONA] è stato sanzionato è quello, oggetto dell'originaria contestazione, di cui al comma 2 dell'articolo 94 TUF.

Tale disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, recita: « Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti.

Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto.

Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti».

La condotta materiale contestata all'odierno ricorrente è dunque quella di non essersi attivato, esercitando i poteri propri della carica amministrativa da lui rivestita, affinché il prospetto informativo de quo (più precisamente: il documento di registrazione incorporato a detto prospetto informativo) contenesse tutte le informazioni necessarie; si tratta, dunque, di una condotta omissiva che ha determinato la redazione di un prospetto privo dei dati previsti dalla legge come necessari e, dunque, difforme dal modello legalmente previsto.

8.2. La Corte d’appello per contro, come risulta dallo stralcio dell’impugnata sentenza sopra trascritto nel § 3.6, ha ritenuto l’attuale ricorrente responsabile non per l’illecito contemplato dall’art. 94 co. 2 TUF - oggetto di contestazione e sanzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] - bensì per l’illecito di cui all'articolo 94, comma 7 del TUF.

Quest’ultima disposizione recita: «qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto».

8.3. E’ evidente la difformità tra la condotta materiale in cui si sostanzia l’illecito sanzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] (omessa vigilanza sulle modalità di redazione del prospetto) e la condotta materiale in cui si sostanzia l’illecito accertato nell’impugnata sentenza (omessa vigilanza sul dovere di menzionare, mediante un supplemento del prospetto, imprecisioni rilevate tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico); la Corte lagunare è dunque incorsa nel denunciato vizio di violazione dell’articolo 94, comma 2, TUF, confermando una sanzione irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’illecito previsto da tale disposizione pur avendo accertato che la condotta riferibile al sig. [OSCURATO:PERSONA] consisteva non nella omessa vigilanza sulle modalità di redazione del prospetto bensì in quella (non contestata, né sanzionata, dalla [OSCURATO:PERSONA]) di omessa vigilanza sul dovere di menzionare, mediante un supplemento del prospetto, imprecisioni rilevate dopo l’ approvazione del prospetto. 8.4.Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, in relazione alla seconda delle censure ivi articolate.

9. Col secondo motivo di ricorso riferito all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si denuncia la violazione dell’art. 49 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea.

Deducendo la natura “sostanzialmente” penale della sanzione inflittagli, alla stregua dei cd.

“criteri Engel”, il ricorrente sostiene l’applicabilità – esclusa dalla Corte d’Appello – della lex mitior sopravvenuta, ovverosia dell’art. 190 bis TUF, introdotto col d.lgs. 72/2015, che sanziona gli esponenti aziendali solo laddove la loro condotta abbia provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l’integrità ed il corretto funzionamento del mercato.

Né, precisa il ricorrente, a tale applicazione più favorevole osterebbe l’art. 6 d.lgs. 72/2015, che delimita il campo d’efficacia dello stesso decreto (e quindi anche dell’art. 190 bis TUF) ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

Quest’ultima norma sarebbe infatti disapplicabile, poiché in contrasto col principio di efficacia della legge “penale” successiva più favorevole.

9.1. Il motivo di ricorso è assorbito, in ragione dell’accoglimento del primo motivo.

10. In definitiva, il primo motivo di ricorso va acc olto nei termini sopra enunciati, il secondo resta assorbito e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto che l’articolo 94, comma 2, TUF, nel testo applicabile ratione temporis, sanziona l’ omessa vigilanza sulle modalità di redazione del prospetto e non l’omessa vigilanza sul dovere di menzionare, mediante un supplemento del prospetto, imprecisioni rilevate dopo il momento in cui il prospetto è stato approvato; la Corte territoriale regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo e cassa la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4158/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI, 3, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – avverso la sentenza n. 88/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per lacassazione della sentenza n. 88/2018 della Corte di Appello di Venezia che ha rigettato la sua opposizione avverso la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 19933 del 30.03.17; con tale delibera la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva inflitto la sanzione pecuniaria di € 5.000,00 per la violazione dell’art. 94 co. 2 d.lgs. 58/1998 (d’innanzi, TUF), nel testo applicabile ratione temporis, ascrittagli in relazione all’attività da lui svolta quale consigliere d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza nel periodo dal 26 aprile al 1° decembre del 2014. 2. Giova sunteggiare brevemente i fatti di causa rilevanti in questa sede, sulla scorta di quanto riportato dalla Corte veneziana. 2.1 Nel 2014 e nel 2015, la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, intendendo effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari (obbligazioni), predispose, ai sensi dall’ articolo 94 TUF, i relativi Prospetti di Base, rispettivamente pubblicati il 7.2.14 (PB 2014) e il 5.2.15 (PB 2015); in tali Prospetti di Base vennero rispettivamente incorporati, mediante supplemento, il Documento di Registrazione pubblicato il 9.5.14 (DR 2014, approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] l’8.5.14) e il Documento di Registrazione pubblicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (DR 2015, approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 7.5.15). 2.2. A seguito di accertamenti ispettivi, la [OSCURATO:PERSONA], ai s ensi dell’art. 191, co. 2, TUF, contestò a numerosi esponenti aziendali, tra cui l’odierno ricorrente, il fatto che la Banca, in violazione dell’art. 94 co. 2 TUF, aveva omesso di riportare nei Documenti di Registrazione del 2014 e del 2015 le informazioni relative all’esistenza, entità ed effetti del cd. “capitale finanziato”. Erano assenti, cioè, le informazioni circa i finanziamenti che l’Emittente, nel periodo 1.1.12-28.2.15, aveva erogato alla propria clientela per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie, per un totale complessivo di circa un miliardo d’euro. 2.3. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato sanzionato per le violazioni dell’art. 94 co. 2 TUF «poste in essere il relazione al DR 2014 incorporato nel Prospetto di Base per il medesimo anno, in ragione della omissione di qualsivoglia informazione sui considerevoli finanziamenti erogati dalla Banca alla clientela per l’acquisto di azioni proprie» (pag. 13, ultimo capoverso, della sentenza impugnata). 3. La corte d’appello di Venezia ha rigettato l’op posizione dell’odierno ricorrente argomentando, per quanto qui ancora interessa, che: 3.1. l’assunto dell’opponente dell’applicabilità retroattiva della normativa più favorevole, introdotta col d.lgs. 72/2015, era da giudicare infondato, dovendosi escludere che la sanzione de qua avesse natura sostanzialmente penale nel senso indicato dalla Corte EDU; 3.2. l’elemento oggettivo dell’illecito sussisteva perché l’omissione di informazioni necessarie, nel prospetto relativo all'offerta al pubblico di strumenti finanziari, era imputabile, a titolo di colpa, anche agli amministratori privi di deleghe, in ragione dei doveri di controllo e attivazione su costoro gravanti; 3.3. l’elemento soggettivo dell’illecito sussisteva perché «la responsabilità da omesso prospetto configura un illecito permanente atteso che, a fronte della condotta lesiva degli interessi dei risparmiatori in funzione della cui tutela è posto l'obbligo di un'informativa completa e veritiera, gli effetti antigiuridici permangono nel tempo per l'impulso di una condotta omissiva qual è quella descritta nell'articolo 94, comma 7 del TUF» (pag. 62, secondo capoverso, della sentenza); né, aggiunge la Corte d'appello, rileva che l’opponente avesse ricoperto la carica di amministratore solo per il periodo dal 26 aprile all’1 dicembre del 2014 «ove si considerino tanto il periodo di durata della carica effettivamente rivestita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (sette mesi circa) quanto la univoca significatività dei fatti che avrebbero dovuto indurre il ricorrente ad acquisire informazioni e ad effettuare approfondimenti» (pag. 62, terzo capoverso, della sentenza). 4. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 5. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 18 gennaio 2022, per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie. 6. Col primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si denuncia la falsa applicazione degli artt. 94 co. 2 ed 8 TUF, 191 co. 2 TUF nonché dell’art. 1 l. 689/1981 in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa considerando il ricorrente responsabile dell’illecito contestatogli, in violazione del principio personalistico che permea la materia delle sanzioni amministrative. Il motivo si sostanzia in due distinte censure. 6.1.Sotto un primo profilo si sostiene che, ai sensi del comma 8 dell’art. 94 TUF, la responsabilità da prospetto graverebbe esclusivamente sull'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché sulle persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, da intendere, nella specie, come i soggetti a cui l’Organo amministrativo della banca aveva delegato la predisposizione e l’aggiornamento del prospetto (individuati nelle pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata); non, quindi, sui componenti dell’organo di amministrazione dell’emittente privi di deleghe. Il ricorrente assume quindi che la Corte territoriale, ritenendolo responsabile delle omissioni di un prospetto redatto prima che egli entrasse in carica – in una carica amministrativa, si sottolinea, privadi deleghe e mantenuta solo per sette mesi - gli avrebbe ascritto una responsabilità di tipo oggettivo, in violazione del principio personalistico delle sanzioni amministrative. 6.2. Con la seconda censura il ricorrente l amenta che «oggetto della sanzione non era il mancato aggiornamento della documentazione d’offerta prevista dall’art. 94, co. 7, ma solo la redazione e pubblicazione di cui all’ art. 94 co. 2, TUF» (pag. 6 righi 23-25 del ricorso). 7. La prima delle suddette censure è infondata. E’ sufficiente, per pervenire a tale conclusione, considerare che le sanzioni amministrative previste dal TUF sono disciplinate dagli stessi principi ordinatori fissati dalla legge n. 689/1981, alla cui stregua gli illeciti amministrativi sono ascrivibili alle persone fisiche che hanno posto in essere le condotte che li integrano e non agli enti per cui tali persone fisiche hanno agito. Non è poi pertinente il richiamo del ricorrente al disposto dell’art. 94, co. 8, TUF, nel testo applicabile ratione temporis; tale disposto, infatti, attiene alla responsabilità civile nei confronti dei danneggiati, non alla responsabilità per l’illecito amministrativo, come fatto palese dall’espresso riferimento della lettera della legge alla responsabilità per i «danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto». 8. La seconda censura, invece, è fondata. 8.1. E’ pacifico (lo si legge nella sentenza impugn ata a pag. 4, rigo 17, e a pag. 13, rigo 19, oltre che nel controricorso della [OSCURATO:PERSONA], a pag. 6, rigo 11) che l'illecito per il quale il sig.[OSCURATO:PERSONA] è stato sanzionato è quello, oggetto dell'originaria contestazione, di cui al comma 2 dell'articolo 94 TUF. Tale disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, recita: « Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti». La condotta materiale contestata all'odierno ricorrente è dunque quella di non essersi attivato, esercitando i poteri propri della carica amministrativa da lui rivestita, affinché il prospetto informativo de quo (più precisamente: il documento di registrazione incorporato a detto prospetto informativo) contenesse tutte le informazioni necessarie; si tratta, dunque, di una condotta omissiva che ha determinato la redazione di un prospetto privo dei dati previsti dalla legge come necessari e, dunque, difforme dal modello legalmente previsto. 8.2. La Corte d’appello per contro, come risulta dallo stralcio dell’impugnata sentenza sopra trascritto nel § 3.6, ha ritenuto l’attuale ricorrente responsabile non per l’illecito contemplato dall’art. 94 co. 2 TUF - oggetto di contestazione e sanzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] - bensì per l’illecito di cui all'articolo 94, comma 7 del TUF. Quest’ultima disposizione recita: «qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto». 8.3. E’ evidente la difformità tra la condotta materiale in cui si sostanzia l’illecito sanzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] (omessa vigilanza sulle modalità di redazione del prospetto) e la condotta materiale in cui si sostanzia l’illecito accertato nell’impugnata sentenza (omessa vigilanza sul dovere di menzionare, mediante un supplemento del prospetto, imprecisioni rilevate tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico); la Corte lagunare è dunque incorsa nel denunciato vizio di violazione dell’articolo 94, comma 2, TUF, confermando una sanzione irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’illecito previsto da tale disposizione pur avendo accertato che la condotta riferibile al sig. [OSCURATO:PERSONA] consisteva non nella omessa vigilanza sulle modalità di redazione del prospetto bensì in quella (non contestata, né sanzionata, dalla [OSCURATO:PERSONA]) di omessa vigilanza sul dovere di menzionare, mediante un supplemento del prospetto, imprecisioni rilevate dopo l’ approvazione del prospetto. 8.4.Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, in relazione alla seconda delle censure ivi articolate. 9. Col secondo motivo di ricorso riferito all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si denuncia la violazione dell’art. 49 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea. Deducendo la natura “sostanzialmente” penale della sanzione inflittagli, alla stregua dei cd. “criteri Engel”, il ricorrente sostiene l’applicabilità – esclusa dalla Corte d’Appello – della lex mitior sopravvenuta, ovverosia dell’art. 190 bis TUF, introdotto col d.lgs. 72/2015, che sanziona gli esponenti aziendali solo laddove la loro condotta abbia provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l’integrità ed il corretto funzionamento del mercato. Né, precisa il ricorrente, a tale applicazione più favorevole osterebbe l’art. 6 d.lgs. 72/2015, che delimita il campo d’efficacia dello stesso decreto (e quindi anche dell’art. 190 bis TUF) ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Quest’ultima norma sarebbe infatti disapplicabile, poiché in contrasto col principio di efficacia della legge “penale” successiva più favorevole. 9.1. Il motivo di ricorso è assorbito, in ragione dell’accoglimento del primo motivo. 10. In definitiva, il primo motivo di ricorso va acc olto nei termini sopra enunciati, il secondo resta assorbito e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto che l’articolo 94, comma 2, TUF, nel testo applicabile ratione temporis, sanziona l’ omessa vigilanza sulle modalità di redazione del prospetto e non l’omessa vigilanza sul dovere di menzionare, mediante un supplemento del prospetto, imprecisioni rilevate dopo il momento in cui il prospetto è stato approvato; la Corte territoriale regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo e cassa la