CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 dicembre 2025
Cassazione n. 34058/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20153/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n.167/2021 depositata il 11/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 20153/2021 Numero sezionale 4405/2025 Numero di raccolta generale 34058/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20153/2021 Numero sezionale 4405/2025 Numero di raccolta generale 34058/2025 Data pubblicazione 24/12/2025