CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 06246/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n . 6009 /20 2 4 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in virtù di procura speciale rilasciata in calce su foglio separato rispetto al ricorso per cassazione,dal quale è stata estratta copia informativa per immagine, conformeall’originale –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto:operazioni soggettivamente inesistenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -resistente – per la cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondogrado del la Puglia, sez. staccata di Taranto n. 252 6 / 29 /202 2 depositatain data 30 /0 9 /202 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli con riferimentoal periodo d’imposta 201 5 con il quale l’Ufficio richiedeva maggioritributi oltre a interessi e sanzioni in forza del disconoscimento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti consistenti nell’acquistodi carburante e in servizi mensa e altri servizi analoghi, perpranzi e cene aziendali ; -la CTP di Taranto rigettava il ricorso; -appellava il contribuente; - con la sentenza qui gravata la CTR della Puglia , sez. staccata di Tarantoha rigettato l’impugnazione; -ricorre a questa Corte [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe con tre motivi di doglianza chedebitamente illustra con memoria ; -l’Agenzia delle Entrate ha depositato unicamente atto di c ostituzione invista della pubblica udienza; Consideratoche: -il primo motivo si duole della Illegittimità della sentenza, in relazione all’art.360, co. 1, n. 4), c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 111, co. 6, Cost; artt. 112, 132, co. 4, c.p.c.; art. 36, d. l gs. n. 546del 1992; art. 118, disp. att. c.p.c.; secondo parte ricorrente la sentenza impugnata sarebbe – in sintesi – solo apparentemente motivata; -il motivo è privo di fondamento; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - come è noto, l’apparenza motivazionale (che il motivo censura) ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019; ma già Cass. S ez . U n . n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese(sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concretopreso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte a chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c .p.c. dispostadall'art. 54 del d. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 4agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle disposizione preliminari al codice civile, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente",nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass. S ez. U n ., n. 8053, 7/4/2014; Cass. Sez. 6 - 2, ord., n.21257, 8/10/2014); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 -applicando i principi di cui innanzi alla fattispecie in esame, l’invocata violazione non sussiste essendo comprensibile il percorso motivazionale– invero assai articolato, con ampia disamina anche delle deduzionie allegazioni del ricorrente - seguito dal giudice di merito; -il secondo motivo lamenta la Illegittimità della sentenza, in relazione all’art.360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli art.2727 e 2729 c.c.; art. 39, d. P . R . n. 600 del 1973; artt. 19, 21 e 54,d.P.R . n. 633 del 1972; art. 109, d. P . R . n. 917 del 1986; art. 7, co.5 bis d. L gs. n. 546 del 1992 con riguardo alla ripresa a tassazione relativa ai costi documentati da fatture per operazioni inesistenti di acquistodi carburante; - secondo il contribuente la sentenza di merito sarebbe, secondo la prospettazionedel ricorrente, incorsa nella violazione dell’art. 2729 c.c. in quanto avrebbe sussunto la fattispecie concreta, relativa alla presunzionefatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, inrelazione a “fatti” che non sono gravi, precisi e concordanti; -il motivo è privo di fondamento; - invero, gli indizi dedotti e provati dall’Ufficio, consistenti, in sintesi, quantoal rilievo censurato nel primo motivo di ricorso, nel contenuto delle dichiarazioni dei dipendenti relative ai rifornimenti per mezzo della cisterna fissa; nelle modalità di approvvigionamento del carburante; nella la mancata documentazione della dedotta consuetudinein ordine all’abituale rifornimento dei mezzi direttamente pressoi cantieri pari a ¾ dei rifornimenti complessivi; nelle numerose irregolarità (pag. 12 quarto capoverso della sentenza impugnata) e correzionisui registri delle operazioni di carico e scarico, diversamente da quanto peraltro valorosamente dedotto in ricorso, senza dubbio costituisconoprova indiziaria della pretesa e sono forniti dei requisiti di gravità,precisione e concordanza ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - essi risultan o nel concreto idonei a ribaltare in capo al contribuente l’oneredi dar prova del contrario; -analoga affermazione va fatta per quanto riguarda il rilievo di cui al terzomotivo di ricorso, che denuncia l ’ i llegittimità della sentenza, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; art. 39, d. P . R . n. 600 del 1973;artt. 19, 21 e 54, d. P . R . n. 633 del 1972; art. 109, d. P . R . n. 917 del 1986; art. 7, co. 5 bis, d. L gs. n. 546 del 1992 , con riguardo in questocaso alla ripresa a tassazione relativa ai costi documentati dalla fatturaemessa per il servizio mensa e per pranzi e cene aziendali; - sostiene qui il contribuente illegittima la ripresa a tassazione in argomento, confermata invece nella sua legittimità dalla sentenza impugnata,sulla scorta di “ … dati oggettivi, ovvero l’incontestata fase diristrutturazione della sede in cui si sarebbero svolti gli eventi … e la pacificaassenza del personale all’uopo assunto dall’[OSCURATO:SOCIETA]. …”, nonchéla circostanza che lo chef Varone non fosse presente agli eventi inquanto il “dato oggettivo” della “incontestata fase di ristrutturazione della sede in cui si sarebbero svolti gli eventi” e quello della “pacifica assenza per personale assunto dall’[OSCURATO:SOCIETA]”, oltre che il “dato oggettivo”dell’assenza dello chef Varone sarebbero elementi contestati e comunque sprovvisti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; -nel concreto, anche con riguardo al rilievo e al motivo in argomento , ritiene il Collegio che gli elementi presuntivi qui dedotti e provati dall’Ufficio, in sintesi consistenti nella incontestata fase di ristrutturazionedella sede del fornitore dei servizi, l’[OSCURATO:SOCIETA]., la scarsa dotazione e non elevata professionalità (per eventi di alto livello) di personale stabilmente assunto da tale società, l’elevato numerodi commensali, peraltro prima smentito e solo poi confermato Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 daun informatore sentito dalla GdF operante siano invece muniti dei requisitidi gravità, precisione e concordanza, - sul punto, ritiene la Corte (in argomento si veda Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 2482 del 29/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020) che l'art. 2729 c.c. ammetta solo le presunzioni che abbianoi connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la"precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinatonella sua realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata è possibile desumere da quello noto; la "concordanza"richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazionedella sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesidi un eventuale, ma non sempre necessario, concorso di più elementipresuntivi; - orbene, ritiene il Collegio che gli elementi qui dedotti e provati dall’Ufficio, analiticamente riportati e descritti dalla pronuncia impugnata,risultano in concreto effettivamente rispondenti al requisito dellagravità, perché indicano una indiscutibile inferenza probabilistica confermativadelle tesi dell’[OSCURATO:PERSONA]; - detti elementi suggeriscono poi non certo inferenze probabilistiche plurimema la sola inferenza assunta dal giudice di merito e sono quindi anchedel tutto precisi, non risultando nel loro contenuto alcun profilo digenericità; - inoltre, quanto al requisito della concordanza, gli elementi in argomento ne sono egualmente muniti in quanto dirigono tutti nel sensoindicato dall’Ufficio e nessuno punta verso altra direzione quale logicaconclusione del ragionamento presuntivo proposto; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 -è poi pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzionenomofilattica che esclusivamente le compete, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazionedella ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione,tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che,violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, ilgiudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negandoo attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione disintesi (cfr. Cass., sez. 5,ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6 - 5, n. 10973/2017,Cass. sez.5, n. 1715/2007); -infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti,o viceversa neghi tale natura a elementi che invece ne sono muniti,il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c.competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essereapplicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stataanche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17535 del26/06/2008); - in ordine all'utilizzo degli indizi, sono proprio e solo la gravità, precisione e concordanza degli stessi a permettere di acquisire una provapresuntiva che è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fattifiscalmente rilevanti, accertarti dalla Amministrazione (Cass. sent. n.1575/2007), e a far scattare l’onere in capo al contribuente di dar prova del contrario; quando invece manca tale convergenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 qualificante è allora necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzionedella prova. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiestidalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizioglobale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente),ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuarequelli significativi; -è invero necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevolecompletamento ( ex multis , cfr. Cass. sent. n.12002/2017; Cass.ord. n. 5374/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 37404del 2021); - ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzionesemplice di fondatezza della pretesa, salvo naturalmente l'ampiodiritto del contribuente a fornire la prova contraria; - ciò posto, appare chiaro che la CTR, nel caso che ci occupa, abbia quindicorrettamente valutato gli elementi in atti; essa ha preso atto della sussistenza del triplice sopra detto carattere degli elementi indiziari, sia singolarmente, sia nel loro insieme, quindi complessivamente; la sentenza impugnata gli ha quindi posti a confrontocon quanto dedotto e provato dal contribuente; -e con riguardo a quanto dedotto e provato dal contribuente la CTR ha ritenuto non assolto l’opposto onere probatorio, sì da concludere , altrettantocorrettamente, in ordine alla legittimità dell’atto impugnato nellasua rideterminazione di maggiori tributi, interessi e sanzioni; -conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata formale costituzionedell’intimata Agenzia delle Entrate; Cons.E