CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 35738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4616/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 489 c.p. per intervenuta prescrizione e concesse le attenuanti generiche rideterminava il complessivo trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo b) (art. 648 c.p. qualificata l'ipotesi ai sensi del secondo comm. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato formulando due motivi: - violazione di legge per omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della decisione di appello dovendosi ritenere che il reato era stato commesso in data anteriore al 01/01/2008 anno in cui non era più in uso la carta verde dell'autovettura oggetto di ricettazione; -vizio di motivazione quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 comma n. 4 c.p. 2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. Va, invero, osservato che con il primo motivo l'imputato sollecita un riesame di profili fattuali (I' esatta individuazione del tempus commissi delicti, peraltro non indicato con esattezza) precluso in questa sede. Occorre del resto rilevare che il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014 - dep. 11/11/2014, Martinelli e altri, Rv. 26152501). Nella specie il ricorrente (a fronte di un fatto contestato come commesso in data 13/12/2010) si è limitato ad una allegazione del tutto generica oltre che indimostrata sul punto, con conseguente inammissibilità della censura in ragione della totale aspecificità della stessa. Il ricorrente non ha, peraltro, preso in considerazioni i periodi di sospensione della prescrizione quali di desumono dai verbali in atti di gg. 34 (dal 25 marzo al 29 aprile 2013) e di gg. 604 (dal 3 marzo 2020 al primo ottobre 2021). 3. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato. La corte di appello ha implicitamente rigettato tale attenuante escludendo che nel caso in esam )27 in relazione alla natura del bene (una carta di circolazione) venivano in rilievo meri profili di tipo patrimoniale. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]