Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32994/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRII3.

SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza, finalizzata alla concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, che era stata presentata da Alberto bUIC10111; trattasi ai soggetto attualmente mero, gravato aa una conaanna alla pena di anni due di reclusione, conseguente a sentenza emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. pen. e accompagnata dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - successivamente revocato, ad opera aei givaice aeil esecuzione - relativamente ai reati ai cui agii arrt. zio comma n. 1), 223 comma 1 n. 1), 223 comma 2 n. 1), 217 comma i n. 4), 224 comma 2 n. 2), r.d. 16 marzo 1942, n. 267; con il medesimo provvedimento, il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta di affidamento al servizio sociale ex art. 47 ura. pen. 1.1.

Nell'ordinanza impugnata, vengono preliminarmente evidenziati i seguenti elementi: - l'avere il condannato, attraverso la commissione dei reati sopra brevemente ricniamati, cagionato un grave aanno, senza pero in seguito provveaere ai relativo risarcimento; - l'avere il Guidoni - dopo aver aperto, in società con altra persona, una ditta di importazione dalla Cina dì apparati per le telecomunicazioni e all'indomani del rammento ai questa - trovato impiego, quale agente ai commercio, alle dipendenze di altra ditta pure attiva nel medesimo settore; - il trattarsi, stando alla relazione redatta dall'UEPE e poi versata nell'incarto processuale, di un soggetto che abita con la ex moglie separata; - i essersi SUDIE0 mostrato aisponialie aii errettuazione ai atcivita ai voiontariato, dopo aver patito un infarto miocardico nell'anno 2020.

1.2. Il Tribunale, dunque, ritenuta l'idoneità dell'affidamento in prova, (anche corredato dalle prescrizioni previste dalla legge) rispetto alla prosecuzione aeli opera rieaucariva, na aicniarato non luogo a aeliaerare, in oraine alle ricnieste concernenti la semilibertà e la detenzione domiciliare, nel contempo concedendo al Guidoni l'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], iimitanao rimpugnazione alle soie prescrizioni riportate nei provvedimento impugnato ai punti numero 3 (divieto di allontanarsi dai territori delle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), numero 5 (divieto di uscire dall'abitazione dopo le ore 21.00 e prima delle ore 07.00 del mattino successivo, con correiato mono ai assicurare i effettiva sollecita esecuzione ael controllo aa parte delle forze dell'ordine, mediante installazione di idoneo campanello, del quale sarà tenuto a garantire l'efficienza, o meaiante installazione ai apparecchiature elettroniche, ovvero provvedendo all'indicazione, all'autorità preposta ai controlli, dei numeri di utenza fissa e mobile utili ad assicurare la ricezione delle richieste di apertura della porta dell'abitazione, in caso di mancato runzionamento aei campando) e d (risarcimento, quantomeno parziale, in ravore dei creditori); l'impugnazione concerne, altresì, la parte dell'ordinanza che non consente al condannato di uscire dal territorio nazionale.

La difesa, tanto premesso, ha esposto quattro motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi ad art. 1/3 aisp. art. coa. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al punto n. 3) dell'ordinanza.

L'interessato aveva sostenuto e documentato ai espietare una attivita lavorativa cne postuia, in modo indefettibile, la possibilità di movimento sull'intero territorio nazionale; viene disposta - al contrario - una stringente limitazione rispetto alla libertà di locomozione dell'istante, senza che però vi sia motivazione alcuna, in ordine al punto specifico, i rattasi ai limitazione, peraltro, cne si pone in insanaolle contrasto con l'ulteriore prescrizione - pure contenuta nell'ordinanza impugnata, al punto numero 7) - di svolgere attività lavorativa.

Il genere di attività espletata dal condannato, peraltro, esige la possibilità ai compiere spostamenti sui territorio; tali movimenti, necessariamente, sono aa decidere e organizzare in tempi estremamente ristretti, incompatibili quindi con la possibilità di accedere, alla bisogna, a singole autorizzazioni giudiziarie.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma i, lett. e) coa. proc. pen., per mancanza, contracidittortetà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al punto numero 5) dell'ordinanza impugnata.

Non vi è, in primo luogo, alcuna giustificazione inerente alla stessa adozione della prescrizione.

L'imposizione di non abbandonare l'abitazione, negli orari suocero, non consente ai buicioni do svolgimento oda propria attività lavorativa, che impone - si ribadisce - l'effettuazione di continui spostamenti, estesi sull'intero territorio nazionale.

2.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma len. e) coa. proc. pen., per mancanza, contraadittoriera e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al punto numero 8) dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il buon esito della misura viene subordinato alla prescrizione di risarcire, almeno in forma parziale, i creditori.

Trattasi, infatti, di una prescrizione nuna, in quanto priva al quaisivoglia motivazione a sostegno.2.4.

Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma i, iett. e) coa. proc. pen., per mancanza, contraaarttorietà e maniresta illogicità della motivazione, nella parte in cui omette di pronunciarsi in ordine ad altra istanza formulata dal condannato.

Il condannato aveva domandato, infatti, l'autorizzazione a frequentare corsi, nonché a recarsi a fiere in programma anche air estero, sempre previa tempestiva comunicazione airautorita givaiziaria. in ordine a tale profilo, il Tribunale di sorveglianza non si è pronunciato, nemmeno per chiarire le ragioni dell'implicito rigetto.

Il non accoglimento della domanda, comunque, confligge nuovamente con l'obbligo lavorativo imposto al condannato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, stante la fondatezza del motivo di ricorso inerente all'obbligo di provvedere al risarcimento del danno. brava sull'interessato i onere ai specificare le esigenze in aase alle quali modulare l'esecuzione dell'affidamento in prova, indicando quando abbia necessità di recarsi nelle diverse Regioni del territorio nazionale, per ragioni di rappresentanza commerciale.

Una autorizzazione generalizzata ad allontanarsi, intatti, nsoivereone in uno svuotamento sostanziale (leva misura alternativa ava detenzione.

Le doglianze del condannato, sul punto, appaiono generiche, potendo il Tribunale di sorveglianza agevolmente modulare le autorizzazioni, in presenza di specifiche e motivate esigenze, ben documentate e comprovate da parte aeirinteressato.

Fondato è, invece, il residuale motivo di ricorso, attinente all'obbligo di risarcimento anche parziale del danno.

Risulta illegittima infatti, l'ordinanza mediante la quale il Tribunale di sorveglianza subordini l'affidamento in prova al servizio sociaie affaaempimento, aa parte ael conaannato, aeli (mango ai provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza procedere ad una adeguata commisurazione di tale obbligo alle concrete condizioni economiche del reo, bensì limitandosi a prevedere una revoca automatica della misura alternativa, in caso ai mancato aaernpiniento.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire via pec, in data 07/02/2023, una memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 4 f,„

2. Osserva il Collegio che uno degli elementi previsti dall'art. 47 Ord. pen., ai fini celia concessione aeiia misura alternativa in esame, è costituito aalia formulazione di un giudizio prognostico favorevole nei confronti dell'affidato, rilevante sia nella fase genetica, sia nella fase dell'applicazione della misura (Sez. 1, n. 32932 del 09/07/2008, Talamè, Rv. 240685; Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, birarao, kv. 211(129).

Né potrebbe essere diversamente, dovendosi in proposito ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quaie punto ai partenza deiranansi aeiia personaiità dei soggetto, e tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042).

Stante la sopra delineata cornice teorica, non è controversa i astratta possibilità del Tribunale di sorveglianza di imporre al condannato determinate prescrizioni, in quanto ritenute indispensabili per una proficua risocializzazione dell'affidato, tenuto conto del giudizio prognostico eseguito nei suoi confronti.

In proposito, occorre ancne ribaaire cne - una volta ammesso ai regime dell'affidamento in prova al servizio sociale - il condannato ha l'obbligo di collaborare alla migliore riuscita del percorso trattamentale c:onnesso alla misura, consentendo l'attuazione del programma di intervento attraverso il rispetto delle prescrizioni, funzionai' ao assicurare 'a neaucazione dei reo e a prevenire ii pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 2002, Chifari, 220473).

3. Passando alla specifica trattazione delle doglianze difensive, si sottolinea come ii primo ed ii secondo motivo presentino una matrice identica ea un analogo substrato contenutistico; essi si prestano agevolmente, pertanto, ad una trattazione unitaria.

Trattasi di censure da ritenersi fondate.

3.1. Giova premettere come il condannato - in sede di presentazione aen istanza ai afriaamento in prova ai servizio sociale - avesse puntualmente rappresentato di svolgere l'attività di agente di commercio nel settore dei componenti elettronici per l'industria, nonché di operare alle dipendenze di due società aventi sede a Milano e di una avente sede a Torino.

Aveva rappresentato, altresì, di avere necessità di muoversi nelle aree di Toscana, Liguria, [OSCURATO:PERSONA] e Umtwia.

3.2. Tenuto conto dei parametri ermeneutici che si sono sopra richiamati, deve allora rilevarsi come il provvedimento impugnato si connoti per una complessiva carenza motivazionale - già sotto il profilo grafico - in ordine airettettiva necessità delle singole prescrizioni contenute neirorainanza, fatte poi oggetto delle censure difensive.

Osserva il Collegio, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha introdotto limitazioni sostanzialmente indiscriminate, rispetto alla possibilità - per il condannato - di espletare la propria attività lavorativa.

Non si sono pronunciati, i biuclia, suiie dedotte esigenze ai spostamento sul territorio, postulate dall'attività di agente di commercio esercitata dal condannato; trattasi, al contrario, di profilo specificamente dedotto e con il quale il Tribunale di sorveglianza avrebbe avuto il preciso onere di confrontarsi (sui punto, sarà basrevoie richiamare li aícturn di Sez. i, n. 1257 dei 2ùji2j2ùii3, Zini, Rv. 276383, secondo la quale: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitai:Aie aairatticiato, senza alcun vaglio preilminare cne le correo ai giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, conima 3, Cost.»).

3.3. Risuitano, in tal modo, fortemente compromesse ie possibilità ai serio reinserimento sociale, che vanno invece sempre salvaguardate e garantite, fatte salve le ipotesi in cui - all'indomani dell'attivazione del percorso rieducativo - emergano comportamenti del condannato che siano evocativi di un atteggiamento di scarsa, o addirittura inesistente, volontà coliaborativa con gli operatori dei servizio sociale e con la magistratura di sorveglianza, per la realizzazione delle finalità connaturate alla misura alternativa.

3.4. Si consideri, in proposito, che, nel punto 3 dell'ordinanza, nel disporre le prescrizioni necessarie allo svolgimento dei programma tratramentaie, ti Tribunale di sorveglianza si è limitato a ingiungere al ricorrente di non allontanarsi dal territorio di due regioni e, in seguito, di non uscire dal territorio nazionale.

Nell'assumere tale determinazione, però, i Giudici non hanno mostrato di aver compiuto alcuna ricognizione preliminare, ne in oraine alle concrete moaaiità ai svolgimento dell'attività professionale, da parte del condannato, né in ordine alla eventuale sussistenza di specifiche ragioni, che imponessero l'adozione di limitazioni, rispetto alla possibilità di spostamento sul territorio.

Queste indicazioni, invero, appaiono genericne e contrastanti con ie tinaiità rieaucative della misura alternativa alla detenzione di cui si controverte, dovendosi evidenziare che - in assenza di un vaglio preliminare, finalizzato a correlare tali prescrizioni ai giuGiziO prognostico rormuiato nei contronti ai uiaoni , neii amDito del programma trattamentale - il provvedimento impugnato si pone in termini incompatibili, con le finalità perseguite dal beneficio penitenziario e con i diritti costituzionali dell'affidato, collegati alla previsione dell'art. 27, comma terzo, Lost., cne non possono essere compressi in termini così ampi e inaiscriminati.

4. Il terzo motivo merita parimenti accoglimento.

La consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene effettivamente consentita la suborainazione aeiia misura alternativa aeiratrioamento in prova ai servizio sociale, all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno, in favore delle vittime del reato; l'imposizione di tale prescrizione, però, postula che essa rappresenti l'esito di una attenta operazione di commisurazione e onanciamento, tra ia gravosità economica Geli impegno risarcirono imposto ai condannato e le concrete condizioni finanziarie dello stesso (Sez. 1, n. 37049 del 27/05/2004, Zampolini, Rv. 230361; Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, Mariotti, Rv. 258884; si veda anche Sez. 1, Nicastro n. 11923 del 21/11/2018, (dep. 2019) KV. ziiiì , cne na cosi statuito: «t‘ illegittima ioralndnza con la quale ii tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, prescriva al condannato l'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurarlo alle concrete condizioni economiche ael reo, suoorainanao a tale aaempimento i esito positivo aelia aecisione aa assumere al termine dell'esperimento della misura»).

Anche sul punto specifico, il provvedimento impugnato risulta privo di qualsivoglia apparato motivazionale, risolvendosi nella semplice imposizione della suaaetra prescrizione, correaata aaii avviso ai sospensione e revoca aelia prova in caso di inadempimento.

5. Mediante il quarto motivo, viene contestata la mancata considerazione Geli impegno, gravante sui uuicioni, ai partecipazione a (non meglio inaiviauate) fiere, nonché a (non meglio precisati) corsi da svolgersi in orario serale.

Non vi è chi non rilevi, però, come si tratti di una tipologia di impegni che sono comodamente programmabili sul lungo periodo e che, proprio in ragione di tale caratteristica, possono essere oggetto ai speciricne ricnieste aiioccorrenza. in ordine a tale aspetto della questione, la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza è da considerarsi implicitamente desurn bile, attraverso la considerazione del tenore complessivo del provvedimento impugnato (in tema di motivazione ca. implicita si porranno veaere, rra tante, bez.

D, n. b/4t) aei 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 e Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Umogiate, kv. zt3.34ZU). !aie motivo e quindi aa disattendere.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio reputa fondati i motivi sopra sintetizzati ai numeri 1, 2 e 3; deriva da ciò, l'annullamento deirorciinanza impugnata limitatamente a tali aoglianze, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze; il ricorso sarà disatteso, quanto al residuo motivo.

P. Q. M. Annulla la ordinanza impugnata limitatamente ai punti concernenti l'obbligo del risarcimento del danno, il divieto di allontanamento dalle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nonché il divieto di allontanamento dall'ab

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRII3. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza, finalizzata alla concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, che era stata presentata da Alberto bUIC10111; trattasi ai soggetto attualmente mero, gravato aa una conaanna alla pena di anni due di reclusione, conseguente a sentenza emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. pen. e accompagnata dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - successivamente revocato, ad opera aei givaice aeil esecuzione - relativamente ai reati ai cui agii arrt. zio comma n. 1), 223 comma 1 n. 1), 223 comma 2 n. 1), 217 comma i n. 4), 224 comma 2 n. 2), r.d. 16 marzo 1942, n. 267; con il medesimo provvedimento, il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta di affidamento al servizio sociale ex art. 47 ura. pen. 1.1. Nell'ordinanza impugnata, vengono preliminarmente evidenziati i seguenti elementi: - l'avere il condannato, attraverso la commissione dei reati sopra brevemente ricniamati, cagionato un grave aanno, senza pero in seguito provveaere ai relativo risarcimento; - l'avere il Guidoni - dopo aver aperto, in società con altra persona, una ditta di importazione dalla Cina dì apparati per le telecomunicazioni e all'indomani del rammento ai questa - trovato impiego, quale agente ai commercio, alle dipendenze di altra ditta pure attiva nel medesimo settore; - il trattarsi, stando alla relazione redatta dall'UEPE e poi versata nell'incarto processuale, di un soggetto che abita con la ex moglie separata; - i essersi SUDIE0 mostrato aisponialie aii errettuazione ai atcivita ai voiontariato, dopo aver patito un infarto miocardico nell'anno 2020. 1.2. Il Tribunale, dunque, ritenuta l'idoneità dell'affidamento in prova, (anche corredato dalle prescrizioni previste dalla legge) rispetto alla prosecuzione aeli opera rieaucariva, na aicniarato non luogo a aeliaerare, in oraine alle ricnieste concernenti la semilibertà e la detenzione domiciliare, nel contempo concedendo al Guidoni l'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], iimitanao rimpugnazione alle soie prescrizioni riportate nei provvedimento impugnato ai punti numero 3 (divieto di allontanarsi dai territori delle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), numero 5 (divieto di uscire dall'abitazione dopo le ore 21.00 e prima delle ore 07.00 del mattino successivo, con correiato mono ai assicurare i effettiva sollecita esecuzione ael controllo aa parte delle forze dell'ordine, mediante installazione di idoneo campanello, del quale sarà tenuto a garantire l'efficienza, o meaiante installazione ai apparecchiature elettroniche, ovvero provvedendo all'indicazione, all'autorità preposta ai controlli, dei numeri di utenza fissa e mobile utili ad assicurare la ricezione delle richieste di apertura della porta dell'abitazione, in caso di mancato runzionamento aei campando) e d (risarcimento, quantomeno parziale, in ravore dei creditori); l'impugnazione concerne, altresì, la parte dell'ordinanza che non consente al condannato di uscire dal territorio nazionale. La difesa, tanto premesso, ha esposto quattro motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi ad art. 1/3 aisp. art. coa. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al punto n. 3) dell'ordinanza. L'interessato aveva sostenuto e documentato ai espietare una attivita lavorativa cne postuia, in modo indefettibile, la possibilità di movimento sull'intero territorio nazionale; viene disposta - al contrario - una stringente limitazione rispetto alla libertà di locomozione dell'istante, senza che però vi sia motivazione alcuna, in ordine al punto specifico, i rattasi ai limitazione, peraltro, cne si pone in insanaolle contrasto con l'ulteriore prescrizione - pure contenuta nell'ordinanza impugnata, al punto numero 7) - di svolgere attività lavorativa. Il genere di attività espletata dal condannato, peraltro, esige la possibilità ai compiere spostamenti sui territorio; tali movimenti, necessariamente, sono aa decidere e organizzare in tempi estremamente ristretti, incompatibili quindi con la possibilità di accedere, alla bisogna, a singole autorizzazioni giudiziarie. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma i, lett. e) coa. proc. pen., per mancanza, contracidittortetà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al punto numero 5) dell'ordinanza impugnata. Non vi è, in primo luogo, alcuna giustificazione inerente alla stessa adozione della prescrizione. L'imposizione di non abbandonare l'abitazione, negli orari suocero, non consente ai buicioni do svolgimento oda propria attività lavorativa, che impone - si ribadisce - l'effettuazione di continui spostamenti, estesi sull'intero territorio nazionale. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma len. e) coa. proc. pen., per mancanza, contraadittoriera e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al punto numero 8) dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il buon esito della misura viene subordinato alla prescrizione di risarcire, almeno in forma parziale, i creditori. Trattasi, infatti, di una prescrizione nuna, in quanto priva al quaisivoglia motivazione a sostegno.2.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma i, iett. e) coa. proc. pen., per mancanza, contraaarttorietà e maniresta illogicità della motivazione, nella parte in cui omette di pronunciarsi in ordine ad altra istanza formulata dal condannato. Il condannato aveva domandato, infatti, l'autorizzazione a frequentare corsi, nonché a recarsi a fiere in programma anche air estero, sempre previa tempestiva comunicazione airautorita givaiziaria. in ordine a tale profilo, il Tribunale di sorveglianza non si è pronunciato, nemmeno per chiarire le ragioni dell'implicito rigetto. Il non accoglimento della domanda, comunque, confligge nuovamente con l'obbligo lavorativo imposto al condannato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, stante la fondatezza del motivo di ricorso inerente all'obbligo di provvedere al risarcimento del danno. brava sull'interessato i onere ai specificare le esigenze in aase alle quali modulare l'esecuzione dell'affidamento in prova, indicando quando abbia necessità di recarsi nelle diverse Regioni del territorio nazionale, per ragioni di rappresentanza commerciale. Una autorizzazione generalizzata ad allontanarsi, intatti, nsoivereone in uno svuotamento sostanziale (leva misura alternativa ava detenzione. Le doglianze del condannato, sul punto, appaiono generiche, potendo il Tribunale di sorveglianza agevolmente modulare le autorizzazioni, in presenza di specifiche e motivate esigenze, ben documentate e comprovate da parte aeirinteressato. Fondato è, invece, il residuale motivo di ricorso, attinente all'obbligo di risarcimento anche parziale del danno. Risulta illegittima infatti, l'ordinanza mediante la quale il Tribunale di sorveglianza subordini l'affidamento in prova al servizio sociaie affaaempimento, aa parte ael conaannato, aeli (mango ai provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza procedere ad una adeguata commisurazione di tale obbligo alle concrete condizioni economiche del reo, bensì limitandosi a prevedere una revoca automatica della misura alternativa, in caso ai mancato aaernpiniento. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire via pec, in data 07/02/2023, una memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 4 f,„ 2. Osserva il Collegio che uno degli elementi previsti dall'art. 47 Ord. pen., ai fini celia concessione aeiia misura alternativa in esame, è costituito aalia formulazione di un giudizio prognostico favorevole nei confronti dell'affidato, rilevante sia nella fase genetica, sia nella fase dell'applicazione della misura (Sez. 1, n. 32932 del 09/07/2008, Talamè, Rv. 240685; Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, birarao, kv. 211(129). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi in proposito ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quaie punto ai partenza deiranansi aeiia personaiità dei soggetto, e tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042). Stante la sopra delineata cornice teorica, non è controversa i astratta possibilità del Tribunale di sorveglianza di imporre al condannato determinate prescrizioni, in quanto ritenute indispensabili per una proficua risocializzazione dell'affidato, tenuto conto del giudizio prognostico eseguito nei suoi confronti. In proposito, occorre ancne ribaaire cne - una volta ammesso ai regime dell'affidamento in prova al servizio sociale - il condannato ha l'obbligo di collaborare alla migliore riuscita del percorso trattamentale c:onnesso alla misura, consentendo l'attuazione del programma di intervento attraverso il rispetto delle prescrizioni, funzionai' ao assicurare 'a neaucazione dei reo e a prevenire ii pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 2002, Chifari, 220473). 3. Passando alla specifica trattazione delle doglianze difensive, si sottolinea come ii primo ed ii secondo motivo presentino una matrice identica ea un analogo substrato contenutistico; essi si prestano agevolmente, pertanto, ad una trattazione unitaria. Trattasi di censure da ritenersi fondate. 3.1. Giova premettere come il condannato - in sede di presentazione aen istanza ai afriaamento in prova ai servizio sociale - avesse puntualmente rappresentato di svolgere l'attività di agente di commercio nel settore dei componenti elettronici per l'industria, nonché di operare alle dipendenze di due società aventi sede a Milano e di una avente sede a Torino. Aveva rappresentato, altresì, di avere necessità di muoversi nelle aree di Toscana, Liguria, [OSCURATO:PERSONA] e Umtwia. 3.2. Tenuto conto dei parametri ermeneutici che si sono sopra richiamati, deve allora rilevarsi come il provvedimento impugnato si connoti per una complessiva carenza motivazionale - già sotto il profilo grafico - in ordine airettettiva necessità delle singole prescrizioni contenute neirorainanza, fatte poi oggetto delle censure difensive. Osserva il Collegio, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha introdotto limitazioni sostanzialmente indiscriminate, rispetto alla possibilità - per il condannato - di espletare la propria attività lavorativa. Non si sono pronunciati, i biuclia, suiie dedotte esigenze ai spostamento sul territorio, postulate dall'attività di agente di commercio esercitata dal condannato; trattasi, al contrario, di profilo specificamente dedotto e con il quale il Tribunale di sorveglianza avrebbe avuto il preciso onere di confrontarsi (sui punto, sarà basrevoie richiamare li aícturn di Sez. i, n. 1257 dei 2ùji2j2ùii3, Zini, Rv. 276383, secondo la quale: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitai:Aie aairatticiato, senza alcun vaglio preilminare cne le correo ai giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, conima 3, Cost.»). 3.3. Risuitano, in tal modo, fortemente compromesse ie possibilità ai serio reinserimento sociale, che vanno invece sempre salvaguardate e garantite, fatte salve le ipotesi in cui - all'indomani dell'attivazione del percorso rieducativo - emergano comportamenti del condannato che siano evocativi di un atteggiamento di scarsa, o addirittura inesistente, volontà coliaborativa con gli operatori dei servizio sociale e con la magistratura di sorveglianza, per la realizzazione delle finalità connaturate alla misura alternativa. 3.4. Si consideri, in proposito, che, nel punto 3 dell'ordinanza, nel disporre le prescrizioni necessarie allo svolgimento dei programma tratramentaie, ti Tribunale di sorveglianza si è limitato a ingiungere al ricorrente di non allontanarsi dal territorio di due regioni e, in seguito, di non uscire dal territorio nazionale. Nell'assumere tale determinazione, però, i Giudici non hanno mostrato di aver compiuto alcuna ricognizione preliminare, ne in oraine alle concrete moaaiità ai svolgimento dell'attività professionale, da parte del condannato, né in ordine alla eventuale sussistenza di specifiche ragioni, che imponessero l'adozione di limitazioni, rispetto alla possibilità di spostamento sul territorio. Queste indicazioni, invero, appaiono genericne e contrastanti con ie tinaiità rieaucative della misura alternativa alla detenzione di cui si controverte, dovendosi evidenziare che - in assenza di un vaglio preliminare, finalizzato a correlare tali prescrizioni ai giuGiziO prognostico rormuiato nei contronti ai uiaoni , neii amDito del programma trattamentale - il provvedimento impugnato si pone in termini incompatibili, con le finalità perseguite dal beneficio penitenziario e con i diritti costituzionali dell'affidato, collegati alla previsione dell'art. 27, comma terzo, Lost., cne non possono essere compressi in termini così ampi e inaiscriminati. 4. Il terzo motivo merita parimenti accoglimento. La consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene effettivamente consentita la suborainazione aeiia misura alternativa aeiratrioamento in prova ai servizio sociale, all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno, in favore delle vittime del reato; l'imposizione di tale prescrizione, però, postula che essa rappresenti l'esito di una attenta operazione di commisurazione e onanciamento, tra ia gravosità economica Geli impegno risarcirono imposto ai condannato e le concrete condizioni finanziarie dello stesso (Sez. 1, n. 37049 del 27/05/2004, Zampolini, Rv. 230361; Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, Mariotti, Rv. 258884; si veda anche Sez. 1, Nicastro n. 11923 del 21/11/2018, (dep. 2019) KV. ziiiì , cne na cosi statuito: «t‘ illegittima ioralndnza con la quale ii tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, prescriva al condannato l'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurarlo alle concrete condizioni economiche ael reo, suoorainanao a tale aaempimento i esito positivo aelia aecisione aa assumere al termine dell'esperimento della misura»). Anche sul punto specifico, il provvedimento impugnato risulta privo di qualsivoglia apparato motivazionale, risolvendosi nella semplice imposizione della suaaetra prescrizione, correaata aaii avviso ai sospensione e revoca aelia prova in caso di inadempimento. 5. Mediante il quarto motivo, viene contestata la mancata considerazione Geli impegno, gravante sui uuicioni, ai partecipazione a (non meglio inaiviauate) fiere, nonché a (non meglio precisati) corsi da svolgersi in orario serale. Non vi è chi non rilevi, però, come si tratti di una tipologia di impegni che sono comodamente programmabili sul lungo periodo e che, proprio in ragione di tale caratteristica, possono essere oggetto ai speciricne ricnieste aiioccorrenza. in ordine a tale aspetto della questione, la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza è da considerarsi implicitamente desurn bile, attraverso la considerazione del tenore complessivo del provvedimento impugnato (in tema di motivazione ca. implicita si porranno veaere, rra tante, bez. D, n. b/4t) aei 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 e Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Umogiate, kv. zt3.34ZU). !aie motivo e quindi aa disattendere. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio reputa fondati i motivi sopra sintetizzati ai numeri 1, 2 e 3; deriva da ciò, l'annullamento deirorciinanza impugnata limitatamente a tali aoglianze, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze; il ricorso sarà disatteso, quanto al residuo motivo. P. Q. M. Annulla la ordinanza impugnata limitatamente ai punti concernenti l'obbligo del risarcimento del danno, il divieto di allontanamento dalle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nonché il divieto di allontanamento dall'ab