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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42222/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/01/2023 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza emessa in data 14 dicembre 2021 dal Tribunale della Spezia, ha dichiarato Ci non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato del capo B) per intervenuta prescrizione e ha ridotto le pene inflitte a entrambi per le violazioni degli art. 10 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta ,con il primo motivo l'omessa rinnovazione f della prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] e p con il secondo e il terzo/ l'insufficienza della motivazione sugli elementi costitutivi dei reati ascritti. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce il vizio di motivazione perché era un amministratore di diritto estraneo alla gestione della società siccome il coimputato aveva dichiarato di essere l'amministratore di fatto. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

La censura relativa all'omessa rinnovazione della prova non si confronta con la sentenza impugnatarche ha affermato che si trattava di un teste non inserito nella lista testi e il cui esame non era indispensabile alla decisione.

Infatti, anche nel ricorso per cassazione non risulta spiegata la ragione dell'utilità e della necessità del suo apporto conoscitivo.

La doglianza è pertanto generica.

Del pari inammissibili sono le restanti doglianze relative all'accertamento di responsabilità.

Per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A), è emerso dall'istruttoria che l'imputato non aveva mai consegnato i documenti contabili al commercialista che aveva deciso di presentare una dichiarazione a zero per evitare di incorrere in sanzioni maggiori e che, per giunta, non disponeva di tali documenti né al momento dell'inizio della verifica né al momento della sua conclusione (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340-011che individua quale momento consumativo del reato la chiusura della verifica ispettiva).

Aveva dichiarato che erano custoditi in parte in luogo sconosciuto, in parte in locali danneggiati dall'alluvione e in parte in hard disk andati distrutti.

I finanzieri hanno dunque potuto ricostruire l'attività commerciale del Consorzio a partire dalla contabilità delle società con cui aveva lavorato.

Non illogicamente i Giudici hanno ritenuto, a questo punto, che le fatture, emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, e gli altri documenti contabili erano stati occultati per realizzare l'evasione.

Tale condotta è stata correttamente ascritta sia all'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], che a quello di diritto, Pallucci.

Secondo la giurisprudenza, infatti, l'amministratore di diritto sarebbe sempre responsabile per l'omessa vigilanza (Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939-01).

Nel caso in esame, però, il [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto sostenuto dal Pallucci nel suo ricorso per cassazione, ha dichiarato di avere una procura a firmare, ma che condivideva tutte le scelte gestionali con Pallucci, per cui correttamente gli è stato addebitato il concorso del:~ 110 cod. pen.

D'altra parte, non sono emersi elementi decisivi per ritenere che l'amministratore di diritto fosse del tutto estraneo alle vicende del Consorzio, ciò che giustifica la condanna.Vanno in definitiva disattese sia le eccezioni del [OSCURATO:PERSONA] sia l'unica eccezione del Pallucci perché generiche e incoerenti con la ricostruzione dei fatti compiuta nelle sentenze di merito dove si rinviene adeguata risposta alle questioni agitate.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/01/2023 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza emessa in data 14 dicembre 2021 dal Tribunale della Spezia, ha dichiarato Ci non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato del capo B) per intervenuta prescrizione e ha ridotto le pene inflitte a entrambi per le violazioni degli art. 10 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta ,con il primo motivo l'omessa rinnovazione f della prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] e p con il secondo e il terzo/ l'insufficienza della motivazione sugli elementi costitutivi dei reati ascritti. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce il vizio di motivazione perché era un amministratore di diritto estraneo alla gestione della società siccome il coimputato aveva dichiarato di essere l'amministratore di fatto. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. La censura relativa all'omessa rinnovazione della prova non si confronta con la sentenza impugnatarche ha affermato che si trattava di un teste non inserito nella lista testi e il cui esame non era indispensabile alla decisione. Infatti, anche nel ricorso per cassazione non risulta spiegata la ragione dell'utilità e della necessità del suo apporto conoscitivo. La doglianza è pertanto generica. Del pari inammissibili sono le restanti doglianze relative all'accertamento di responsabilità. Per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A), è emerso dall'istruttoria che l'imputato non aveva mai consegnato i documenti contabili al commercialista che aveva deciso di presentare una dichiarazione a zero per evitare di incorrere in sanzioni maggiori e che, per giunta, non disponeva di tali documenti né al momento dell'inizio della verifica né al momento della sua conclusione (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340-011che individua quale momento consumativo del reato la chiusura della verifica ispettiva). Aveva dichiarato che erano custoditi in parte in luogo sconosciuto, in parte in locali danneggiati dall'alluvione e in parte in hard disk andati distrutti. I finanzieri hanno dunque potuto ricostruire l'attività commerciale del Consorzio a partire dalla contabilità delle società con cui aveva lavorato. Non illogicamente i Giudici hanno ritenuto, a questo punto, che le fatture, emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, e gli altri documenti contabili erano stati occultati per realizzare l'evasione. Tale condotta è stata correttamente ascritta sia all'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], che a quello di diritto, Pallucci. Secondo la giurisprudenza, infatti, l'amministratore di diritto sarebbe sempre responsabile per l'omessa vigilanza (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939-01). Nel caso in esame, però, il [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto sostenuto dal Pallucci nel suo ricorso per cassazione, ha dichiarato di avere una procura a firmare, ma che condivideva tutte le scelte gestionali con Pallucci, per cui correttamente gli è stato addebitato il concorso del:~ 110 cod. pen. D'altra parte, non sono emersi elementi decisivi per ritenere che l'amministratore di diritto fosse del tutto estraneo alle vicende del Consorzio, ciò che giustifica la condanna.Vanno in definitiva disattese sia le eccezioni del [OSCURATO:PERSONA] sia l'unica eccezione del Pallucci perché generiche e incoerenti con la ricostruzione dei fatti compiuta nelle sentenze di merito dove si rinviene adeguata risposta alle questioni agitate. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 4
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