CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2021
Cassazione n. 06206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 19 maggio 2021 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano in data 24 febbraio 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, in quanto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 c. 2 c.p. e 73 c. 4 DPR 309/90, per aver compiuto diverse cessioni di sostanza stupefacente descritte ai capi di imputazione da 1) a 10, e da 12) a 15) in Avezzano negli anni 2019 e 2020, con recidiva reiterata e qualificata; che avverso tale sentenza, l'imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in riferimento alla mancata qualificazione dei fatti contestati quali ipotesi ex art. 73 comma 5 DPR 309/90, considerate le piccole quantità di sostanza stupefacente oggetto delle singole cessioni, la giovane età del ricorrente e la mancanza si organizzazione, elementi che ricondurrebbero i fatti al piccolo spaccio; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto si limita a riproporre nella presente sede la medesima censura già avanzata in appello e alla quale i giudici di merito hanno puntualmente risposto, dando atto in motivazione - in conformità alla giurisprudenza di legittimità sul tema secondo la quale ai fini della valutazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 vanno considerati tutti gli elementi previsti della norma e sussistenti nel caso concreto (ex multis cfr. Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274076; Sez. 6, Sentenza n. 29132 del 09/05/2017 Ud. (dep. 12/06/2017), Merli, Rv. 270562; Sez. 3, Sentenza n. 32695 del 27/03/2015 Ud. (dep. 27/07/2015), Genco e altri, Rv. 264491) -, dei plurimi elementi che hanno portato all'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, e in particolare l'alto numero di cessioni oggetto dei capi di imputazione, la vasta platea di destinatari delle stesse, la sistematicità dell'attività illecita posta in essere che a differenza di quanto affermato nel ricorso dal difensore, si è protratta non per pochi mesi bensì un intero anno con cadenza pressoché quotidiana; che il motivo sembra pertanto mirare ad ottenere da questa Corte un riesame in fatto, precluso in sede di legittimità (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) e pertanto il ricorso deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17