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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26742/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità.

1.1. Il primo motivo è generico limitandosi il ricorrente ad evidenziare due errori in cui sarebbe incappato il Tribunale nella valutazione dell'istanza, precisamente relativi all'epoca di inizio della carcerazione e alla pendenza di un procedimento penale invero già divenuto definitivo, senza prospettare le conseguenze che essi hanno determinato sulla tenuta logica della motivazione, che risulta incentrata sulle modalità esecutive dei reati in esecuzione, sull'esito del periodo di osservazione infra muraria e sulla mancata sperimentazione all'esterno con il godimento di permessi premio, elementi considerati nel loro complesso negativamente nell'ambito della progressività della somministrazione dei benefici penitenziari.

1.2. Il secondo motivo, oltre a sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito per di più sulla base di elementi di valutazione sopravvenuti, come la fruizione di permessi premio in epoca successiva alla decisione, non si confronta adeguatamente con il consolidato principio della gradualità nell'ammissione ai benefici penitenziari in forza del quale il Tribunale di sorveglianza, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione,, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01).

1.3. per completezza, va evidenziato che nelle more il ricorrente, come risulta dal certificato DAP, è stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo è generico limitandosi il ricorrente ad evidenziare due errori in cui sarebbe incappato il Tribunale nella valutazione dell'istanza, precisamente relativi all'epoca di inizio della carcerazione e alla pendenza di un procedimento penale invero già divenuto definitivo, senza prospettare le conseguenze che essi hanno determinato sulla tenuta logica della motivazione, che risulta incentrata sulle modalità esecutive dei reati in esecuzione, sull'esito del periodo di osservazione infra muraria e sulla mancata sperimentazione all'esterno con il godimento di permessi premio, elementi considerati nel loro complesso negativamente nell'ambito della progressività della somministrazione dei benefici penitenziari. 1.2. Il secondo motivo, oltre a sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito per di più sulla base di elementi di valutazione sopravvenuti, come la fruizione di permessi premio in epoca successiva alla decisione, non si confronta adeguatamente con il consolidato principio della gradualità nell'ammissione ai benefici penitenziari in forza del quale il Tribunale di sorveglianza, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione,, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01). 1.3. per completezza, va evidenziato che nelle more il ricorrente, come risulta dal certificato DAP, è stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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