CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 15412/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6624/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 23 Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6624/2021 Numero sezionale 4552/2022Numero di raccolta generale 15412/2022 -intimat[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]o- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4410/2020 depositata il 18/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva accolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo aveva accolto la domanda dell’odierna ricorrente, volta ad ottenere l’accertamento del confine, ancorché, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale all’uopo spiegata dai convenuti, avesse dichiarato l’intervenuta usucapione dell’area da costoro occupata; che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c. nonché della circolare n. 5/89 del Ministero delle Finanze, giacché la Corte territoriale non avrebbe considerato i titoli di provenienza prodotti agli atti; che, col secondo, si invoca omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado erroneamente applicato le tolleranze previste dalla predetta circolare solo allo sconfinamento posto in essere dai convenuti, ma non anche alla traslazione venutasi a creare sull’opposto confine del fondo attoreo; che si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso avversario; che, in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria, ex art. 378 c.p.c.; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6624/2021 Numero sezionale 4552/2022Numero di raccolta generale 15412/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 che i due motivi – scrutinabili congiuntamente, alla luce della loro connessione logica - sono inammissibili; che la Corte d’appello ha effettuato un apprezzamento complessivo del fatto, considerando le risultanze dei titoli allegati, gli accertamenti delle due CTU (disposte in primo ed in secondo grado), concludendo nel senso che non fosse possibile individuare con certezza il confine delle proprietà finitime sulla sola base delle risultanze dei titoli di provenienza, dei frazionamenti e degli accatastamenti prodotti; che, quanto all’omesso esame lamentato, sarà sufficiente ribadire come, secondo l’autorevole insegnamento di questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014); F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6624/2021 Numero sezionale 4552/2022Numero di raccolta generale 15412/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P