CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 43065/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Ancona del 5/11/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 474 e 648 cpv. cod. pen. Al riguardo deduce: 1) inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., per mancata applicazione della speciale causa di non punibilità al delitto di cui all'art. 474 cod. pen., al cui riconoscimento non ostava la contemporanea commissione di due reati ed il vincolo della continuazione; 2) violazione di legge (artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) e mancanza di motivazione in ordine alla concessione dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. relativamente al delitto di ricettazione; 3) violazione di legge (artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) e mancanza di motivazione con riguardo alla richiesta di derubricazione del delitto di ricettazione in quello di incauto acquisto. Mancanza del dolo di ricettazione ed omessa pronuncia; 4) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione sul quantum di pena applicato, nonché violazione di legge ed inosservanza del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. 2. Con note in data 14/9/2020, la difesa dell'imputato, richiamando i motivi svolti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 22/9/2021, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.1. Quanto al primo motivo, questa Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur non ostando, in astratto, che il reato sia posto in continuazione con altri, si deve, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque mininnale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 2, n. 11591 del 2020, Rv. 278830). La sentenza impugnata è pervenuta all'esclusione del riconoscimento della causa di non punibilità non solo in ragione del richiamo di un orientamento giurisprudenziale superato, ma anche in ragione della natura non irrisoria del danno cagionato atteso il numero di borse contraffatte detenute, sia riconducendo le molteplici violazioni della legge penale commesse dall'imputato, pur espressive di un medesimo disegno criminoso, ad un'ipotesi di comportamento abituale. A tale esclusione la Corte di merito è, dunque, pervenuta facendo comunque riferimento ad indici valutativi di carattere negativo espressamente previsti dal comma 1 dell'art. 131-bis cod. pen. (che richiede da un lato l'esiguità del danno e dall'altro che il comportamento non sia espressione di abitualità) e sulla scorta di un giudizio di fatto non scrutinabile in questa sede. Pertanto, il richiamo operato dalla Corte d'appello all'orientamento giurisprudenziale di carattere "ostativo" all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione dell'esistenza del vincolo della continuazione tra i reati, non si rivela affatto decisivo ai fini della tenuta della motivazione della sentenza in ordine al diniego dell'invocata causa di non punibilità, il cui mancato riconoscimento, per come evidenziato, si fonda anche su valutazioni di merito. Né, poi, è riscontrabile alcuna contraddizione motivazionale nell'avere il giudice di merito, per un verso, applicato al fatto l'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. e, per altro, escluso la ricorrenza dell'art. 131-bis cod. pen. Invero, nessuna simmetria sussiste tra le due disposizioni, trattandosi di fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice non è tenuto a valutare esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante, essendo il valore del bene un elemento concorrente di carattere sussidiario (Sez. 2, n. 51818 del 2013, Rv. 258118), ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, invece, devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale del comportamento tenuto, pervenendosi all'esclusione laddove l'offesa non sia "esigua" ovvero la condotta espressione di abitualità. 4.2. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale in tema di ricettazione, pur essendo compatibile il riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 2, cod. pen., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., deve essere esclusa la riconoscibilità dell'attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. volto a contestare la concessione dell'attenuante speciale, basata sulla modestia dell'importo dalla somma ricettata, in luogo di quella comune - ex multis v. Sez. 2, n. 43394 del 2003, Rv. 227135). 4.3.-4.4. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili poiché del tutto generici in quanto soltanto enunciati e non scanditi dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento dell'ammenda che, in ragione della causa di inammissibilità rilevata, va determinata nella misura di C 3.000,00. 6. La natura non complessa delle questioni e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Roma, li 13.10.2021 Il Consigliere est