del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Allocati;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026UNIVERSITA [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso le sentenze della Corte d'Appello di Napoli n. 5486/2021,depositata il 13/12/2021, e n. 2072/2022, depositata il 22 giugno2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/09/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli depositato il 28 settembre2015, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto di essere dipendentedell’[OSCURATO:PERSONA] degli studi della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e di essereinquadrato nella categoria universitaria B, posizione economica B3,svolgendo la propria attività lavorativa presso l’[OSCURATO:PERSONA] ospedalierauniversitaria, con funzioni identiche a quelle del personale dipendentedel [OSCURATO:PERSONA] sanitario nazionale.Sul presupposto di aver svolto, dal gennaio 2005, mansionicorrispondenti al profilo professionale appartenente alla categoria BSdel CCNL [OSCURATO:PERSONA] sanità, ma di essere stato inquadrato in talecategoria, fascia economica iniziale, solo dal 16 luglio 2011, ha chiestoil riconoscimento delle mansioni superiori svolte anche nel periodoprecedente e la condanna solidale dell’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] degli studi della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in solido conl’[OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle differenze retributive corrispondenti.2. La domanda, nel frattempo ridotta dal ricorrente al periodo dal 23marzo 2010 al 16 luglio 2011, è stata accolta dal Tribunale di Napolicon la sentenza n. 6802/2016, con cui l’[OSCURATO:PERSONA] el’[OSCURATO:PERSONA] sono state condannate al pagamento in solido delledifferenze retributive richieste per lo svolgimento di mansioni superiori,limitatamente al periodo suddetto, da quantificarsi in separato giudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/20263. A seguito di tale sentenza, la vicenda si è biforcata.L’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera ha interposto appello avverso la decisione diprimo grado, mentre lo [OSCURATO:PERSONA] in data 30 gennaio 2018 ha propostoun nuovo ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli nei confronti dientrambe le originarie resistenti, diretto alla quantificazione delledifferenze retributive riconosciute in prime cure.Il giudizio sul quantum si è concluso in primo grado con la sentenzadel Tribunale di Napoli n. 4040/2019, con cui le convenute sono statecondannate in solido al pagamento della somma di euro 870,07, oltreinteressi e spese.Anche contro questa sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera ha propostoappello, che è stato rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con lasentenza n. 5486/2021, pubblicata il 13 dicembre 2021, prima dunquedella definizione del giudizio sull’an, che è intervenuta solo con lasentenza n. 2072/2022, pubblicata il 22 giugno 2022, anch’essa dirigetto dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA].4. Per la cassazione della sentenza d’appello n. 2072/2022, l’Aziendaospedaliera ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi eillustrato da memoria, che è stato iscritto nel ruolo generale della Cortedi cassazione al n. 202/2023 e chiamato all’adunanza camerale del 4marzo 2026.All’esito di tale adunanza, il Collegio ha reputato opportunol’approfondimento in pubblica udienza delle questioni sottese al ricorsoe ha rinviato la causa a nuovo ruolo, anche per una eventuale riunionedel ricorso con quello iscritto al n. di R.G. 14835/2022, con il qualel’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera aveva impugnato la sentenza d’appello n.5486/2021, affidato a due motivi e anch’esso seguito da memoriaillustrativa.[OSCURATO:PERSONA] resiste in entrambi i giudizi con controricorso, mentrel’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026In vista della pubblica udienza, l’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera ha depositatouna nuova memoria e il Pubblico Ministero ha depositato memorie concui chiede il rigetto di entrambi i ricorsi.Chiamati entrambi alla pubblica udienza del 22 settembre 2026, i dueprocedimenti sono stati preliminarmente riuniti per ragioni diconnessione soggettiva e oggettiva; indi, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. R.G. 14835/2022, partericorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,la violazione dell’art. 64 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009 (giàart. 28 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005), in relazione agliartt. 1362 ss. c.c.Con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. R.G. 14835/2022, partericorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,la violazione dell’art. 28 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005), inrelazione agli artt. 1362 ss. c.c., 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 36Cost.1.1. Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. R.G. 202/2023, partericorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,l’applicazione delle disposizioni del CCNL [OSCURATO:PERSONA], in luogodelle norme di cui al titolo VII del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e dellealtre norme di tale contratto collettivo, in ordine alla disciplina deltrattamento economico spettante nel caso di svolgimento di mansionisuperiori.Con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. R.G. 202/2023, partericorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,l’errata sussunzione della fattispecie nell’alveo dell’art. 28 del CCNLComparto [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026Con il terzo motivo del ricorso iscritto al n. R.G. 202/2023, partericorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, come interpretatodalla Corte costituzionale, per avere integrato la retribuzione giàpercepita dal dipendente nella misura corrispondente alla differenza trail trattamento in godimento e quello corrispondente al livello economicosuperiore.2. I motivi meritano di essere trattati congiuntamente, in quantoriguardano la stessa pretesa avanzata dallo [OSCURATO:PERSONA] e concernono lemedesime questioni in diritto.3. In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilitàsollevate dal controricorrente, che riguardano la pretesa novità dellequestioni proposte dall’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente nel giudizio di cassazione, siacon riferimento alla applicabilità del CCNL [OSCURATO:PERSONA] in luogo diquello del [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento alla questione delladifferenziazione di carattere solo economico tra i profili professionaliriconducibili alla stessa categoria B di cui all’art. 28 del CCNL CompartoSanità 1998-2002.Entrambe le eccezioni vanno disattese.3.1. Rispetto al tema del contratto collettivo applicabile, va ricordatoche l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciaredirettamente nel giudizio di cassazione la violazione o la falsaapplicazione dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiegoprivatizzato, il che implica che la Corte possa conoscere le questioniconcernenti l’interpretazione di tali contratti anche se mai affrontate neiprecedenti gradi di merito (v. per tutte Cass., Sez. L, Ordinanza n.21480 del 26/07/2025).3.2. Rispetto alla questione della riconducibilità delle mansioni svolte aun’area omogenea, con conseguente insussistenza del diritto alriconoscimento delle mansioni superiori, va ricordato che una questioneNumero registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026può dirsi nuova ed essere pertanto improponibile per la prima volta nelgiudizio di cassazione solo quando il suo esame implichi unaccertamento di fatto, riservato al giudice di merito. Quando invece ilricorrente si limiti a indicare quale sia, a suo avviso, la disciplinagiuridica applicabile al rapporto, e tale deduzione non comporti alcunamodificazione dei termini della controversia nei suoi elementi di fatto,quali dedotti nei precedenti gradi del giudizio e ritenuti incontestati dalgiudice del merito, e non implichi, sotto il profilo eziologico, nuovi ediversi accertamenti di fatto, non può parlarsi di nuova prospettazionee la questione dedotta deve dirsi ammissibile (v. ex multis Cass., Sez.L, Ordinanza n. 25863 del 16/10/2018, Sez. L, Sentenza n. 11655 del18/05/2006, Sez. L, Sentenza n. 10195 del 27/05/2004).Nel caso odierno, parte ricorrente si è limitata a sostenere che losvolgimento di mansioni corrispondenti al profilo BS, come individuatodalla contrattazione collettiva, non può comunque dar luogo alriconoscimento di mansioni superiori rispetto al profilo diinquadramento del lavoratore, perché, in base alla stessa normapattizia, i due livelli appartengono alla stessa area omogenea,differenziandosi solo dal punto di vista economico.Si tratta di una questione che attiene comunque alla portata dellastessa norma pattizia che le sentenze d’appello hanno ritenutoapplicabile e che non implica alcun ulteriore accertamento di fatto.4. Nel merito, i motivi sono infondati.5. È noto come il personale universitario strutturato nel Serviziosanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego conl'[OSCURATO:PERSONA], instauri un rapporto di servizio con l'[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera(v. già Cass., Sez. U, Sentenza n. 8521 del 29/05/2012).Si configura in tal modo una vera e propria cogestione del rapporto dilavoro, che, oltre a fondare la legittimazione processuale di entrambi isoggetti sul piano delle obbligazioni passive (Cass., Sez. L, OrdinanzaNumero registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026n. 16826 del 23/06/2025), ha implicazioni anche di ordine economico,in quanto comporta l’applicazione a detto personale di alcuni istitutieconomici previsti dalla legge o dai contratti collettivi in favore deilavoratori del [OSCURATO:PERSONA] sanitario nazionale.5.1. Anzitutto, vi è l’indennità perequativa prevista dall'art. 31 deld.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità [OSCURATO:PERSONA]), spettante aicollaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, mansioni eanzianità, e a prescindere dall'elemento formale del titolo di studioposseduto, sono equiparati alle corrispondenti figure dei ruoli sanitariordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale 9novembre 1982, indennità che è sopravvissuta anche allaprivatizzazione del pubblico impiego in forza della previsione contenutanel CCNL 1994-1997 per il personale dell’[OSCURATO:PERSONA] (su questo v.Cass., Ordinanza n. 5142 del 27/02/2024).L’art. 28 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 27 gennaio 2005, poi trasfusonell’art. 64 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 16 ottobre 2008, ha poiprevisto che il personale universitario non medico assegnato alleAziende [OSCURATO:PERSONA] (AOU) sia collocato nelle fasceeconomiche di equivalenza previste da un’apposita tabella A dellostesso CCNL e percepisca dalle AOU il corrispondente trattamentoeconomico previsto per il personale del [OSCURATO:PERSONA](SSN) dal CCNL [OSCURATO:PERSONA].5.2. Sennonché, le stesse norme pattizie appena citate prevedono, ailoro rispettivi commi 9, che, «Per quanto non disciplinato diversamentenel presente capo, al personale universitario collocato nelle fasce comeda colonna A della tabella di cui al comma 2, si applicano le norme delpresente CCNL».Ci si chiede allora – e nella prospettiva di parte ricorrente si tratta diun interrogativo a cui va data risposta negativa - se la perequazionegarantita a regime dall’art. 28 e dall’art. 64 valga anche nell’ipotesi inNumero registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026cui la pretesa del lavoratore si fondi non già sull’inquadramento iniziale,ma sull’asserito svolgimento di mansioni superiori.5.3. Il dubbio è alimentato dal fatto che la disciplina delle mansionisuperiori contenuta nel CCNL [OSCURATO:PERSONA] è apparentementediversa da quella del CCNL [OSCURATO:PERSONA].Infatti, mentre l’art. 28 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], applicato dallesentenze impugnate, prevede che, in caso di accertato svolgimento dimansioni superiori, al dipendente vada la differenza tra il trattamentoeconomico iniziale della categoria di inquadramento e il trattamentoiniziale della categoria superiore corrispondente alle mansioni di fattosvolte, secondo la ricorrente diversa sarebbe la disciplina dettata dallacontrattazione collettiva del [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 24 del CCNL2006-2009 [OSCURATO:PERSONA], corrispondente ai precedenti artt. 24 del CCNL 9agosto 2000 e 16 del CCNL 13 maggio 2003, fa rinvio alla disciplinadell’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dunqueprevederebbe che la retribuzione del lavoratore sia «integrata nellamisura corrispondente alla differenza economica tra il trattamento ingodimento e quello corrispondente al livello economico superiore»(pag. 10-11 del ricorso iscritto al n. 14832/2022 e pag. 15 del ricorsoiscritto al n. 202/2023),5.4. La prospettiva dell’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente non può essere condivisa.5.5. Anzitutto, va detto che all’interrogativo sul contratto collettivoapplicabile va data risposta indipendentemente dal contenuto dellediverse norme sulle mansioni superiori dei due diversi contratti,correndosi altrimenti il rischio di cadere in una inammissibile inversionelogica, in forza della quale l’interpretazione dell’art. 28 (e 64) del CCNLComparto [OSCURATO:PERSONA] muta a seconda della preferibilità del contenutodelle diverse norme pattizie cui esso fa rinvio.Al contrario, la volontà delle parti sociali va ricavata all’interno dellasola disposizione pattizia del [OSCURATO:PERSONA], facendo certoNumero registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. edunque attraverso una interpretazione complessiva delle clausolecontrattuali le une per mezzo delle altre, ma senza che sul significatodell’art. 28 (e 64) del [OSCURATO:PERSONA] possa incidere il contenutodelle norme cui tali articoli fanno esplicito o implicito rinvio.5.5. Tanto chiarito, la soluzione in ordine al problema del contrattocollettivo applicabile deve essere fornita avendo presente, comerilevato dal Pubblico ministero nelle sue memorie, la funzioneperequativa che ha sempre caratterizzato tutta la disciplina (di fontelegale e pattizia) del trattamento economico del personale universitarioin servizio presso le Aziende ospedaliere universitarie.La necessità di assicurare lo stesso trattamento economico a lavoratoriche svolgano le stesse mansioni all’interno della stessa strutturaorganizzativa, prescindendo dal dato formale della titolarità delrapporto di impiego sul versante datoriale, accomuna sia la disciplinadella cd. indennità [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979,sia la disciplina pattizia sulle tabelle di equivalenza.Ne consegue che, anche in caso di mansioni superiori, deve essereseguita la stessa logica e deve essere evitato che, in uno stesso lassotemporale, il dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] che abbia svolto pressol’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera le stesse mansioni del livello BS di un dipendentedel SSN possa essere destinatario di un trattamento economicodeteriore.Ciò vale a prescindere dai criteri di calcolo della differenza in concretospettante (su cui ci si soffermerà più avanti), poiché la perequazione inbase alle mansioni svolte rispecchia i principi di rango costituzionale(artt. 3 e 36, primo comma, Cost.), secondo cui il lavoratore ha dirittoa una retribuzione proporzionata tra l’altro alla qualità del suo lavoro incondizioni di parità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026In tal modo, non si vuole affermare il diritto del lavoratore alla paritàdi trattamento economico ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001in ogni ipotesi di svolgimento di identiche mansioni rispetto ad altrilavoratori che godano di una maggiore retribuzione, poiché, come ènoto, l’art. 45 non costituisce parametro per giudicare ledifferenziazioni operate in sede di contrattazione collettiva, dato che illegislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevederetrattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, dellespecifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (v.la costante giurisprudenza di questa Corte, tra cui Cass., Sez. L,Ordinanza n. 2925 del 07/02/2020, e Sez. L, Sentenza n. 16755 del21/06/2019).Quando, tuttavia, è la stessa contrattazione collettiva a prevederel’equiparazione, mediante apposite tabelle di equivalenza, il divietocontenuto nell’art. 45 torna a operare pienamente e impone di nonrealizzare disparità di trattamento che la stessa volontà delle partisociali ha voluto evitare.5.6. In conclusione, devono dirsi corrette le decisioni impugnate, lequali hanno considerato applicabile l’art. 28 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] alle mansioni superiori, in virtù del rinvio alle qualifiche di quelcomparto (nella specie, BS) contenuto negli artt. 28 e 64 dei richiamaticontratti collettivi del [OSCURATO:PERSONA].Il comma 9 degli artt. 28 e 64, nel sancire l’applicabilità dei contratticollettivi del [OSCURATO:PERSONA] a quanto non disciplinato «nelpresente capo», non fa riferimento alla disciplina delle mansionisuperiori.6. Il riconoscimento della applicabilità dell’art. 28 del CCNL CompartoSanità 1998-2001 apre alle due ulteriori questioni sollevate con i ricorsidell’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/20266.1. Anzitutto, occorre stabilire se la disciplina dell’art. 28 del CCNLComparto [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui, al comma 2, considera “mansioniimmediatamente superiori” anche quelle svolte dal personale all’internodella categoria B, sia conforme alla disciplina statale contenuta nell’art.52 del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato, secondo cui la fungibilitàdelle mansioni si estende a tutta l’area di inquadramento e prevede,all’interno di essa, solo progressioni di carattere economico.Al riguardo, occorre ricordare che il comma 6 dell’art. 52 novellato, nelregolare i rapporti tra le previsioni dei commi precedenti e lacontrattazione collettiva, stabilisce quanto segue: «6. Le disposizionidel presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuovadisciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivie con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivipossono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Finoa tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispettoalla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamentiautomatici nell'inquadramento professionale del lavoratore».Da tale disciplina si trae che la regola della fungibilità delle mansioniall’interno dell’area, dettata dal comma 1, non può essere derogatadalla contrattazione collettiva, la quale però, ove in precedenzacontenesse una disciplina diversa, può mantenerla sino all’adozione diun nuovo sistema di classificazione professionale, con la conseguenzache l’adeguamento può essere differito nel tempo.Ne consegue - come questa Corte ha di recente affermato nellaspeculare materia del demansionamento sempre nel [OSCURATO:PERSONA] sanità(Cass., Sez. L, Ordinanza n, 19567 del 13/06/2026) - che per verificarel’operare della regola sulla fungibilità occorrerà guardare al contrattocollettivo di settore ratione temporis applicabile al singolo caso. Le partisociali hanno infatti adeguato la disciplina delle mansioni nel Compartosanità al comma 1 dell’art. 52 solo nella tornata del CCNL 2022, mentreNumero registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026nel CCNL del 21 maggio 2018, alla ripresa della contrattazione dopo ilblocco, hanno rinviato ad una successiva sezione negoziale la revisionedel sistema di classificazione.Poiché nel caso odierno lo svolgimento di mansioni corrispondenti allacategoria BS è stato accertato sotto la vigenza di un contratto collettivo(quello dell’8 giugno 2000, relativo al periodo 1998-2001 e nonsostituito fino al 2018) che riconosceva le mansioni superiori ancheall’interno dell’area B, le sentenze impugnate devono anche sottoquesto profilo dirsi conformi a diritto.6.2. L’ultima questione da affrontare riguarda i criteri per ladeterminazione della differenza economica spettante al controricorrenteper lo svolgimento di mansioni superiori.A tale proposito, entrambe le sentenze della Corte d’appello di Napoliqui impugnate – ossia quella sull’an (n. 2072/2022) e quella sulquantum (n. 5486/2021), che, essendo stata pronunciata prima, si èaccodata alla sentenza di condanna generica del Tribunale di Napoli,che costituiva l’unico titolo allora disponibile – hanno statuito che ladifferenza debba essere calcolata tra il trattamento economico inizialedella categoria superiore (BS) e il trattamento economico inizialeprevisto per il livello di inquadramento (B), prescindendo dunquedall’eventuale maggiore retribuzione in godimento per effetto diprogressioni economiche nel frattempo intervenute (nel caso delloIavarone, B3).Nel farlo, le due pronunce hanno valorizzato il disposto dell’art. 28,comma 6, che dispone in tal senso, anche se la sentenza sull’an vi ègiunta all’esito di una sorta di scomposizione dell’art. 28 del CCNLComparto [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001.Tale norma pattizia disciplinerebbe, secondo la sentenza impugnata n.2072/2022, solo l’ipotesi dell’assegnazione legittima di mansionisuperiori in virtù di un provvedimento espresso dell’Amministrazione eNumero registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026non sarebbe pertanto applicabile, quanto ai presupposti per ritenereintegrata la fattispecie, al caso dello [OSCURATO:PERSONA], il quale ha svolto di fattomansioni superiori senza alcun provvedimento formale di assegnazione.Secondo la Corte territoriale, il diritto al trattamento economicocorrispondente alle mansioni superiori deriverebbe dalla disciplinagenerale dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, chedel provvedimento di assegnazione e che non a caso è fatto salvo dalcomma 7 dell’art. 28 del CCNL.L’art. 28 tornerebbe tuttavia in gioco, ad avviso della sentenzaimpugnata, al momento di determinare la base retributiva sulla qualecalcolare la differenza di trattamento economico rispetto a quellospettante per le mansioni superiori; la Corte d’appello esclude che l’art.52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 consenta di individuare talebase, limitandosi a indicare espressamente solo uno dei termini diriferimento per il riconoscimento delle differenze retributive, ossiaquello relativo alla qualifica superiore; di qui, la necessità di applicare,parametricamente si potrebbe dire, l’art. 28 del CCNL, che fa appuntoriferimento alla differenza tra trattamenti iniziali tanto della posizionerivestita quanto di quella superiore.6.3. L’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente contesta l’utilizzo di tali criteri, sostenendoche l’art. 28 del CCNL disciplina solo ed esclusivamente, anche ai finidel calcolo della differenza, l’ipotesi di assegnazione a mansionisuperiori mediante un provvedimento formale.Nell’ipotesi di mansioni superiori di fatto, sarebbe applicabile ladisciplina statale dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la quale però silimita a prevedere il diritto alla differenza di trattamento economico conla qualifica superiore, senza indicare il sottraendo, il quale peraltro nonpotrebbe che essere individuato nella retribuzione in godimento.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026A voler diversamente ritenere, osserva la ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbetenuta a corrispondere due volte una porzione di retribuzione e sirealizzerebbe una sperequazione tra chi abbia svolto le mansioni piùelevate sulla base dell’inquadramento formale e chi abbia vistoriconoscersi tale inquadramento per via giudiziale.Inoltre, aggiunge la ricorrente, neanche il testo dell’art. 28 del CCNLautorizza la lettura datane dalla Corte territoriale. Ciò in quanto ilcomma 6 della norma pattizia si riferisce soltanto al dipendente«assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2», ossia, comerecita tale comma 2, alle «mansioni svolte dal dipendente di posizioneiniziale nel corrispondente profilo del livello super».6.4. Le censure sono infondate.6.5. Al di là della esatta individuazione della portata applicativadell’art. 28 del CCNL, se cioè esso consideri mansioni superiori nelsenso del comma 2 solo quelle svolte a seguito di un provvedimentoformale comunicato per iscritto in base al comma 5 o anche quellesvolte in via di fatto, vi è che la regola dettata dal successivo comma 6sulla determinazione della differenza economica coincide con quelladell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.Come infatti questa Corte ha chiarito, con affermazione condivisibilecui si intende dare continuità, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001 – in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazionecollettiva riferite a determinate categorie di lavoratori – deveinterpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioniappartenenti alla categoria superiore, ferma la nullitàdell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di talimansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art.52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico inizialeprevisto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioniespletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiuntaNumero registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed,eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 22958 del 20/08/2024, cui hanno fatto seguitoCass. Sez. L, Ordinanza 19/07/2025, n. 20222, Sez. L, Ordinanza n.8368 del 03/04/2026).Tale lettura dell’art. 52 – ha osservato la sentenza appena citata – «èquella più corretta, perché è aderente al concetto di differenza ditrattamento economico tra qualifiche, e quindi tra previsioni normativeastratte, e non tra quanto normativamente previsto per una qualifica equanto concretamente versato a titolo di retribuzione a un determinatolavoratore»; a voler diversamente ritenere, vi sarebbe «una sostanzialelegittimazione dell’attribuzione in via di fatto di mansioni di categoriasuperiore a dipendenti che, per l’anzianità maturata nella categoriainferiore, non avrebbero diritto ad alcuna differenza retributiva,aggirando così l’obbligo di avviare tempestivamente le procedure per lacopertura dei posti vacanti, come voluto dallo stesso art. 52 del d.lgs.n. 165 del 2001, e senza alcun rischio di responsabilità patrimoniale deidirigenti che assegnano in questo modo le mansioni superiori (nonessendoci danno da risarcire, in mancanza di maggiori per impegni dispesa per la pubblica amministrazione). Né vi è ragione di ravvisare,nel riconoscimento del diritto alla differenza tra i trattamenti economiciiniziali delle due categorie, una «ingiustificata locupletazione» ...Infatti, la maggiorazione retributiva rispetto al reddito percepito sigiustifica proprio perché quel reddito sarebbe stato dovuto anche per losvolgimento di mansioni corrispondenti al proprio inquadramento;sicché lo svolgimento, invece, di mansioni riconducibili alla categoriasuperiore rappresenta, di per sé, una valida giustificazione per unpagamento ulteriore» (Cass. n. 22958 del 2024, cui adde Cass. n.20222 del 2025).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026Ciò naturalmente non esclude, come osserva la stessa sentenzaappena citata, che possano esservi disposizioni di legge cheespressamente impongono di calcolare la differenza economicaponendo a base la retribuzione in godimento e non quella iniziale(Cass. n. 22958 del 2024 fa l’esempio dell’art. 1, comma 45, dellalegge n. 228 del 2012 relativa al direttore dei servizi generaliamministrativi della scuola); ma simili eccezioni, che nella speciecomunque non ricorrono, non fanno altro che dimostrare che la regolagenerale non può che essere un’altra.6.6. Le considerazioni appena svolte privano di rilevanza l’ulterioreosservazione della ricorrente sul comma 2 dell’art. 28 del CCNL.Affinché possa aversi una deroga alla regola ricavabile dall’art. 52,comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, è necessario che essa, in quantopeggiorativa del trattamento del lavoratore, sia espressa.Ne consegue che la nozione di «mansioni svolte dal dipendente diposizione iniziale», contenuta nel comma 2 dell’art. 28 del CCNL, deveessere interpretata semplicemente come riferita all’inquadramento dellavoratore al momento dell’assunzione o della promozione e conferma,non smentisce, il principio secondo cui il differenziale va calcolato aprescindere dalle posizioni economiche successivamente acquisite nellivello.Si avrebbe altrimenti che, in una norma che nega la fungibilità dellemansioni tra categoria B e categoria BS, non avrebbe diritto alriconoscimento delle mansioni superiori BS il dipendente che le abbiasvolte mentre era inquadrato come B1, B2, B3 ecc., con ciòfrustrandosi la stessa finalità della norma pattizia, di mantenerel’infungibilità.7. In conclusione, i ricorsi riuniti vanno entrambi rigettati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14835/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26501/2026Numero sezionale 3634/2026 Data pubblicazione 09/10/2026Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicatain dispositivo. Nulla sulle spese nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], rimastaintimata. P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 7.000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro200, alle spese generali nella misura del 15 % e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.Il Consigliere estensore La Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])