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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25766/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibiltà del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 30 giugno 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata in data 21 febbraio 2018 dal Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 7 aprile 2016, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

L'imputato, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Valsamoggia (Bologna), si era recato nel comune di Petrosino (Trapani), dove, presentatosi ai carabinieri del luogo, era stato tratto in arresto.

Prima di allontanarsi da Valsamoggia, Mormorio si era recato alla stazione carabinieri di Bazzano, comunicando l'intenzione di recarsi in Sicilia e ricevendo dai carabinieri l'avviso che sarebbe stata necessaria una specifica autorizzazione del Tribunale.

E' stata applicata la recidiva reiterata e sono state negate le attenuanti generiche.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata violazione della legge penale con riguardo al giudizio sull'elemento soggettivo del reato.

La difesa, con l'atto di appello, aveva rappresentato che l'imputato si era recato nel comune di Petrosino nella convinzione che non fosse necessaria alcuna autorizzazione, ma che fosse sufficiente la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dello spostamento, che l'imputato aveva dato sia nel luogo di partenza che in quello di arrivo.

Il secondo giudice aveva ritenuto che l'imputato avesse agito sulla base di una propria erronea opinione relativa al contenuto del precetto, e dunque sulla base di una erronea conoscenza del precetto penale.

L'imputato, invece, aveva agito nella sicura convinzione della liceità della condotta e, in ogni caso, i motivi dell'azione - la partecipazione ad un lutto familiare - confermavano l'assenza di una volontà di violare le prescrizioni.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. avendo il secondo giudice negato il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti, pur essendo emersa la volontà dell'imputato di non sfuggire ai controlli dell'autorità, informata dello spostamento.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi generici e con contenuto di merito, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

1. Il primo motivo, incontestato l'accertamento del fatto, ha denunciato la violazione della legge penale nel giudizio sull'elemento soggettivo del reato, avendo l'imputato agito nella convinzione della legittimità del suo viaggio sino alla provincia di Trapani, per averne data comunicazione alle forze dell'ordine di partenza e di arrivo.

Il motivo ha contenuto di merito ed è generico.

In diritto, infatti, è consolidato l'orientamento secondo il quale l'errore in ordine al contenuto precettivo della misura di prevenzione personale ("gli obblighi e le prescrizioni della sorveglianza speciale") riguarda il contenuto del precetto penale (Sez. 1, n. 6937 del 14/12/1989, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184304; Sez. 1, n. 42795 del 08/02/2017, Serratore, Rv. 270970).

Con riguardo alla individuazione della causa dell'errore, il motivo di ricorso ha assunto che fosse stato determinato dal "bassissimo livello di scolarizzazione" dell'imputato, il quale, dunque, sarebbe incorso in errore di diritto non da lui evitabile e quindi incidente, ai sensi dell'art. 5 cod. pen., sul dolo.

Il motivo, dunque, propone un argomento di merito - la così bassa formazione scolastica dell'imputato - per sostenere l'inevitabilità dell'errore sul precetto penale, tesi che non era stata proposta con l'atto di appello, laddove, invece, si era sostenuto che l' "erronea convinzione" circa la necessità di un mero avviso alle forze di polizia, "sebbene non possa essere considerato alla stregua di un errore scusabile", era dato significativo della "assoluta buona fede" dell'imputato e dunque della assenza di volontà di ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Il motivo, inoltre, non si confronta con l'accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito, laddove era stata valorizzata la circostanza della specifica informazione data al Mormorio dal comandante della stazione carabinieri di Bazzano in ordine alla necessità di essere previamente autorizzato dal Tribunale ad allontanarsi dal comune dove aveva l'obbligo di soggiorno.

Circostanza di fatto che smentiva l'assunto della non conoscenza da parte dell'imputato dello specifico obbligo e provava, con prova diretta, che l'imputato aveva consapevolmente, e non per ignoranza o errore, violato il contenuto della misura impostagli.2.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, avendo il secondo giudice pretermesso la considerazione delle modalità della condotta, caratterizzata dalle informazioni date alle forze di polizia dei luoghi di partenza e di arrivo.

Il motivo ha contenuto di merito.

Infatti, a fronte della giustificazione data dalla Corte di appello - che ha fondato il diniego delle attenuanti generiche sulla spiccata capacità a delinquere desumibile dai precedenti penali a suo carico - il motivo di ricorso ha proposto una lettura alternativa dei dati disponibili, valorizzando le trasparenti comunicazioni ai carabinieri, ritenute elemento positivo idoneo a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La difesa, dunque, ha sollecitato il collegio alla rivalutazione nel merito del giudizio sul punto, al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibiltà del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 30 giugno 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata in data 21 febbraio 2018 dal Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 7 aprile 2016, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. L'imputato, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Valsamoggia (Bologna), si era recato nel comune di Petrosino (Trapani), dove, presentatosi ai carabinieri del luogo, era stato tratto in arresto. Prima di allontanarsi da Valsamoggia, Mormorio si era recato alla stazione carabinieri di Bazzano, comunicando l'intenzione di recarsi in Sicilia e ricevendo dai carabinieri l'avviso che sarebbe stata necessaria una specifica autorizzazione del Tribunale. E' stata applicata la recidiva reiterata e sono state negate le attenuanti generiche. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione della legge penale con riguardo al giudizio sull'elemento soggettivo del reato. La difesa, con l'atto di appello, aveva rappresentato che l'imputato si era recato nel comune di Petrosino nella convinzione che non fosse necessaria alcuna autorizzazione, ma che fosse sufficiente la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dello spostamento, che l'imputato aveva dato sia nel luogo di partenza che in quello di arrivo. Il secondo giudice aveva ritenuto che l'imputato avesse agito sulla base di una propria erronea opinione relativa al contenuto del precetto, e dunque sulla base di una erronea conoscenza del precetto penale. L'imputato, invece, aveva agito nella sicura convinzione della liceità della condotta e, in ogni caso, i motivi dell'azione - la partecipazione ad un lutto familiare - confermavano l'assenza di una volontà di violare le prescrizioni. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. avendo il secondo giudice negato il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti, pur essendo emersa la volontà dell'imputato di non sfuggire ai controlli dell'autorità, informata dello spostamento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi generici e con contenuto di merito, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. Il primo motivo, incontestato l'accertamento del fatto, ha denunciato la violazione della legge penale nel giudizio sull'elemento soggettivo del reato, avendo l'imputato agito nella convinzione della legittimità del suo viaggio sino alla provincia di Trapani, per averne data comunicazione alle forze dell'ordine di partenza e di arrivo. Il motivo ha contenuto di merito ed è generico. In diritto, infatti, è consolidato l'orientamento secondo il quale l'errore in ordine al contenuto precettivo della misura di prevenzione personale ("gli obblighi e le prescrizioni della sorveglianza speciale") riguarda il contenuto del precetto penale (Sez. 1, n. 6937 del 14/12/1989, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184304; Sez. 1, n. 42795 del 08/02/2017, Serratore, Rv. 270970). Con riguardo alla individuazione della causa dell'errore, il motivo di ricorso ha assunto che fosse stato determinato dal "bassissimo livello di scolarizzazione" dell'imputato, il quale, dunque, sarebbe incorso in errore di diritto non da lui evitabile e quindi incidente, ai sensi dell'art. 5 cod. pen., sul dolo. Il motivo, dunque, propone un argomento di merito - la così bassa formazione scolastica dell'imputato - per sostenere l'inevitabilità dell'errore sul precetto penale, tesi che non era stata proposta con l'atto di appello, laddove, invece, si era sostenuto che l' "erronea convinzione" circa la necessità di un mero avviso alle forze di polizia, "sebbene non possa essere considerato alla stregua di un errore scusabile", era dato significativo della "assoluta buona fede" dell'imputato e dunque della assenza di volontà di ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Il motivo, inoltre, non si confronta con l'accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito, laddove era stata valorizzata la circostanza della specifica informazione data al Mormorio dal comandante della stazione carabinieri di Bazzano in ordine alla necessità di essere previamente autorizzato dal Tribunale ad allontanarsi dal comune dove aveva l'obbligo di soggiorno. Circostanza di fatto che smentiva l'assunto della non conoscenza da parte dell'imputato dello specifico obbligo e provava, con prova diretta, che l'imputato aveva consapevolmente, e non per ignoranza o errore, violato il contenuto della misura impostagli.2. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, avendo il secondo giudice pretermesso la considerazione delle modalità della condotta, caratterizzata dalle informazioni date alle forze di polizia dei luoghi di partenza e di arrivo. Il motivo ha contenuto di merito. Infatti, a fronte della giustificazione data dalla Corte di appello - che ha fondato il diniego delle attenuanti generiche sulla spiccata capacità a delinquere desumibile dai precedenti penali a suo carico - il motivo di ricorso ha proposto una lettura alternativa dei dati disponibili, valorizzando le trasparenti comunicazioni ai carabinieri, ritenute elemento positivo idoneo a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa, dunque, ha sollecitato il collegio alla rivalutazione nel merito del giudizio sul punto, al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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