CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2019
Cassazione n. 27078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 11423 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, i n forza di procura speciale del 28 maggio 2020, autenticata nella firma dal [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] del giudizio per definizione agevolata dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 122; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 16/01/2019, depositata in data 18 gennaio 2019, non notificata. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, salvi gli effetti della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 ss., della legge n. 197 del 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, avversola sentenza n. 42/05/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato, ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1973, a titolo di Iva forfetaria, per il 2004, euro 214.865,33 quale differenza tra quella dovuta di euro 365.360,00 e quella versata di euro 150.494,67 a fronte della base imponibile di euro 3.653.600,00 determinata ai sensi dell’art. 14bis del d.P.R. n. 640/72 per l'imposta sugli intrattenimenti (ISI) relativamente agli apparecchi e congegni previsti dall’art. 110, comma 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TUPLS) indicati dalla contribuente nella dichiarazione ai fini ISI; - la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che: 1) l’avviso di accertamento in questione era del tutto privo di motivazione in quanto basato sulla richiamata –prodotta dall’Ufficio solo in grado di appello – comunicazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) n. 5018 dell’8/7/2008 all’Agenzia delle entrate non contenente alcuna contestazione ai fini Iva ma soltanto elementi afferenti ad assunte violazioni in materia di imposta sugli intrattenimenti; 2) l’Ufficio facendo riferimento ad altro avviso di liquidazione ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti aveva ritenuto erroneamente che il presupposto imponibile ai fini ISI fosse lo stesso ai fini Iva, mentre appariva evidente la sostanziale differenza dei presupposti delle rispettive imposte; -la società contribuente resiste con controricorso; -in data 5 luglio 2023 , parte contribuente ha depositato istan za di sospensione del giudizio ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22, con allegata documentazione nonché , in data 28 luglio 2023, memoria ex art. 380bis1 c.p.c. con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, Legge n. 197/2022; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR ritenuto l’avviso di accertamento in questione privo di motivazione in quanto basato sulla comunicazione n. 5018 dell’8/7/2008 - con cui l’AAMS aveva informato l’Agenzia delle entrate della base imponibile determinata ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti - non contenente al cuna contestazione ai fini Iva, con erronea applicazione da parte dell’Amministrazione del medesimo presupposto imponibile determinato ai fini ISI; al riguardo, ad avviso della ricorrente, essendo applicabile, ai sensi dell’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72, l’Iva sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti, diversamente da quanto statuito dal giudice di appello, l’Ufficio correttamente avrebbe fatto riferimento alla comunicazione dell’AAMS- con cui l’Agenzia era venuta a conoscenza della base imponibile dichiarata dalla società ai fini ISI e quindi della minore Iva forfetaria versata - e avrebbe determinato la differenza di Iva dovuta sulla stessa base imponibile ai fini ISI essendo il regime forfetario quello naturale e non essendo stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’Iva in modo ordinario; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14bis del d.P.R. n. 640/72 per avere la CTR ritenuto la base imponibile determinata ex novo avuto riguardo alla liquidazione ISI dell’AAMS sebbene la base imponibile, sia ai fini Iva forfetaria che ISI, fosse stata determinata ex lege, in modo automatico, in relazione agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS indicati dalla contribuente nella dichiarazione ai fini ISI; -in data 5 luglio 2023 , parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della medesima legge, allegando ad essa: 1) copia della domanda presentata il 20.6.2023 di definizione agevolata cui al comma 195 della Legge n. 197/2022 riguardante l’avviso in questione ; 2) attestazione del 29.6.2023 dell’Agenzia delle entrate dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata e 3) quietanza di versamento dell’importo di € 10.743,00, dovuto ai fini della definizione agevolata, effettuato in data 26maggio 2023; -con memoria depositata il 28 luglio 2023, parte contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198,della l egge n. 197/2022 stante l’avvenuta definizione agevolata della lite; -ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; -ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200);“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione èmotivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201);-pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate; PQM [OSCURATO:PERSONA] est