CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 1965
Cassazione n. 34535/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] natcLa NAPOLI il 12/01/1965 avverso la sentenza del 16/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, la ha ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che i primi due motivi di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva - sono indeducibili in quanto non dedotti, specificamente, con l'atto di appello e, per costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 2 n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA]. 289470) è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum; - che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in quanto la pena risulta già irrogata nel minimo e un ulteriore diminuzione non sarebbe ipotizzabile in ragione del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche disposto dall'art. 69 cod. pen.; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] AMMIN1 FRATIVO 2 Dott. ret