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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 48689/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 21 febbraio 2022 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'annullamento dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Premesso che il condannato era stato tratto in arresto in data 3 dicembre 2021 per l'esecuzione di una pena residua di anni tre, mesi quattro e giorni undici di reclusione, avente titolo in tre sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Roma in data 15 gennaio 2010, 17 giugno 2010 e 14 marzo 2011, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, con riguardo ai diversi motivi posti a fondamento dell'incidente di esecuzione, che: - la pena inflitta con le sentenze 15 gennaio 2010 e 17 giugno 2010, irrevocabili, rispettivamente, il 19 febbraio 2010 e 24 luglio 2010, non era prescritta, dato che con la successiva condanna 14 marzo 2011, irrevocabile il 12 aprile 2011, veniva applicata, senza possibilità per il giudice dell'esecuzione di sindacare tale statuizione, la recidiva qualificata, e dunque la pena, ai sensi dell'art. 172, comma 7, cod. pen.) non era soggetta a prescrizione; - la irreperibilità del condannato era stata ritualmente dichiarata, non dovendosi procedere a ricerche all'estero in difetto di notizie circa una sua presenza in Austria; - l'ordine di esecuzione sospeso era stato notificato al difensore, d'ufficio, nella fase di cognizione, in assenza di una nomina fiduciaria per la fase esecutiva, e la notifica al condannato irreperibile era stata effettuata mediante consegna al difensore, senza che fosse necessaria la consegna di due copie al difensore medesimo.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla notifica al condannato dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione.

L'atto era stato notificato in data 23 marzo 2018 al difensore di ufficio, mentre, con riguardo al condannato, era stato emesso in data 9 marzo 2020 il decreto di irreperibilità e si era provveduto alla notifica al difensore avvocato A. Casini solo del decreto di irreperibilità, ma non anche dell'ordine di esecuzione.

Dunque, nei confronti del condannato non era perfezionata la procedura di notifica dell'ordine di esecuzione sospeso con termine per chiedere le misure alternative.In ogni caso, la notifica col rito degli irreperibili non assicurava la effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Infine, il difensore - avvocato [OSCURATO:PERSONA] - cui è stato notificato il 22 marzo 2018 l'ordine di esecuzione sospeso non è il difensore che era stato nominato per la fase esecutiva in data 18 ottobre 2016 (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente violazione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della prescrizione della pena.

Nella cognizione era stata applicata la recidiva, ma, trattandosi di giudizio antecedente alla pronuncia n. 185/2015 della Corte costituzionale, senza alcuna valutazione in concreto.

Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla illegalità della pena inflitta, con sentenza in data 14 marzo 2011, dal Tribunale di Roma, sulla base di una automatica applicazione della recidiva.

Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla denunciata illegittimità della revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione, non preceduta da ricerche del condannato all'estero, imposte dall'art. 159 cod. proc. pen. e dall'art. 29 legge n. 69/2005

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, va respinto.

1. Quanto alla pena inflitta con sentenza in data 14 marzo 2011, il ricorso denuncia, da una parte, l'illegalità della pena inflitta e, dall'altra, la prescrizione della pena.

1.1. Sotto il primo profilo, la difesa aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena inflitta, in considerazione dell'applicazione della recidiva avvenuta in termini automatici, ma il provvedimento impugnato ha rilevato che l'applicazione della recidiva non era sindacabile dal giudice dell'esecuzione.Con il terzo motivo la difesa ha lamentato la insufficiente motivazione della decisione sul punto e la omessa considerazione sia degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015 sia del diverso bene giuridico (la fede pubblica) leso dal reato dell'ultima condanna rispetto a quello dei precedenti reati, relativi agli stupefacenti.

Il motivo è manifestamente infondato.

Innanzitutto, si deve rilevare che la menzionata pronuncia della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen. nella parte in cui prevede un caso di obbligatoria applicazione della recidiva, ma la difesa non ha mai dedotto che la sentenza in data 14 marzo 2011 del Tribunale di Roma avesse ritenuto la recidiva proprio in ragione dell'obbligatorietà imposta dalla menzionata norma.

La richiesta della difesa, piuttosto, aveva rilevato che la sentenza di condanna avesse ritenuto la recidiva, senza una specifica motivazione sul punto, congruamente al carattere discrezionale di essa.

Ora, a parte il rilievo che trattasi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. e, dunque, in conformità della richiesta delle parti anche in ordine all'applicazione della recidiva, si deve osservare che il profilo attinente la motivazione dell'applicazione della recidiva è deducibile solo nel giudizio di cognizione, ma non può essere denunciato nella fase di esecuzione, non incidendo sui profili di illegalità della pena che legittimano la rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.

1.2. La difesa aveva anche dedotto l'intervenuta prescrizione della pena inflitta con sentenza in data 14 marzo 2011, in ragione del decorso del termine di dieci anni dalla data di irrevocabilità della condanna.

A fronte del rilievo della ritenuta recidiva posto dall'ordinanza a fondamento della decisione negativa, il secondo motivo ha denunciato la illegittimità del giudizio sulla recidiva, siccome ritenuta in termini automatici.

Il motivo è manifestamente infondato.

Con la sentenza in data 14 marzo 2011 è stata ritenuta sussistente la recidiva infraquinquennale - e la relativa statuizione non è, in questa sede, contestabile - e, dunque, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., ricorrendo le condizioni che "l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena", l'istituto della prescrizione della pena non opera (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, FIGLIOMENI, Rv. 278165).2.

La difesa ha, quindi, dedotto plurime illegittimità, relative alla procedura notificatoria, dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 28 ottobre 2016.

Premesso che la notifica al condannato dell'ordine di esecuzione era avvenuta secondo il rito degli irreperibili, la difesa, con il quarto motivo, ha denunciato la invalidità del decreto di irreperibilità, siccome non preceduto da ricerche in Austria, dove il ricorrente da tempo si era trasferito, e, con il primo motivo, denunciato l'invalidità della notifica compiuta mediante consegna al difensore di ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Quanto alla validità del decreto di irreperibilità, il motivo proposto è manifestamente infondato.

L'emissione del decreto di irreperibilità va preceduta da adeguate ricerche nei luoghi indicati dalla norma di cui all'art. 159 cod. proc. pen., senza alcun obbligo di disporre ricerche in uno Stato estero in assenza di precise indicazioni del luogo di residenza (Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304).

Nel caso in esame, è pacifico che agli atti non vi era alcuna indicazione in ordine alla residenza del condannato nel territorio austriaco, di tal che non vi era alcun obbligo per l'autorità procedente di estendere le ricerche all'estero e in luoghi diversi da quelli stabiliti dalla norma.

2.2. Con riguardo alla procedura notificatoria dell'ordine di esecuzione, la difesa ha evidenziato che era avvenuta mediante consegna al difensore di ufficio del solo decreto di irreperibilità e, comunque, in assenza di alcun dato significativo dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del condannato.

Quanto alla notifica mediante consegna al difensore di ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA], il motivo deduce che contestualmente all'emissione dell'ordine di esecuzione era stato nominato difensore di ufficio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], successivamente sostituito, "senza giustificazione", dal nuovo difensore d'ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, il motivo è generico in quanto non prospetta alcun specifico profilo di invalidità della nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a difensore di ufficio.

Viene, inoltre, dedotta l'invalidità della notifica alla parte, in quanto avvenuta mediante consegna al difensore di ufficio del solo decreto di irreperibilità, e non anche di copia dell'ordine di esecuzione.

Il motivo è infondato.La giurisprudenza ha precisato che "La procedura di notificazione nei confronti dell'imputato irreperibile prevede che la notificazione stessa sia eseguita mediante consegna di copia dell'atto al difensore e non, invece, mediante consegna di due copie dello stesso atto, di cui una per l'imputato, essendo inoltre una tale duplicazione una formalità priva di qualsiasi effetto sotto il profilo delle garanzie di difesa" (Sez. 3, n. 7474 del 18/01/2008, Sciorati, Rv. 239007; Sez. 2, n. 2396 del 19/12/2008, Pesce, Rv. 242807).

Nel caso in esame l'ordine di esecuzione è stato notificato al difensore di ufficio, il quale ha ricevuto la notifica anche del decreto di irreperibilità, e risulta dunque correttamente eseguita la procedura notificatoria al condannato irreperibile.

2.3. Con riguardo, infine, alla denuncia dell'omessa valutazione dell'assenza di dati significativi di una effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione da parte del condannato, circostanza che renderebbe non perfezionata la procedura di notifica dell'ordine di esecuzione sospeso sino al decorso del termine di giorni trenta per la presentazione della richiesta di ammissione a misure alternative, il motivo è infondato.

Infatti, la norma di cui all'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero l'onere di assumere ulteriori informazioni "Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5", non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso (Sez. 1, n. 12507 del 14/12/2018, RRGALL, Rv. 276307; Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, VAKLINOVA, Rv. 276411).

3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 21 febbraio 2022 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'annullamento dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Premesso che il condannato era stato tratto in arresto in data 3 dicembre 2021 per l'esecuzione di una pena residua di anni tre, mesi quattro e giorni undici di reclusione, avente titolo in tre sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Roma in data 15 gennaio 2010, 17 giugno 2010 e 14 marzo 2011, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, con riguardo ai diversi motivi posti a fondamento dell'incidente di esecuzione, che: - la pena inflitta con le sentenze 15 gennaio 2010 e 17 giugno 2010, irrevocabili, rispettivamente, il 19 febbraio 2010 e 24 luglio 2010, non era prescritta, dato che con la successiva condanna 14 marzo 2011, irrevocabile il 12 aprile 2011, veniva applicata, senza possibilità per il giudice dell'esecuzione di sindacare tale statuizione, la recidiva qualificata, e dunque la pena, ai sensi dell'art. 172, comma 7, cod. pen.) non era soggetta a prescrizione; - la irreperibilità del condannato era stata ritualmente dichiarata, non dovendosi procedere a ricerche all'estero in difetto di notizie circa una sua presenza in Austria; - l'ordine di esecuzione sospeso era stato notificato al difensore, d'ufficio, nella fase di cognizione, in assenza di una nomina fiduciaria per la fase esecutiva, e la notifica al condannato irreperibile era stata effettuata mediante consegna al difensore, senza che fosse necessaria la consegna di due copie al difensore medesimo. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla notifica al condannato dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione. L'atto era stato notificato in data 23 marzo 2018 al difensore di ufficio, mentre, con riguardo al condannato, era stato emesso in data 9 marzo 2020 il decreto di irreperibilità e si era provveduto alla notifica al difensore avvocato A. Casini solo del decreto di irreperibilità, ma non anche dell'ordine di esecuzione. Dunque, nei confronti del condannato non era perfezionata la procedura di notifica dell'ordine di esecuzione sospeso con termine per chiedere le misure alternative.In ogni caso, la notifica col rito degli irreperibili non assicurava la effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Infine, il difensore - avvocato [OSCURATO:PERSONA] - cui è stato notificato il 22 marzo 2018 l'ordine di esecuzione sospeso non è il difensore che era stato nominato per la fase esecutiva in data 18 ottobre 2016 (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente violazione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della prescrizione della pena. Nella cognizione era stata applicata la recidiva, ma, trattandosi di giudizio antecedente alla pronuncia n. 185/2015 della Corte costituzionale, senza alcuna valutazione in concreto. Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla illegalità della pena inflitta, con sentenza in data 14 marzo 2011, dal Tribunale di Roma, sulla base di una automatica applicazione della recidiva. Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla denunciata illegittimità della revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione, non preceduta da ricerche del condannato all'estero, imposte dall'art. 159 cod. proc. pen. e dall'art. 29 legge n. 69/2005 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, va respinto. 1. Quanto alla pena inflitta con sentenza in data 14 marzo 2011, il ricorso denuncia, da una parte, l'illegalità della pena inflitta e, dall'altra, la prescrizione della pena. 1.1. Sotto il primo profilo, la difesa aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena inflitta, in considerazione dell'applicazione della recidiva avvenuta in termini automatici, ma il provvedimento impugnato ha rilevato che l'applicazione della recidiva non era sindacabile dal giudice dell'esecuzione.Con il terzo motivo la difesa ha lamentato la insufficiente motivazione della decisione sul punto e la omessa considerazione sia degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015 sia del diverso bene giuridico (la fede pubblica) leso dal reato dell'ultima condanna rispetto a quello dei precedenti reati, relativi agli stupefacenti. Il motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto, si deve rilevare che la menzionata pronuncia della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen. nella parte in cui prevede un caso di obbligatoria applicazione della recidiva, ma la difesa non ha mai dedotto che la sentenza in data 14 marzo 2011 del Tribunale di Roma avesse ritenuto la recidiva proprio in ragione dell'obbligatorietà imposta dalla menzionata norma. La richiesta della difesa, piuttosto, aveva rilevato che la sentenza di condanna avesse ritenuto la recidiva, senza una specifica motivazione sul punto, congruamente al carattere discrezionale di essa. Ora, a parte il rilievo che trattasi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. e, dunque, in conformità della richiesta delle parti anche in ordine all'applicazione della recidiva, si deve osservare che il profilo attinente la motivazione dell'applicazione della recidiva è deducibile solo nel giudizio di cognizione, ma non può essere denunciato nella fase di esecuzione, non incidendo sui profili di illegalità della pena che legittimano la rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione. 1.2. La difesa aveva anche dedotto l'intervenuta prescrizione della pena inflitta con sentenza in data 14 marzo 2011, in ragione del decorso del termine di dieci anni dalla data di irrevocabilità della condanna. A fronte del rilievo della ritenuta recidiva posto dall'ordinanza a fondamento della decisione negativa, il secondo motivo ha denunciato la illegittimità del giudizio sulla recidiva, siccome ritenuta in termini automatici. Il motivo è manifestamente infondato. Con la sentenza in data 14 marzo 2011 è stata ritenuta sussistente la recidiva infraquinquennale - e la relativa statuizione non è, in questa sede, contestabile - e, dunque, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., ricorrendo le condizioni che "l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena", l'istituto della prescrizione della pena non opera (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, FIGLIOMENI, Rv. 278165).2. La difesa ha, quindi, dedotto plurime illegittimità, relative alla procedura notificatoria, dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 28 ottobre 2016. Premesso che la notifica al condannato dell'ordine di esecuzione era avvenuta secondo il rito degli irreperibili, la difesa, con il quarto motivo, ha denunciato la invalidità del decreto di irreperibilità, siccome non preceduto da ricerche in Austria, dove il ricorrente da tempo si era trasferito, e, con il primo motivo, denunciato l'invalidità della notifica compiuta mediante consegna al difensore di ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto alla validità del decreto di irreperibilità, il motivo proposto è manifestamente infondato. L'emissione del decreto di irreperibilità va preceduta da adeguate ricerche nei luoghi indicati dalla norma di cui all'art. 159 cod. proc. pen., senza alcun obbligo di disporre ricerche in uno Stato estero in assenza di precise indicazioni del luogo di residenza (Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304). Nel caso in esame, è pacifico che agli atti non vi era alcuna indicazione in ordine alla residenza del condannato nel territorio austriaco, di tal che non vi era alcun obbligo per l'autorità procedente di estendere le ricerche all'estero e in luoghi diversi da quelli stabiliti dalla norma. 2.2. Con riguardo alla procedura notificatoria dell'ordine di esecuzione, la difesa ha evidenziato che era avvenuta mediante consegna al difensore di ufficio del solo decreto di irreperibilità e, comunque, in assenza di alcun dato significativo dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del condannato. Quanto alla notifica mediante consegna al difensore di ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA], il motivo deduce che contestualmente all'emissione dell'ordine di esecuzione era stato nominato difensore di ufficio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], successivamente sostituito, "senza giustificazione", dal nuovo difensore d'ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, il motivo è generico in quanto non prospetta alcun specifico profilo di invalidità della nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a difensore di ufficio. Viene, inoltre, dedotta l'invalidità della notifica alla parte, in quanto avvenuta mediante consegna al difensore di ufficio del solo decreto di irreperibilità, e non anche di copia dell'ordine di esecuzione. Il motivo è infondato.La giurisprudenza ha precisato che "La procedura di notificazione nei confronti dell'imputato irreperibile prevede che la notificazione stessa sia eseguita mediante consegna di copia dell'atto al difensore e non, invece, mediante consegna di due copie dello stesso atto, di cui una per l'imputato, essendo inoltre una tale duplicazione una formalità priva di qualsiasi effetto sotto il profilo delle garanzie di difesa" (Sez. 3, n. 7474 del 18/01/2008, Sciorati, Rv. 239007; Sez. 2, n. 2396 del 19/12/2008, Pesce, Rv. 242807). Nel caso in esame l'ordine di esecuzione è stato notificato al difensore di ufficio, il quale ha ricevuto la notifica anche del decreto di irreperibilità, e risulta dunque correttamente eseguita la procedura notificatoria al condannato irreperibile. 2.3. Con riguardo, infine, alla denuncia dell'omessa valutazione dell'assenza di dati significativi di una effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione da parte del condannato, circostanza che renderebbe non perfezionata la procedura di notifica dell'ordine di esecuzione sospeso sino al decorso del termine di giorni trenta per la presentazione della richiesta di ammissione a misure alternative, il motivo è infondato. Infatti, la norma di cui all'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero l'onere di assumere ulteriori informazioni "Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5", non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso (Sez. 1, n. 12507 del 14/12/2018, RRGALL, Rv. 276307; Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, VAKLINOVA, Rv. 276411). 3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese process
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