CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: SANSONE Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PULVIRENTI Armando, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della Corte di Appello di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato espungendo il quantum di pena in ordine alle aggravanti contestate con rideternninazione della sanzione penale nei confronti del Pulvirenti e del Sansone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 14/05/2019 dal G.u.p. presso il Tribunale di Catania, appellata dal Procuratore generale e dagli imputati, rideterminava la pena inflitta per i reati ascritti ex artt. 81, 110, 629, comma primo e secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, 3, 3-quinquies cod. pen. 416-bisl. cod. pen. nella misura di anni cinque e mesi 4 di reclusione ed euro 5000,00 di multa ciascuno già ridotta per il rito abbreviato, con conferma nel resto. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione il Pulvirenti e il Sansone, a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo ciascuno due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione, sostanzialmente assente nel suo percorso logico ed argomentativo anche quanto all'applicazione non più obbligatoria della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.; la recidiva, con consistente aumento di pena è stata erroneamente applicata in quanto il nuovo fatto reato non è significativo in ordine alla maggiore pericolosità del soggetto agente; il fatto non è indice di progressione criminale né per il Sansone, né per il Pulvirenti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bisl. cod. pen. 2.2.1 Quanto al Pulvirenti la difesa ha rilevato come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avesse ampiamente chiarito quanto al Pulvirenti come lo stesso appartenesse ad una famiglia di onesti lavoratori, estranei a contesti malavitosi, dichiarandosi stupito del fatto che facesse queste cose e che fosse andato a riscuotere la somma di denaro per tre/quattro mesi in alcune occasione in compagnia del Sansone; tali dichiarazioni evidenziano come la condotta posta in essere sia da ritenere meramente episodica e non indicativa di una volontà di tipo mafioso; di fatto il Pulvirenti si è recato a richiedere somme di denaro alla persona offesa solo per fare una cortesia al Sansone, in assenza di qualsiasi intimidazione o minaccia; non ricorre alcun legame con soggetti apicali della cosca di riferimento e non ricorrono gli elementi costitutivi dell'aggravante in questione per come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2.2. Quanto al Sansone la difesa ha rilevato che lo stesso aveva, sia in sede di confessione che rinunzia parziale ai motivi di appello, evidenziato che il suo coinvolgimento era direttamente collegato al fatto che si era recato a riscuotere somme di denaro nell'interesse del Pulvirenti, poiché quest'ultimo aveva problemi di 2 1,C salute per recarsi dal Muzzio, e dunque si doveva considerare come il Sansone non avesse avuto all'epoca alcuna conoscenza dell'illecito motivo sotteso alla riscossione del denaro; non ricorre dunque alcun legame con i soggetti posti in posizione apicale della cosca di riferimento e non ricorrono gli elementi costitutivi dell'aggravante in questione per come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsi sono proposti per motivi manifestamente infondati e devono, conseguentemente, essere dichiarati inammissibili. 2. Le censure proposte sono sostanzialmente sovrapponibili e possono, dunque, essere trattate congiuntamente. 2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, volto a contestare l'applicazione della recidiva, i ricorrenti di fatto sostengono l'assenza di motivazione quanto all'applicazione della recidiva, richiamando in modo generico, e sostanzialmente apodittico, principi sul tema, tra l'altro riferibili al comma quinto dell'art. 99, mentre nel caso in esame la contestazione richiama il comma quarto della stessa disposizione, senza confrontarsi con la motivazione del giudice che ha esplicitamente evidenziato sia per il Sansone (già condannato per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e estorsione aggravata) che per il Pulvirenti (condannato per porto illegale di armi, ricettazione e per due volte per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa) gli elementi indicativi della loro spiccata pericolosità sociale e la loro esplicita inclinazione all'attività criminosa. Ricorre, quindi, una motivazione esplicita, coerente e priva di qualsiasi aporia od illogicità, con la quale i ricorrenti non si confrontano, proponendo di fatto una rilettura degli elementi di merito affidati alla valutazione del giudice di primo e secondo grado non consentita in questa sede. (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). Quanto al secondo motivo di ricorso occorre rilevare come il motivo proposto in questa sede non sia stato oggetto di motivo di appello; sia il Pulvirenti che il Sansone infatti proponevano diversi motivi di appello, specificamente enunciati dal giudice di secondo grado a pag. 1 ai n. 1) e 2), esattamente corrispondenti alle formali censure proposte in appello, tra i quali non era compresa la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bisl. cod. pen. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; da ultimo v. Sez. 2, n. 32233 del 16/10/2020, Greco). Deve essere conseguentemente ritenuta l'inammissibilità del ricorso, chiarendo che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la sussistenza di un'aggravante, riconosciuta nel giudizio di primo grado e non contestata con i motivi di appello, essendosi sul punto formato il giudicato (Sez. 5, n. 12472 del 04702/2020, Jaafer, Rv. 278886-01). 3. I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 Febbraio 2022