CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, provvedendo sulle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 10/2/2021 del Giudice dell'udienza preliminare di Taranto, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli stessi erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e condannati alle pene di 2 anni e 4 mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, ha riqualificato la condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, rideterminando la pena in 1 anno e 8 mesi di reclusione e 1.800 euro di multa per ciascun imputato e confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione e l'errata applicazione dei criteri di valutazione delle prove stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen., non essendovi elementi univoci sulla base dei quali ritenere configurabile il reato ascrittogli (quali fermi e sequestri a carico di presunti acquirenti, denaro suddiviso in banconote di piccolo taglio, cessioni di stupefacente, disponibilità di strumenti per realizzare l'attività di spaccio), in quanto la sostanza stupefacente si trovava occultata nella stanza nella disponibilità del Loukman e quindi il ricorrente non ne aveva la materiale detenzione, né alcuna conoscenza della presenza in tale luogo; detta sostanza, inoltre, aveva una percentuale di principio pari a 0,6% e pertanto non era da considerare stupefacente. In secondo luogo, ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione e la violazione del criterio di giudizio di cui all'art. 530 cod. proc. pen., non essendo stata raggiunta la certezza razionale della attribuibilità al ricorrente della condotta contestata. Infine, con un terzo motivo, ha lamentato la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità qualora i presupposti per l'applicazione di tale esimente siamo immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti a tal fine. Identici ricorsi, con l'assistenza del medesimo difensore, hanno proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti manifestamenti infondati. Il primo e il secondo motivo di tutti e tre i ricorsi, di contenuto sovrapponibile che quindi ne consente l'esame congiunto, sono volti, peraltro in modo generico, in quanto privo di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, a censurare la valutazione degli elementi di prova, proponendone una non consentita rivisitazione allo scopo di pervenire a una loro lettura alternativa, disgiunta dalla individuazione di illogicità manifeste o di travisamenti della prova, e dunque non consentita in sede di legittimità, posto che la Corte territoriale ha ribadito l'affermazione di responsabilità di tutti e tre i ricorrenti evidenziando la loro piena e consapevole partecipazione alla attività di spaccio di stupefacenti, svolta all'esterno di un casolare nelle campagne tra le marine di Ginosa e Castellaneta, al di fuori del quale Alhassan e Nkurman cedevano la sostanza agli acquirenti ricevendone il denaro, mentre all'interno Loukman, con una complice, ne custodiva una scorta (risultata dotata di capacità drogante), provvedendo al confezionamento in dosi e alla custodia del denaro provento dello spaccio: si tratta di motivazione idonea e immune da vizi logici, non considerata dai ricorrenti che hanno prospettato genericamente l'insufficienza degli elementi a carico, l'incertezza circa la loro responsabilità e la mancanza di capacità drogante, nonostante l'univocità e la concordanza di tutti gli elementi considerati ed evidenziati dai giudici di merito, con la conseguente manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo di tutti e tre i ricorsi. La doglianza in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto è inammissibile, non essendone stata richiesta l'applicazione ai giudici del merito e non potendo, di conseguenza, tale richiesta essere formulata per la prima volta nel giudizio di legittimità, essendo anteriore l'entrata in vigore della disposizione che ha introdotto nell'ordinamento tale istituto sia alle condotte sia ai giudizi di merito, nel corso dei quali avrebbe quindi potuto essere avanzata detta richiesta, non certo per la prima volta in sede di legittimità. I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili, a cagione della genericità e del contenuto non consentito di tutte le doglianze alle quali sono stati affidati. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de