CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale mentre accoglieva quella relativa all'applicazione della detenzione domiciliare, ai fini dell'esecuzione della pena di mesi cinque di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Napoli per i reati di lesioni personali aggravate e di minaccia commessi nell'anno 2006. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale si è fondato su generici riferimenti a frequentazioni di pregiudicati e ad alcuni precedenti processi senza considerare le assoluzioni intervenute, le documentate opportunità lavorative e la risalenza dei fatti di cui al titolo in esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale viene attuata una forma dell'esecuzione della pena all'esterno del carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa alla detenzione. A tal fine assumono anzitutto rilevanza le valutazioni da compiere in ordine al reato di cui alla condanna in esecuzione e a quelli eventualmente posti in essere in epoca precedente e successiva, considerando al riguardo la necessità di prevenire ulteriori manifestazioni di pericolosità sociale durante l'applicazione di una misura che consente ampi spazi di movimento in assenza di rigidi controlli. Non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono riscontrarsi elementi positivi sulla base dei quali possa ragionevolmente ritenersi che l'affidamento sia proficuo. Sicché, il diniego dell'ammissione può risultare validamente motivato sulla base delle informazioni che conducono a rilevare la non percorribilità all'esterno degli obiettivi della rieducazione secondo un appropriato progetto a tal fine rivolto, che può riguardare l'esercizio di attività lavorative, ma anche altre occupazioni ugualmente idonee ad agevolare il reale reinserimento sociale del condannato.3. La motivazione del provvedimento impugnato, nel giustificare la possibilità di applicare solo la misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare, ha dato contezza dell'osservanza dei criteri sopra indicati, mostrando anzitutto di considerare la condotta successiva al reato in ragione delle informazioni acquisite sulle altre condanne e pendenze giudiziarie per diversi reati, nonché sull'abitudine del condannato alla frequentazione di pregiudicati.. Alle valutazioni ostative al riguardo, afferenti alla necessità di prevenire ulteriori manifestazioni della pericolosità sociale, si sono aggiunte quelle altrettanto appropriate relative alle possibili occupazioni all'esterno ai fini del reinserimento sociale, rilevandosi che il condannato, seppure in stato di libertà dal 2016, non aveva dato prova di reali aspirazioni lavorative, dato che solo tramite l'istanza aveva prospettato (con attestazioni) la possibilità di assunzione presso una ditta il cui titolare peraltro era stato più volte denunciato per truffa. 4. Le doglianze mosse con il ricorso, oltre a illustrare generiche considerazioni sul tipo di misura che avrebbe dovuto individuarsi, si limitano a negare assertivamente la circostanza relativa alla frequentazione di pregiudicati o ad escludere allo stesso modo l'esistenza di alcuni precedenti giudiziari, sicché esse non possono smentire le complessive valutazioni intervenute al riguardo. In aggiunta la difesa richiama quanto prospettato sull'attività lavorativa da svolgere in futuro, ancora una volta senza considerare i ragionamenti di merito che hanno evidenziato come il percorso a tal riguardo seguito e constatabile non potesse dare conto di affidabili propositi di reinserimento tramite il lavoro. Pertanto, si tratta di doglianze tutte destituite di fondamento. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 dicembre