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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36830/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1981 avverso l'ordinanza resa il 14 maggio 2021 dal Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Ancona sezione per il riesame, decidendo su rinvio di questa Suprema Corte di cassazione che, con sentenza del 29 aprile 2021, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla difesa, aveva annullato la prima ordinanza del tribunale, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Macerata del 2 dicembre 2019 con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti dell'indagato in relazione ai reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestati ai capi F e G della rubrica.

Si contesta all'odierno indagato di aver commesso plurimi episodi di spaccio avente ad oggetto sostanza stupefacente di tipo eroina tra gennaio e maggio 2019.

Il compendio indiziario è costituito dalle dichiarazioni rilasciate dagli acquirenti della sostanza stupefacente .

Questa Corte di legittimità ha annullato la ordinanza del tribunale poiché la condotta era stata qualificata nell'ambito dell'articolo 73 primo comma d.p.r. 309/90 solo in ragione della reiterazione degli episodi di spaccio, e ha osservato che la fattispecie di cui all'articolo 73/5 comma d.p.r. 309/90 può essere posta in essere anche da spacciatore abituale.

Nel provvedimento impugnato il tribunale, in sede di rinvio, ha confermato la qualificazione giuridica della condotta ascritta ai sensi dell'art. 73 primo comma D.P.R.309/90 . 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 627 cod. proc.pen. poiché l'ordinanza emessa in sede di rinvio non si attiene alle direttive impartite da questa Corte nella sentenza rescindente, con cui si invitava il tribunale a rivalutare la qualificazione dei fatti "tenendo conto del carattere delle singole condotte", evidenziando che la reiterazione delle stesse non è ostativa alla qualificazione dei fatti nell'ambito del quinto comma dell'articolo 73 d.p.r. citato, e che il caso di speciale tenuità può ricorrere anche quando il reato sia commesso dallo spacciatore abituale.

Il tribunale ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica ex art. 73 primo comma cit. valorizzando la reiterazione del numero degli episodi e la capacità dell'indagato di soddisfare un'ampia fetta di mercato in maniera stabile, ma così facendo ha fondato una nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti insufficienti dalla Suprema Corte e ha valorizzato anche nel'ordinanza impugnata il numero degli episodi e degli acquirenti e non le caratteristiche delle singole condotte. 2.2 Violazione degli articoli 110 cod.pen. e 73 primo comma d.p.r. 309/90 poiché l'ordinanza impugnata ha escluso l'ipotesi di lieve entità valorizzando la reiterazione delle condotte, mentre la costatazione che l'indagato avesse a disposizione un maggior quantitativo di sostanza, introdotta per la prima volta nell'ordinanza impugnata, risulta scollegata dalle risultanze processuali. 2.3 vizio di motivazione a sostegno della concretezza e attualità delle esigenze cautelari poiché la difesa aveva evidenziato il difetto di attualità in relazione alla notevole distanza temporale dei fatti di reato e lo stato di incensurato del ricorrente e il tribunale ha escluso che tale attenuazione possa desumersi dal decorso del tempo di esecuzione della misura, trascurando di considerare che l'imputato non è momento sottoposto ad alcuna misura cautelare, proprio in conseguenza dell'ordinanza del 6 marzo 2020 del Tribunale che aveva dichiarato l'inefficacia della misura cautelare per scadenza dei termini ed era stata poi annullata da questa Corte.

Considerato in diritto 1.11 ricorso è infondato.

Per una più corretta ricostruzione dell'iter processuale, occorre premettere che l'ordinanza del 23 ottobre 2020 era stata pronunziata dal tribunale del riesame di Ancona già in sede di rinvio, in quanto questa Corte aveva annullato la precedente decisione del tribunale con cui veniva dichiarata l'inefficacia della misura cautelare per scadenza dei termini di trasmissione degli atti.

Il tribunale in sede di primo rinvio ha confermato la sussistenza dei gravi indizi, qualificando la condotta ai sensi dell'articolo 73 comma uno d.p.r. 309/90 e Questa Corte ha annullato la motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta.

Il tribunale nel secondo giudizio di rinvio con l'ordinanza impugnata ha confermato la detta qualificazione giuridica valorizzando "la capacità offensiva del fatto in termini di mezzi modalità e circostanze dell'azione" e a tal fine ha valorizzato non soltanto la costante capacità dell'indagato di rifornire numerosi acquirenti in un arco temporale ristretto, a riprova della disponibilità di elevati quantitativi di sostanza stupefacente, ma anche la prosecuzione dell'attività con l'ausilio di un complice, anche dopo l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, e la costatazione che l'indagato risultava inserito in un più ampio contesto di spaccio".

Trattasi di motivazione conforme ai criteri indicati da questa Corte che ha affermato la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni, al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata in punto di esclusione della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in relazione ad una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia di stupefacente - cocaina -, i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una rete di soggetti che facevano capo, quale referente, all'imputato). (Sez. 3 - , Sentenza n. 13115 del 06/02/2020 Ud. (dep. 28/04/2020 ) Rv. 279657 - 01) Il ricorrente non si confronta con questa complessiva e articolata argomentazione proponendo una lettura parziale della stessa, che deve pertanto ritenersi generica.

Va di contro osservato che il tribunale ha formulato una motivazione congrua alle emergenze processuali e rispettosa dei criteri più volte evidenziati da questa giurisprudenza di legittimità sia in ordine ai limiti del sindacato del giudice di rinvio, sia in relazione ai criteri per riconoscere la fattispecie di lieve entità.

La questione circa l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, dedotta dalla difesa valorizzando la costatazione che dei fatti contestati sono trascorsi circa due anni, è inammissibile.

Il tribunale ha in effetti richiamato una pronunzia di questa corte che non si attaglia al fatto specifico, poiché ritiene non rilevante il decorso del tempo quando la misura sia stata applicata, mentre nel caso in esame emerge dagli atti che la misura è stata dichiarata inefficace e pertanto rispetto ai fatti contestati circa due anni prima l'imputato è rimasto libero.Il tribunale tuttavia nel provvedimento afferma che l'ordinanza era stata confermata sul punto nel giudizio di legittimità ed in effetti dalla motivazione della sentenza di questa Corte emerge che nell'epigrafe del primo ricorso risulta denunziato un motivo in tema di esigenze cautelari che non era stato poi sviluppato e la corte non ne aveva di conseguenza tenuto conto.

È noto che dinanzi al giudice di rinvio non possono essere sollevati motivi che non siano stati oggetto di deduzione nel giudizio di cassazione, poiché il giudizio per cassazione copre il dedotto e il deducibile.

Il motivo relativo alle esigenze cautelari e all'attualità del pericolo di recidiva è pertanto inammissibile.

Va comunque in subordine osservato che gli elementi di fatto già evidenziati dal tribunale in ordine alla qualificazione giuridica della condotta incidono e assumono rilevanza ai fini della valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

In particolare l'inserimento del soggetto in un più ampio contesto di spaccio organizzato e la prosecuzione della sua attività anche in occasione della applicazione di altra misura cautelare domiciliare rilevano ai fini della attualità del pericolo, che può ritenersi attuale essendo trascorso un arco di tempo non particolarmente significativo dalla consumazione dei fatti. 2.11 rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.esec. cod. proc.pen.

Così deciso il 8/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1981 avverso l'ordinanza resa il 14 maggio 2021 dal Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Ancona sezione per il riesame, decidendo su rinvio di questa Suprema Corte di cassazione che, con sentenza del 29 aprile 2021, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla difesa, aveva annullato la prima ordinanza del tribunale, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Macerata del 2 dicembre 2019 con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti dell'indagato in relazione ai reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestati ai capi F e G della rubrica. Si contesta all'odierno indagato di aver commesso plurimi episodi di spaccio avente ad oggetto sostanza stupefacente di tipo eroina tra gennaio e maggio 2019. Il compendio indiziario è costituito dalle dichiarazioni rilasciate dagli acquirenti della sostanza stupefacente . Questa Corte di legittimità ha annullato la ordinanza del tribunale poiché la condotta era stata qualificata nell'ambito dell'articolo 73 primo comma d.p.r. 309/90 solo in ragione della reiterazione degli episodi di spaccio, e ha osservato che la fattispecie di cui all'articolo 73/5 comma d.p.r. 309/90 può essere posta in essere anche da spacciatore abituale. Nel provvedimento impugnato il tribunale, in sede di rinvio, ha confermato la qualificazione giuridica della condotta ascritta ai sensi dell'art. 73 primo comma D.P.R.309/90 . 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 627 cod. proc.pen. poiché l'ordinanza emessa in sede di rinvio non si attiene alle direttive impartite da questa Corte nella sentenza rescindente, con cui si invitava il tribunale a rivalutare la qualificazione dei fatti "tenendo conto del carattere delle singole condotte", evidenziando che la reiterazione delle stesse non è ostativa alla qualificazione dei fatti nell'ambito del quinto comma dell'articolo 73 d.p.r. citato, e che il caso di speciale tenuità può ricorrere anche quando il reato sia commesso dallo spacciatore abituale. Il tribunale ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica ex art. 73 primo comma cit. valorizzando la reiterazione del numero degli episodi e la capacità dell'indagato di soddisfare un'ampia fetta di mercato in maniera stabile, ma così facendo ha fondato una nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti insufficienti dalla Suprema Corte e ha valorizzato anche nel'ordinanza impugnata il numero degli episodi e degli acquirenti e non le caratteristiche delle singole condotte. 2.2 Violazione degli articoli 110 cod.pen. e 73 primo comma d.p.r. 309/90 poiché l'ordinanza impugnata ha escluso l'ipotesi di lieve entità valorizzando la reiterazione delle condotte, mentre la costatazione che l'indagato avesse a disposizione un maggior quantitativo di sostanza, introdotta per la prima volta nell'ordinanza impugnata, risulta scollegata dalle risultanze processuali. 2.3 vizio di motivazione a sostegno della concretezza e attualità delle esigenze cautelari poiché la difesa aveva evidenziato il difetto di attualità in relazione alla notevole distanza temporale dei fatti di reato e lo stato di incensurato del ricorrente e il tribunale ha escluso che tale attenuazione possa desumersi dal decorso del tempo di esecuzione della misura, trascurando di considerare che l'imputato non è momento sottoposto ad alcuna misura cautelare, proprio in conseguenza dell'ordinanza del 6 marzo 2020 del Tribunale che aveva dichiarato l'inefficacia della misura cautelare per scadenza dei termini ed era stata poi annullata da questa Corte. Considerato in diritto 1.11 ricorso è infondato. Per una più corretta ricostruzione dell'iter processuale, occorre premettere che l'ordinanza del 23 ottobre 2020 era stata pronunziata dal tribunale del riesame di Ancona già in sede di rinvio, in quanto questa Corte aveva annullato la precedente decisione del tribunale con cui veniva dichiarata l'inefficacia della misura cautelare per scadenza dei termini di trasmissione degli atti. Il tribunale in sede di primo rinvio ha confermato la sussistenza dei gravi indizi, qualificando la condotta ai sensi dell'articolo 73 comma uno d.p.r. 309/90 e Questa Corte ha annullato la motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta. Il tribunale nel secondo giudizio di rinvio con l'ordinanza impugnata ha confermato la detta qualificazione giuridica valorizzando "la capacità offensiva del fatto in termini di mezzi modalità e circostanze dell'azione" e a tal fine ha valorizzato non soltanto la costante capacità dell'indagato di rifornire numerosi acquirenti in un arco temporale ristretto, a riprova della disponibilità di elevati quantitativi di sostanza stupefacente, ma anche la prosecuzione dell'attività con l'ausilio di un complice, anche dopo l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, e la costatazione che l'indagato risultava inserito in un più ampio contesto di spaccio". Trattasi di motivazione conforme ai criteri indicati da questa Corte che ha affermato la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni, al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata in punto di esclusione della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in relazione ad una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia di stupefacente - cocaina -, i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una rete di soggetti che facevano capo, quale referente, all'imputato). (Sez. 3 - , Sentenza n. 13115 del 06/02/2020 Ud. (dep. 28/04/2020 ) Rv. 279657 - 01) Il ricorrente non si confronta con questa complessiva e articolata argomentazione proponendo una lettura parziale della stessa, che deve pertanto ritenersi generica. Va di contro osservato che il tribunale ha formulato una motivazione congrua alle emergenze processuali e rispettosa dei criteri più volte evidenziati da questa giurisprudenza di legittimità sia in ordine ai limiti del sindacato del giudice di rinvio, sia in relazione ai criteri per riconoscere la fattispecie di lieve entità. La questione circa l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, dedotta dalla difesa valorizzando la costatazione che dei fatti contestati sono trascorsi circa due anni, è inammissibile. Il tribunale ha in effetti richiamato una pronunzia di questa corte che non si attaglia al fatto specifico, poiché ritiene non rilevante il decorso del tempo quando la misura sia stata applicata, mentre nel caso in esame emerge dagli atti che la misura è stata dichiarata inefficace e pertanto rispetto ai fatti contestati circa due anni prima l'imputato è rimasto libero.Il tribunale tuttavia nel provvedimento afferma che l'ordinanza era stata confermata sul punto nel giudizio di legittimità ed in effetti dalla motivazione della sentenza di questa Corte emerge che nell'epigrafe del primo ricorso risulta denunziato un motivo in tema di esigenze cautelari che non era stato poi sviluppato e la corte non ne aveva di conseguenza tenuto conto. È noto che dinanzi al giudice di rinvio non possono essere sollevati motivi che non siano stati oggetto di deduzione nel giudizio di cassazione, poiché il giudizio per cassazione copre il dedotto e il deducibile. Il motivo relativo alle esigenze cautelari e all'attualità del pericolo di recidiva è pertanto inammissibile. Va comunque in subordine osservato che gli elementi di fatto già evidenziati dal tribunale in ordine alla qualificazione giuridica della condotta incidono e assumono rilevanza ai fini della valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. In particolare l'inserimento del soggetto in un più ampio contesto di spaccio organizzato e la prosecuzione della sua attività anche in occasione della applicazione di altra misura cautelare domiciliare rilevano ai fini della attualità del pericolo, che può ritenersi attuale essendo trascorso un arco di tempo non particolarmente significativo dalla consumazione dei fatti. 2.11 rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.esec. cod. proc.pen. Così deciso il 8/
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