CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6,nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 14843/2022Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 16555/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza n. 1648/2022 della CORTE DI APPELLO diNAPOLI, depositata in data 19/04/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 31.1.2006 [OSCURATO:PERSONA] eMaddalena Delle Cave evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale diNola, chiedendo la condanna dei convenuti ad arretrare lasopraelevazione da essi realizzata in violazione delle distanze dalconfine e tra fabbricati, mediante demolizione del tetto preesistente, afalde, e realizzazione di tre abbaini balconati.Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo invia riconvenzionale la condanna degli attori ad eliminare alcune opereda essi realizzate nel cortile comune.Con sentenza n. 1736/2018 il Tribunale accoglieva in parte ladomanda principale, condannando i convenuti ad eseguire gli interventidescritti dal C.T.U., e rigettava invece la domanda riconvenzionale.Con la sentenza impugnata, n. 1648/2022, la Corte di Appellorigettava il gravame interposto, avverso la decisione di prime cure,dagli odierni ricorrenti, condannandoli alle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] confermava in particolare che le opere realizzate daiconvenuti integravano una nuova costruzione, così come già ritenutodal Tribunale; escludeva che la condanna operata dal primo giudice, adarretrare la costruzione di 10 metri dal confine, come previsto dall’art.22 delle NTA del Comune di Casalnuovo, costituisse violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché gli attori,avendo chiesto il rispetto della distanza dal confine, avevano comunqueintrodotto il tema del rispetto di detta distanza; e confermava infine laNumero registro generale 14843/2022Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 16555/2026Data pubblicazione 27/05/2026statuizione del Tribunale, con la quale era stata ritenuta inammissibilela domanda riconvenzionale perché non collegata in alcun modo aquella principale.Propongono ricorso per la cassazione della predetta decisionePasquale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giovanna LaMontagna, affidandosi a quattro motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena DelleCave.In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 832 c.c., 22 delle NTA del Comune diCasalnuovo, 86 del regolamento edilizio locale, nonché delle leggiregionali Campania n. 15 del 2000 e n. 19 del 2001, e degli artt. 132e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che gliabbaini oggetto di causa integrassero nuova costruzione.La censura introduce il tema della necessità che gli interventirealizzati sui fabbricati esistenti rispettino le prescrizioni in tema didistanze. Sul punto, è intervenuta –in epoca successiva al depositodella sentenza impugnata– la legge 24 luglio 2024, n. 105, diconversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioneedilizia e urbanistica. L’art. 1, primo comma, di tale normativasopravvenuta prevede testualmente che: “1. Al testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sonoapportate le seguenti modificazioni:Numero registro generale 14843/2022Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 16555/2026Data pubblicazione 27/05/2026(0a) all'articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:"1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativalimitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero deisottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedureprevisti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recuperonon consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e daiconfini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigentiall'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportatemodifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, comedelimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezzamassima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto lacostruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piùfavorevoli".Si pone, dunque, il problema del coordinamento tra l’affermazionedella Corte di Appello, che ha ritenuto che la sopraelevazione realizzatadagli odierni ricorrenti non costituisca una mera opera diristrutturazione del preesistente tetto di copertura dell’edificio, poichéessa aveva comportato, come accertato dal C.T.U., la modifica dellevolumetrie e la realizzazione di tre abbaini prima inesistenti, inviolazione delle prescrizioni contenute nell’art. 86 del regolamentoedilizio del Comune di Casalnuovo di Napoli, approvato con delibera delCommissario [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenzaimpugnata), e la legislazione più favorevole medio temporeintervenuta. La decisione di seconde cure dà atto che, all’esito deichiarimenti richiesti, l’ausiliario aveva precisato che il sottotettorealizzato dagli odierni ricorrenti aveva una altezza minima di mt 1 emassima di mt. 3, in violazione dell’art. 86 del regolamento edilizio,che prescrive una altezza minima di mt. 0,80 e massima di mt. 2,30 eche l’areazione dello stesso, che avrebbe dovuto essere garantita daNumero registro generale 14843/2022Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 16555/2026Data pubblicazione 27/05/2026una apertura della superficie massima di mq. 9, era in realtà assicuratada aperture di superficie di mq. 11,16 in ulteriore violazione dell’art.86 citato (cfr. pag. 5 della sentenza). Poiché detto manufatto nonrispettava la distanza dal confine tra le proprietà delle parti in causa, ilC.T.U. aveva affermato che esso avrebbe dovuto esser posto a 10 metridal confine, secondo le norme locali in vigore. Inoltre, l’opera integrava,secondo l’ausiliario, nuova costruzione, essendo state alterate lecomponenti essenziali della preesistenza (muri perimetrali, struttureorizzontali, copertura). Sulla base di tali accertamenti, richiamati a pag.6 della sentenza impugnata, la Corte napoletana ha ritenutocondivisibile la conclusione del Tribunale, secondo cui l’opera integravauna nuova costruzione ed era, in quanto tale, soggetta al rispetto dellenormative in tema di distanze. Tale conclusione, in sé basata su unaccertamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, in quantofondato su motivazione non implausibile, a sua volta basata sulrichiamo degli accertamenti condotti dal C.T.U. in prime cure, vatuttavia verificata, in concreto, alla luce della normativa in precedenzarichiamata, entrata in vigore in epoca successiva al deposito dellasentenza impugnata.In conclusione, dunque, pronunciando sul motivo, va cassata ladecisione impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Appello diNapoli affinché riesamini la fattispecie alla luce delle nuove disposizioniintrodotte con legge n. 105 del 2024.Con il secondo motivo, viene denunziata la violazione o falsaapplicazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe posto abase della propria decisione le risultanze della C.T.U. esperita in primecure, senza tener conto delle osservazioni critiche formulati dalla difesae dal C.T.P. degli odierni ricorrenti.Numero registro generale 14843/2022Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 16555/2026Data pubblicazione 27/05/2026La censura è assorbita dall’accoglimento del primo motivo.Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt.112, 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di rilevarel’ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, che li aveva condannatiad arretrare la loro fabbrica fino a 10 metri dal confine, nonostante ladomanda degli originari attori fosse limitata alla richiesta diarretramento sino a 5 metri dal confine medesimo.La censura è parimenti assorbita dall’accoglimento del primomotivo, poiché l’intero tema del rispetto delle distanze dovrà essereoggetto di riesame, da parte del giudice del rinvio, alla luce dellanormativa sopravvenuta. Tuttavia, occorre precisare che il tema delledistanze era stato certamente introdotto dagli odierni controricorrenti,i quali avevano agito proprio invocandone il rispetto. L’indicazione delladistanza di 5 metri dal confine, operata dai detti controricorrenti, nonera vincolante per il giudice, poiché quest’ultimo, una volta accertatoche nella fattispecie si applica una determinata regola in tema didistanze, deve applicarla, non essendo la materia rimessa alladisponibilità delle parti. Le norme in tema di distanze, infatti, sonodettate al fine di evitare la formazione di intercapedini dannose, edunque in funzione della tutela di interessi di natura pubblica egenerali.Con il quarto motivo, i ricorrenti contestano la violazione degli artt.112, 132 e 156 c.p.c. e 873 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamenteconfermato la decisione di inammissibilità della domandariconvenzionale a suo tempo adottata dal Tribunale.La censura è fondata.Numero registro generale 14843/2022Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 16555/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte di Appello ha errato nel confermare la statuizione delTribunale, di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulatadagli odierni ricorrenti. Ancorché si tratti di pretesa non direttamenteriferita al tema delle distanze, oggetto della domanda principale, lastessa avrebbe dovuto essere scrutinata, poiché comunque relativa allamateria dei rapporti di vicinato. Sotto questo profilo, dunque, lasentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello diNapoli, in diversa composizione, affinché sia esaminata nel merito ladomanda riconvenzionale erroneamente ritenuta inammissibile.In definitiva, pronunciando sul ricorso, in accoglimento del primo edel quarto motivo, e con assorbimento dei restanti, la sentenzaimpugnata va cassata, in relazione alle censure accolte, e la causarinviata alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo ed il quarto motivo e dichiara assorbiti ilsecondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione allecensure accolte, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 maggio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci