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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23025/2026

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ella [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse della parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 21 marzo 2025, la Corte di appello di Bari ha confermatola decisione del Tribunale di Bari in data 5 aprile 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi direclusione in quanto ritenuto colpevole, con le attenuanti generiche, del delittoprevisto dall’art. 595, terzo comma, cod. pen., per avere offeso la reputazione diMichele [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA], attraversoun post sulla propria pagina Facebook in cui commentava il contenuto di un articolodi giornale pubblicato, il giorno precedente, sul sito www.marioconca.it.

Inparticolare, l’imputato formulava aspre critiche alle nomine effettuate dalpresidente della Regione presso l’Acquedotto pugliese (di seguito «AQP»),definendole «clientelari e dannose per la collettività ([OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA] junior al posto di chi ha vinto un regolare concorso,ma AQP è una società di servizi per pugliesi oppure è un incubatore di accordipolitici trasversali al servizio di [OSCURATO:PERSONA]? continuano le nomine clientelari a dannodella collettività? ...)»; ed esprimeva dubbi sulla rimozione e sulla contestualesostituzione del direttore degli affari legali di AQP insinuando che esse fosseromotivate da ragioni personali e non da un interesse pubblico («[OSCURATO:PERSONA] chiariscai motivi che avrebbero portato alla rimozione del direttore affari legali e societari[...] Il direttore affari legali di AQP [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato rimosso perconcedere il coordinamento a [OSCURATO:PERSONA], il figlio dell’ex presidente dellaRegione [OSCURATO:PERSONA], nonché intimo amico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [...] Attendo unarisposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] e per il bene dei pugliesi [...] spero non ci si trovidavanti all’ennesimo incarico conferito per motivazioni ben diverse da quelleprofessionali, a cui purtroppo, ci ha abituati»); in Bari il 26 marzo 2019.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendodue distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 595cod. pen. e dell’art. 21 Cost., nonché la mancanza, la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione in relazione ai limiti del requisito dellacontinenza nella critica politica.La sentenza non individuerebbe specifiche espressioni offensive, né chiarirebbein che modo la locuzione «nomine clientelari» ecceda i limiti della continenza.Inoltre, essa non effettuerebbe un adeguato bilanciamento tra il diritto di criticapolitica e la tutela della reputazione, né considererebbe la particolare elasticitàdella nozione di continenza in ambito politico.Infatti, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull’argomento, il ricorsosottolinea che, nel contesto della critica politica, sono ammesse anche espressioniaspre o provocatorie, purché non si traducano in gratuite aggressioni personali.Pertanto, la sentenza impugnata risulterebbe lacunosa, non avendo esplicitatoquali termini abbiano superato tali limiti.

Invero, l’unica espressione censurataparrebbe quella di «nomine clientelari», la quale, secondo il ricorrente,costituirebbe una valutazione politica e non già un attacco personale.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 595 cod.pen. in relazione all’omessa valutazione dei criteri di insindacabilità previstidall’art. 122 Cost. e dall’art. 38 dello Statuto della Regione [OSCURATO:PERSONA], secondo cui iconsiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioniespresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.Il ricorso deduce che il secondo motivo di appello sia stato del tutto ignoratodalla Corte territoriale, la quale non avrebbe esaminato il tema centraledell’applicabilità dell’esimente del diritto di critica politica e, più in generale, dellaspeciale tutela riconosciuta alle opinioni espresse nell’esercizio di funzioni politico-istituzionali.

A tal fine, il ricorso richiama l’orientamento consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui il bilanciamento tra libertà dimanifestazione del pensiero e tutela della reputazione si fonda su tre presupposti:l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, la verità del nucleo fattuale posto abase della manifestazione di pensiero e la continenza delle espressioni utilizzate.In particolare, nel campo della critica politica, tali parametri dovrebbero essereinterpretati in modo coerente con la funzione democratica della libera discussionepubblica, che non può essere compressa se non nei casi in cui l’espressionetrascenda in una gratuita aggressione personale, sganciata da fatti veri o da unminimo fondamento oggettivo.Secondo il ricorrente, nel caso di specie il post di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe inserito inun contesto di evidente interesse pubblico, poiché riguardava le modalità diconferimento di un incarico all’interno di una società partecipata regionale e,quindi, profili di gestione della cosa pubblica suscettibili di controllo da partedell’opinione pubblica.

Inoltre, il suo contenuto sarebbe stato ancorato acircostanze vere e non contestate, sicché non vi sarebbe stata alcunamanipolazione del fatto storico, né alcuna alterazione tale da snaturarne ilsignificato.La critica formulata da [OSCURATO:PERSONA], invero, non avrebbe avuto carattere personaleo denigratorio, ma sarebbe stata diretta a stigmatizzare criteri di scelta ritenutiestranei al merito professionale, anche attraverso il riferimento a relazioniparentali o amicali, nonché a profili di inopportunità politico-amministrativa.

Talielementi non costituirebbero un attacco alla sfera morale della persona offesa,bensì il fondamento fattuale di un giudizio politico negativo sulle modalità digestione degli enti partecipati e sui meccanismi di selezione negli incarichi pubblici.La Corte di appello, tuttavia, avrebbe omesso di confrontarsi con il nucleo dellacensura, vale a dire con la necessità di verificare se le espressioni utilizzaterientrassero nei limiti, più ampi, riconosciuti alla critica politica, atteso che lagiurisprudenza di legittimità ammetterebbe finanche l’impiego di formulepolemiche o provocatorie, purché collegate a una base fattuale sufficiente e nondegenerino in un mero insulto.La stessa Corte europea dei diritti dell’Uomo distinguerebbe tra affermazioni difatto e giudizi di valore, censurando i secondi solto quando manchino del tutto diun adeguato substrato fattuale, atteso che, in tale evenienza, il giudizioassumerebbe carattere gratuitamente offensivo.

Inoltre, essa sottolineerebbe che,soprattutto nel discorso politico, debbano essere tollerate anche espressioni aspreo iperboliche, in quanto funzionali al confronto democratico, fermo restando illimite del travisamento dei fatti e dell’aggressione personale.Muovendo da tali premesse, il ricorso sottolinea che il controllo democraticosull’operato degli amministratori e degli esponenti istituzionali costituisce una delleragioni che giustificano una più ampia tutela del diritto di critica, sicché i confinidel delitto di diffamazione non potrebbero essere dilatati al punto da produrre uneffetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di espressione.In ultimo, il motivo richiama il principio di insindacabilità delle opinioni espressedai consiglieri regionali sancito dall’art. 122, quarto comma, Cost. e dall’art. 38dello Statuto della Regione [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese nella sua qualitàdi consigliere regionale, sarebbero maturate nell’esercizio del mandatoistituzionale e afferirebbero a un tema di rilievo politico, quale la gestione deglienti partecipati dalla Regione.

Secondo il ricorso, la sentenza impugnata avrebbeomesso ogni valutazione anche di tale profilo.3.

In data 2 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.

Nel caso di specie, la critica si trasformerebbe nell’accusa di un abusodella funzione, integrando così il reato di diffamazione, non ammettendo ladialettica politica affermazioni che si risolvano nella denigrazione personale.4.

In data 10 marzo è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore dell’imputato, con la quale è stata ribadita l’insussistenza del delitto didiffamazione, atteso che il contenuto del post contestato rientrerebbe nell’ambitodella critica politica.

Infatti, l’addebito di «nomine clientelari» riguarderebbel’attività pubblica di [OSCURATO:PERSONA] e non la sua sfera personale; e la critica si inserirebbenel dibattito politico, mirando a censurare una modalità di esercizio del poterediscrezionale nelle nomine attraverso un giudizio politico-morale, senza addebitarea [OSCURATO:PERSONA] delle condotte illecite.

Infine, si ribadisce che la critica proverrebbe daun consigliere regionale e sarebbe, quindi, espressione dell’esercizio della funzionepolitica, con conseguente operatività dell’invocata scriminante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito enunciati.2.

Il delitto di diffamazione, previsto dall’art. 595 cod. pen., ricorre nel caso incui l’agente «comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione»,quest’ultima intesa, in senso oggettivo, come la considerazione personale di cuiciascuna persona può pretendere di godere nella società civile; sicché il delitto puòessere integrato in presenza di qualunque condotta che, in relazione alle concretecircostanze del fatto, sia idonea a recare pregiudizio alla stima e al rispetto di cuiogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento (ex multis Sez. 5, n. 34178del 10/02/2015, Rv. 264982 - 01; Sez. 5, n. 37383 del 16/06/2011, Benetton,Rv. 251517 - 01; Sez. 5, n. 22598 del 25/02/2010, Siggia, in motivazione).2.1.

Le odierne censure difensive si appuntano, in primis, sulla reale capacitàoffensiva della reputazione della parte civile, che il ricorso revoca in dubbio sulpresupposto che la sentenza impugnata non abbia individuato specificheespressioni offensive e non abbia chiarito in che modo la locuzione «nomineclientelari» ecceda i limiti della continenza.2.2.

Tale assunto non può, tuttavia, condividersi, atteso che, comecorrettamente osservato dalla Corte territoriale, l’imputato aveva rivolto alpresidente della Regione [OSCURATO:PERSONA] «pesanti accuse di illeciti» risultate smentite daquanto accertato in sede istruttoria, ove era emerso che la nomina di [OSCURATO:PERSONA] eraavvenuta in ragione delle sue competenze e qualità professionali e non sulla scortadi un diffamatorio sistema clientelare; e aveva, altresì, insinuato che le scelte diEmiliano fossero animate da «interessi personali» a danno della collettività, inquesto modo inducendo l’opinione pubblica a ritenere che il c.d. sistema Emilianoavesse prodotto un illecito metodo clientelare volto a favorire «i figli di amici», per«motivazioni ben diverse da quelle professionali».3.

La difesa dell’imputato ha, nondimeno, ulteriormente dedotto che lapubblicazione del post già richiamato integrerebbe la causa di non punibilitàprevista sia dall’art. 122, quarto comma, Cost., a mente del quale «i consiglieriregionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e deivoti dati nell’esercizio delle loro funzioni», sia dall’art. 38, comma 2, dello [OSCURATO:PERSONA], approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, secondocui «il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioniespresse e dei voti dati nell’esercizio delle sue funzioni».Tale prospettazione si rivela, tuttavia, manifestamente infondata, atteso che,secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l’immunitàriconosciuta ai consiglieri regionali dall’art. 122, comma quarto, Cost. (e, dunque,anche dal citato art. 38, comma 2, dello Statuto regionale pugliese) operaesclusivamente con riferimento alle opinioni espresse e agli atti che presentino unchiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni, anche se espressi in formenon tipiche o extra moenia, purché comunque riconoscibili come manifestazionedell’attività istituzionale.

Non è, infatti, sufficiente, ai fini dell’operativitàdell’immunità, né la mera comunanza di argomenti, né il generico inserimentodelle dichiarazioni in un contesto politico (Sez. 5, n. 22716 del 04/05/2010,Marengo, Rv. 247968 - 01; Sez. 5, n. 42031 del 17/10/2008, Broglia, Rv. 242329- 01).In questa prospettiva, si richiede altresì che le dichiarazioni rese extra moeniapresentino una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle espresse in sedeistituzionale, le quali devono essere cronologicamente antecedenti, in modo cheanche le manifestazioni rese in sedi o forme “non tipiche” possano essereconsiderate effettiva estrinsecazione dell’esercizio della funzione (Sez. 5, n. 32862del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857 - 02).Nel caso di specie, tuttavia, non risulta, né dalla sentenza impugnata né dalricorso, che la pubblicazione dei post fosse collegata a una specifica iniziativaistituzionale.

Pertanto, deve escludersi che la fattispecie concreta sia riconducibileall’ambito applicativo della disciplina invocata.4.

La difesa ha, comunque, dedotto la sussistenza della scriminante di cuiall’art. 51 cod. pen., assumendo che le frasi ascritte all’imputato sarebberoriconducibili a un legittimo esercizio del diritto di critica politica.Tale diritto, nelle sue diverse manifestazioni - politica, giudiziaria, scientifica,sportiva ecc. - è riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero garantitadall’art. 21 Cost. e, sul piano convenzionale, dall’art. 10 CEDU.

Secondo lagiurisprudenza di legittimità, perché esso assuma una valenza scriminante ai sensidell’art. 51 cod. pen., è necessario che concorrano tre requisiti: la verità del fatto,la continenza del giudizio espresso e l’interesse sociale alla conoscenza del fattooggetto di valutazione.4.1.

Con riferimento al primo requisito, quello della verità del fatto, lagiurisprudenza è solita prospettare, sul piano strutturale, una distinzione tra ildiritto di critica e quello di cronaca.Mentre in quest’ultimo caso l’oggetto della rappresentazione si sostanzia in unresoconto di fatti, nell’ipotesi del diritto di critica il soggetto agente esprime,invece, una valutazione degli stessi.Tuttavia, tale distinzione, proprio con riferimento al profilo della «verità delfatto», tende a scolorare, sino ad affermarsi che non sia ravvisabile alcunadifferenza apprezzabile tra il diritto di cronaca e quello di critica, dal momento cheentrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato (Sez. 5, n. 8721 del17/11/2017, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi,Rv. 236524 - 01; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900 - 01).Infatti, anche rispetto al diritto di critica si ritiene necessaria l’esistenza di unareale base fattuale, sicché la scriminante in parola non è configurabile qualoramanchi il requisito della verità del fatto riferito, costituente oggetto dellavalutazione critica, e sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà (Sez. 5, n. 3389del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, Rv. 231395 - 01), non potendo consentirsil’attribuzione a una persona di comportamenti mai tenuti o di frasi mai pronunciatee, successivamente, sottoporli a critica come se quelle parole e quei fatti fosserorealmente riferibili al soggetto.Nondimeno, proprio perché il diritto di critica presenta un’ineliminabileconnotazione valutativa, il requisito della verità va limitato alla «oggettivaesistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez.5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini, Rv. 237711 - 01; Sez. 5, n. 20474 del14/02/2002, Trevisan, Rv. 221904 - 01), non potendo da essa prescindersi quandoun fatto obiettivo sia posto a fondamento dell’elaborazione critica (Sez. 5, n.29383 del 06/06/2006, Moncalvo, Rv. 235004 - 01; Sez. 1, n. 40930 del27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01; Sez. 5, n. 8635 del 9/06/2000, Simeone,Rv. 217844 - 01), atteso che «diversamente, la critica sarebbe pura congettura epossibile occasione di dileggio e mistificazione» (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009,Ruta, Rv. 245098 - 01).La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo ha affermatoche, anche in presenza di dichiarazioni contenenti giudizi di valore (cd. valuejudgements), il nucleo fattuale che li sostiene deve essere veritiero eoggettivamente idoneo a giustificare il giudizio, dovendosi, altrimenti, escludere laloro valenza scriminante.Nondimeno, l’affermazione secondo cui, ai fini dell’applicazione dellascriminante in parola, è necessaria la verità del fatto storico posto a fondamentodell’elaborazione critica subisce un temperamento, nella giurisprudenza dilegittimità, con riferimento all’esercizio della critica politica.

In tale ambito, infatti,l’interpretazione di fatti di pubblico interesse tende a prescinde dal mero obiettivoinformativo, per assumere i tratti di un contributo prestato al libero svolgimentodella vita democratica, con la conseguenza che i giudizi e le valutazioni esprimono,inevitabilmente, connotazioni soggettive e opinabili; ciò che concorre ad attribuireal requisito della verità del fatto un rilievo attenuato, non potendosi pretendere,per definizione, che la critica sia rigorosamente obiettiva e asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284 - 01; Sez. 5, n. 4938 del28/10/2010, dep. 2011, Simeoni, Rv. 249239 - 01).4.2.

In tali casi è, tuttavia, essenziale il rispetto del limite della continenza, chenon va inteso soltanto in senso formale - ossia come astensione dall’uso diespressioni grevi o insultanti - quanto in senso sostanziale, quale esigenza dirispetto della dignità altrui, che deve essere preservata da attacchi gratuiti allapersona e da arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale e intellettuale.

Lascriminante trova, infatti, il proprio fondamento nell’interesse all’informazionedell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponentipolitici o dei pubblici amministratori (Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, dep. 2022,Mihai, Rv. 282871 - 01; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 -01).E’ stato, inoltre, affermato che, in ogni caso, nella valutazione del requisitodella continenza, occorre tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui lacondotta si è realizzata, dovendosi verificare se i toni utilizzati dall’agente, puraspri e incisivi, siano gravemente infamanti e gratuiti ovvero, al contrario, risultinocomunque pertinenti rispetto al tema in discussione (Sez. 5, n. 32027 del23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573 - 01; Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep.2017, Fava, Rv. 269093 - 01; Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, Magistà, Rv.261489 - 01; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007, dep. 2008, Pandolfelli, Rv. 239816- 01).In altri termini, la continenza consente anche il ricorso a espressioniparticolarmente sferzanti, purché esse risultino correlate al livello della polemicae ai fatti richiamati, potendo le valutazioni assumere toni tanto più incisivi epenetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5,n. 27339 del 13/06/2007, Tortoioli, Rv. 237260 - 01).

Ciò in quanto, nei confrontidi soggetti che rivestono un ruolo di rilievo nella vita pubblica, risultaparticolarmente intenso l’interesse generale al libero svolgimento della dialetticademocratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, Ferrara, Rv. 232125 - 01).Ne consegue che, quanto maggiore è il potere esercitato, tanto più ampia èl’esposizione alla critica, atteso che chi esercita funzioni pubbliche deve esseresottoposto a un penetrante controllo, sia da parte dell’opposizione politica, sia daparte dei cittadini (così, tra le altre, Sez. 5, n. 11662 del 6/02/2007, Iannuzzi, Rv.236362 - 01).5.

Applicando le cennate coordinate ermeneutiche al caso di specie deveritenersi che il fatto ascritto all’imputato sia scriminato dall’esercizio del diritto dicritica politica.Premesso che, come già evidenziato, deve riconoscersi l’idoneità offensivadelle espressioni utilizzate rispetto alla reputazione di [OSCURATO:PERSONA], presentatoall’opinione pubblica come un esponente politico la cui azione - quantomenorispetto all’attività dell’ente «AQP» - si sarebbe ispirata a logiche clientelari, piùche a ragioni di interesse pubblico, deve nondimeno ritenersi che le frasi utilizzatedall’imputato siano assistite dall’invocata scriminante.Va, infatti, sottolineato che esse si inserivano in una contesa politica chevedeva, da un lato, il presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA], quale massimo esponentepolitico-istituzionale regionale e, dall’altro lato, un consigliere regionale diopposizione.In tale ambito, le espressioni utilizzate, pur se oggettivamente idonee apresentare il destinatario in una luce negativa, con un evidente vulnus della suaimmagine sociale, non presentano, tuttavia, quel tratto di gratuita aggressionealla persona - del tutto avulsa dal piano della fisiologica contrapposizione checaratterizza il confronto tra forze politiche di diverso orientamento - che costituisceil limite del legittimo esercizio della critica politica.Proprio perché il diritto in parola costituisce un essenziale presidio delle libertàdemocratiche, infatti, i suoi confini devono essere delineati in modo da noncomprimere, da un lato, il confronto tra esponenti politico-istituzionali e opinionepubblica (comprensiva dei consociati e degli attori che svolgono una funzione dicontrollo politico-sociale, come la stampa); e, dall’altro lato, quella dialettica,fondamentale in democrazia, che deve esistere tra maggioranza e opposizione, laquale non può prescindere dalla possibilità di una fisiologica interpretazione delledinamiche politiche secondo il personale punto di vista dei soggetti in contesa.Ciò, naturalmente, nei limiti già evidenziati, ossia in una cornice in cui i fattinon siano totalmente inventati o sottoposti a inverosimile manipolazione, népiegati a una logica di mera denigrazione, del tutto estranea all’ordinaria dialetticapolitica.Una simile situazione deve escludersi nel caso di specie, nel quale le pur asprecritiche rivolte alle modalità di gestione dell’AQP da parte del vertice politicoregionale non erano certo dirette a esprimere un gratuito disprezzo personale, masi erano tradotte in censure verso l’operato degli avversari politici, all’interno di unfisiologico confronto tra maggioranza e minoranza.Tutto ciò consente, in conclusione, di ritenere sussistente la scriminanteinvocata e, conseguentemente, di escludere che nelle espressioni contestate possaravvisarsi il reato ipotizzato.6.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fattonon costituisce reato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituiscereato.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse della parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 marzo 2025, la Corte di appello di Bari ha confermatola decisione del Tribunale di Bari in data 5 aprile 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi direclusione in quanto ritenuto colpevole, con le attenuanti generiche, del delittoprevisto dall’art. 595, terzo comma, cod. pen., per avere offeso la reputazione diMichele [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA], attraversoun post sulla propria pagina Facebook in cui commentava il contenuto di un articolodi giornale pubblicato, il giorno precedente, sul sito www.marioconca.it. Inparticolare, l’imputato formulava aspre critiche alle nomine effettuate dalpresidente della Regione presso l’Acquedotto pugliese (di seguito «AQP»),definendole «clientelari e dannose per la collettività ([OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA] junior al posto di chi ha vinto un regolare concorso,ma AQP è una società di servizi per pugliesi oppure è un incubatore di accordipolitici trasversali al servizio di [OSCURATO:PERSONA]? continuano le nomine clientelari a dannodella collettività? ...)»; ed esprimeva dubbi sulla rimozione e sulla contestualesostituzione del direttore degli affari legali di AQP insinuando che esse fosseromotivate da ragioni personali e non da un interesse pubblico («[OSCURATO:PERSONA] chiariscai motivi che avrebbero portato alla rimozione del direttore affari legali e societari[...] Il direttore affari legali di AQP [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato rimosso perconcedere il coordinamento a [OSCURATO:PERSONA], il figlio dell’ex presidente dellaRegione [OSCURATO:PERSONA], nonché intimo amico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [...] Attendo unarisposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] e per il bene dei pugliesi [...] spero non ci si trovidavanti all’ennesimo incarico conferito per motivazioni ben diverse da quelleprofessionali, a cui purtroppo, ci ha abituati»); in Bari il 26 marzo 2019.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendodue distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 595cod. pen. e dell’art. 21 Cost., nonché la mancanza, la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione in relazione ai limiti del requisito dellacontinenza nella critica politica.La sentenza non individuerebbe specifiche espressioni offensive, né chiarirebbein che modo la locuzione «nomine clientelari» ecceda i limiti della continenza.Inoltre, essa non effettuerebbe un adeguato bilanciamento tra il diritto di criticapolitica e la tutela della reputazione, né considererebbe la particolare elasticitàdella nozione di continenza in ambito politico.Infatti, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull’argomento, il ricorsosottolinea che, nel contesto della critica politica, sono ammesse anche espressioniaspre o provocatorie, purché non si traducano in gratuite aggressioni personali.Pertanto, la sentenza impugnata risulterebbe lacunosa, non avendo esplicitatoquali termini abbiano superato tali limiti. Invero, l’unica espressione censurataparrebbe quella di «nomine clientelari», la quale, secondo il ricorrente,costituirebbe una valutazione politica e non già un attacco personale.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 595 cod.pen. in relazione all’omessa valutazione dei criteri di insindacabilità previstidall’art. 122 Cost. e dall’art. 38 dello Statuto della Regione [OSCURATO:PERSONA], secondo cui iconsiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioniespresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.Il ricorso deduce che il secondo motivo di appello sia stato del tutto ignoratodalla Corte territoriale, la quale non avrebbe esaminato il tema centraledell’applicabilità dell’esimente del diritto di critica politica e, più in generale, dellaspeciale tutela riconosciuta alle opinioni espresse nell’esercizio di funzioni politico-istituzionali. A tal fine, il ricorso richiama l’orientamento consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui il bilanciamento tra libertà dimanifestazione del pensiero e tutela della reputazione si fonda su tre presupposti:l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, la verità del nucleo fattuale posto abase della manifestazione di pensiero e la continenza delle espressioni utilizzate.In particolare, nel campo della critica politica, tali parametri dovrebbero essereinterpretati in modo coerente con la funzione democratica della libera discussionepubblica, che non può essere compressa se non nei casi in cui l’espressionetrascenda in una gratuita aggressione personale, sganciata da fatti veri o da unminimo fondamento oggettivo.Secondo il ricorrente, nel caso di specie il post di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe inserito inun contesto di evidente interesse pubblico, poiché riguardava le modalità diconferimento di un incarico all’interno di una società partecipata regionale e,quindi, profili di gestione della cosa pubblica suscettibili di controllo da partedell’opinione pubblica. Inoltre, il suo contenuto sarebbe stato ancorato acircostanze vere e non contestate, sicché non vi sarebbe stata alcunamanipolazione del fatto storico, né alcuna alterazione tale da snaturarne ilsignificato.La critica formulata da [OSCURATO:PERSONA], invero, non avrebbe avuto carattere personaleo denigratorio, ma sarebbe stata diretta a stigmatizzare criteri di scelta ritenutiestranei al merito professionale, anche attraverso il riferimento a relazioniparentali o amicali, nonché a profili di inopportunità politico-amministrativa. Talielementi non costituirebbero un attacco alla sfera morale della persona offesa,bensì il fondamento fattuale di un giudizio politico negativo sulle modalità digestione degli enti partecipati e sui meccanismi di selezione negli incarichi pubblici.La Corte di appello, tuttavia, avrebbe omesso di confrontarsi con il nucleo dellacensura, vale a dire con la necessità di verificare se le espressioni utilizzaterientrassero nei limiti, più ampi, riconosciuti alla critica politica, atteso che lagiurisprudenza di legittimità ammetterebbe finanche l’impiego di formulepolemiche o provocatorie, purché collegate a una base fattuale sufficiente e nondegenerino in un mero insulto.La stessa Corte europea dei diritti dell’Uomo distinguerebbe tra affermazioni difatto e giudizi di valore, censurando i secondi solto quando manchino del tutto diun adeguato substrato fattuale, atteso che, in tale evenienza, il giudizioassumerebbe carattere gratuitamente offensivo. Inoltre, essa sottolineerebbe che,soprattutto nel discorso politico, debbano essere tollerate anche espressioni aspreo iperboliche, in quanto funzionali al confronto democratico, fermo restando illimite del travisamento dei fatti e dell’aggressione personale.Muovendo da tali premesse, il ricorso sottolinea che il controllo democraticosull’operato degli amministratori e degli esponenti istituzionali costituisce una delleragioni che giustificano una più ampia tutela del diritto di critica, sicché i confinidel delitto di diffamazione non potrebbero essere dilatati al punto da produrre uneffetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di espressione.In ultimo, il motivo richiama il principio di insindacabilità delle opinioni espressedai consiglieri regionali sancito dall’art. 122, quarto comma, Cost. e dall’art. 38dello Statuto della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese nella sua qualitàdi consigliere regionale, sarebbero maturate nell’esercizio del mandatoistituzionale e afferirebbero a un tema di rilievo politico, quale la gestione deglienti partecipati dalla Regione. Secondo il ricorso, la sentenza impugnata avrebbeomesso ogni valutazione anche di tale profilo.3. In data 2 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso. Nel caso di specie, la critica si trasformerebbe nell’accusa di un abusodella funzione, integrando così il reato di diffamazione, non ammettendo ladialettica politica affermazioni che si risolvano nella denigrazione personale.4. In data 10 marzo è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore dell’imputato, con la quale è stata ribadita l’insussistenza del delitto didiffamazione, atteso che il contenuto del post contestato rientrerebbe nell’ambitodella critica politica. Infatti, l’addebito di «nomine clientelari» riguarderebbel’attività pubblica di [OSCURATO:PERSONA] e non la sua sfera personale; e la critica si inserirebbenel dibattito politico, mirando a censurare una modalità di esercizio del poterediscrezionale nelle nomine attraverso un giudizio politico-morale, senza addebitarea [OSCURATO:PERSONA] delle condotte illecite. Infine, si ribadisce che la critica proverrebbe daun consigliere regionale e sarebbe, quindi, espressione dell’esercizio della funzionepolitica, con conseguente operatività dell’invocata scriminante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito enunciati.2. Il delitto di diffamazione, previsto dall’art. 595 cod. pen., ricorre nel caso incui l’agente «comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione»,quest’ultima intesa, in senso oggettivo, come la considerazione personale di cuiciascuna persona può pretendere di godere nella società civile; sicché il delitto puòessere integrato in presenza di qualunque condotta che, in relazione alle concretecircostanze del fatto, sia idonea a recare pregiudizio alla stima e al rispetto di cuiogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento (ex multis Sez. 5, n. 34178del 10/02/2015, Rv. 264982 - 01; Sez. 5, n. 37383 del 16/06/2011, Benetton,Rv. 251517 - 01; Sez. 5, n. 22598 del 25/02/2010, Siggia, in motivazione).2.1. Le odierne censure difensive si appuntano, in primis, sulla reale capacitàoffensiva della reputazione della parte civile, che il ricorso revoca in dubbio sulpresupposto che la sentenza impugnata non abbia individuato specificheespressioni offensive e non abbia chiarito in che modo la locuzione «nomineclientelari» ecceda i limiti della continenza.2.2. Tale assunto non può, tuttavia, condividersi, atteso che, comecorrettamente osservato dalla Corte territoriale, l’imputato aveva rivolto alpresidente della Regione [OSCURATO:PERSONA] «pesanti accuse di illeciti» risultate smentite daquanto accertato in sede istruttoria, ove era emerso che la nomina di [OSCURATO:PERSONA] eraavvenuta in ragione delle sue competenze e qualità professionali e non sulla scortadi un diffamatorio sistema clientelare; e aveva, altresì, insinuato che le scelte diEmiliano fossero animate da «interessi personali» a danno della collettività, inquesto modo inducendo l’opinione pubblica a ritenere che il c.d. sistema Emilianoavesse prodotto un illecito metodo clientelare volto a favorire «i figli di amici», per«motivazioni ben diverse da quelle professionali».3. La difesa dell’imputato ha, nondimeno, ulteriormente dedotto che lapubblicazione del post già richiamato integrerebbe la causa di non punibilitàprevista sia dall’art. 122, quarto comma, Cost., a mente del quale «i consiglieriregionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e deivoti dati nell’esercizio delle loro funzioni», sia dall’art. 38, comma 2, dello [OSCURATO:PERSONA], approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, secondocui «il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioniespresse e dei voti dati nell’esercizio delle sue funzioni».Tale prospettazione si rivela, tuttavia, manifestamente infondata, atteso che,secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l’immunitàriconosciuta ai consiglieri regionali dall’art. 122, comma quarto, Cost. (e, dunque,anche dal citato art. 38, comma 2, dello Statuto regionale pugliese) operaesclusivamente con riferimento alle opinioni espresse e agli atti che presentino unchiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni, anche se espressi in formenon tipiche o extra moenia, purché comunque riconoscibili come manifestazionedell’attività istituzionale. Non è, infatti, sufficiente, ai fini dell’operativitàdell’immunità, né la mera comunanza di argomenti, né il generico inserimentodelle dichiarazioni in un contesto politico (Sez. 5, n. 22716 del 04/05/2010,Marengo, Rv. 247968 - 01; Sez. 5, n. 42031 del 17/10/2008, Broglia, Rv. 242329- 01).In questa prospettiva, si richiede altresì che le dichiarazioni rese extra moeniapresentino una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle espresse in sedeistituzionale, le quali devono essere cronologicamente antecedenti, in modo cheanche le manifestazioni rese in sedi o forme “non tipiche” possano essereconsiderate effettiva estrinsecazione dell’esercizio della funzione (Sez. 5, n. 32862del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857 - 02).Nel caso di specie, tuttavia, non risulta, né dalla sentenza impugnata né dalricorso, che la pubblicazione dei post fosse collegata a una specifica iniziativaistituzionale. Pertanto, deve escludersi che la fattispecie concreta sia riconducibileall’ambito applicativo della disciplina invocata.4. La difesa ha, comunque, dedotto la sussistenza della scriminante di cuiall’art. 51 cod. pen., assumendo che le frasi ascritte all’imputato sarebberoriconducibili a un legittimo esercizio del diritto di critica politica.Tale diritto, nelle sue diverse manifestazioni - politica, giudiziaria, scientifica,sportiva ecc. - è riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero garantitadall’art. 21 Cost. e, sul piano convenzionale, dall’art. 10 CEDU. Secondo lagiurisprudenza di legittimità, perché esso assuma una valenza scriminante ai sensidell’art. 51 cod. pen., è necessario che concorrano tre requisiti: la verità del fatto,la continenza del giudizio espresso e l’interesse sociale alla conoscenza del fattooggetto di valutazione.4.1. Con riferimento al primo requisito, quello della verità del fatto, lagiurisprudenza è solita prospettare, sul piano strutturale, una distinzione tra ildiritto di critica e quello di cronaca.Mentre in quest’ultimo caso l’oggetto della rappresentazione si sostanzia in unresoconto di fatti, nell’ipotesi del diritto di critica il soggetto agente esprime,invece, una valutazione degli stessi.Tuttavia, tale distinzione, proprio con riferimento al profilo della «verità delfatto», tende a scolorare, sino ad affermarsi che non sia ravvisabile alcunadifferenza apprezzabile tra il diritto di cronaca e quello di critica, dal momento cheentrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato (Sez. 5, n. 8721 del17/11/2017, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi,Rv. 236524 - 01; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900 - 01).Infatti, anche rispetto al diritto di critica si ritiene necessaria l’esistenza di unareale base fattuale, sicché la scriminante in parola non è configurabile qualoramanchi il requisito della verità del fatto riferito, costituente oggetto dellavalutazione critica, e sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà (Sez. 5, n. 3389del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, Rv. 231395 - 01), non potendo consentirsil’attribuzione a una persona di comportamenti mai tenuti o di frasi mai pronunciatee, successivamente, sottoporli a critica come se quelle parole e quei fatti fosserorealmente riferibili al soggetto.Nondimeno, proprio perché il diritto di critica presenta un’ineliminabileconnotazione valutativa, il requisito della verità va limitato alla «oggettivaesistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez.5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini, Rv. 237711 - 01; Sez. 5, n. 20474 del14/02/2002, Trevisan, Rv. 221904 - 01), non potendo da essa prescindersi quandoun fatto obiettivo sia posto a fondamento dell’elaborazione critica (Sez. 5, n.29383 del 06/06/2006, Moncalvo, Rv. 235004 - 01; Sez. 1, n. 40930 del27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01; Sez. 5, n. 8635 del 9/06/2000, Simeone,Rv. 217844 - 01), atteso che «diversamente, la critica sarebbe pura congettura epossibile occasione di dileggio e mistificazione» (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009,Ruta, Rv. 245098 - 01).La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo ha affermatoche, anche in presenza di dichiarazioni contenenti giudizi di valore (cd. valuejudgements), il nucleo fattuale che li sostiene deve essere veritiero eoggettivamente idoneo a giustificare il giudizio, dovendosi, altrimenti, escludere laloro valenza scriminante.Nondimeno, l’affermazione secondo cui, ai fini dell’applicazione dellascriminante in parola, è necessaria la verità del fatto storico posto a fondamentodell’elaborazione critica subisce un temperamento, nella giurisprudenza dilegittimità, con riferimento all’esercizio della critica politica. In tale ambito, infatti,l’interpretazione di fatti di pubblico interesse tende a prescinde dal mero obiettivoinformativo, per assumere i tratti di un contributo prestato al libero svolgimentodella vita democratica, con la conseguenza che i giudizi e le valutazioni esprimono,inevitabilmente, connotazioni soggettive e opinabili; ciò che concorre ad attribuireal requisito della verità del fatto un rilievo attenuato, non potendosi pretendere,per definizione, che la critica sia rigorosamente obiettiva e asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284 - 01; Sez. 5, n. 4938 del28/10/2010, dep. 2011, Simeoni, Rv. 249239 - 01).4.2. In tali casi è, tuttavia, essenziale il rispetto del limite della continenza, chenon va inteso soltanto in senso formale - ossia come astensione dall’uso diespressioni grevi o insultanti - quanto in senso sostanziale, quale esigenza dirispetto della dignità altrui, che deve essere preservata da attacchi gratuiti allapersona e da arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale e intellettuale. Lascriminante trova, infatti, il proprio fondamento nell’interesse all’informazionedell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponentipolitici o dei pubblici amministratori (Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, dep. 2022,Mihai, Rv. 282871 - 01; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 -01).E’ stato, inoltre, affermato che, in ogni caso, nella valutazione del requisitodella continenza, occorre tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui lacondotta si è realizzata, dovendosi verificare se i toni utilizzati dall’agente, puraspri e incisivi, siano gravemente infamanti e gratuiti ovvero, al contrario, risultinocomunque pertinenti rispetto al tema in discussione (Sez. 5, n. 32027 del23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573 - 01; Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep.2017, Fava, Rv. 269093 - 01; Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, Magistà, Rv.261489 - 01; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007, dep. 2008, Pandolfelli, Rv. 239816- 01).In altri termini, la continenza consente anche il ricorso a espressioniparticolarmente sferzanti, purché esse risultino correlate al livello della polemicae ai fatti richiamati, potendo le valutazioni assumere toni tanto più incisivi epenetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5,n. 27339 del 13/06/2007, Tortoioli, Rv. 237260 - 01). Ciò in quanto, nei confrontidi soggetti che rivestono un ruolo di rilievo nella vita pubblica, risultaparticolarmente intenso l’interesse generale al libero svolgimento della dialetticademocratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, Ferrara, Rv. 232125 - 01).Ne consegue che, quanto maggiore è il potere esercitato, tanto più ampia èl’esposizione alla critica, atteso che chi esercita funzioni pubbliche deve esseresottoposto a un penetrante controllo, sia da parte dell’opposizione politica, sia daparte dei cittadini (così, tra le altre, Sez. 5, n. 11662 del 6/02/2007, Iannuzzi, Rv.236362 - 01).5. Applicando le cennate coordinate ermeneutiche al caso di specie deveritenersi che il fatto ascritto all’imputato sia scriminato dall’esercizio del diritto dicritica politica.Premesso che, come già evidenziato, deve riconoscersi l’idoneità offensivadelle espressioni utilizzate rispetto alla reputazione di [OSCURATO:PERSONA], presentatoall’opinione pubblica come un esponente politico la cui azione - quantomenorispetto all’attività dell’ente «AQP» - si sarebbe ispirata a logiche clientelari, piùche a ragioni di interesse pubblico, deve nondimeno ritenersi che le frasi utilizzatedall’imputato siano assistite dall’invocata scriminante.Va, infatti, sottolineato che esse si inserivano in una contesa politica chevedeva, da un lato, il presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA], quale massimo esponentepolitico-istituzionale regionale e, dall’altro lato, un consigliere regionale diopposizione.In tale ambito, le espressioni utilizzate, pur se oggettivamente idonee apresentare il destinatario in una luce negativa, con un evidente vulnus della suaimmagine sociale, non presentano, tuttavia, quel tratto di gratuita aggressionealla persona - del tutto avulsa dal piano della fisiologica contrapposizione checaratterizza il confronto tra forze politiche di diverso orientamento - che costituisceil limite del legittimo esercizio della critica politica.Proprio perché il diritto in parola costituisce un essenziale presidio delle libertàdemocratiche, infatti, i suoi confini devono essere delineati in modo da noncomprimere, da un lato, il confronto tra esponenti politico-istituzionali e opinionepubblica (comprensiva dei consociati e degli attori che svolgono una funzione dicontrollo politico-sociale, come la stampa); e, dall’altro lato, quella dialettica,fondamentale in democrazia, che deve esistere tra maggioranza e opposizione, laquale non può prescindere dalla possibilità di una fisiologica interpretazione delledinamiche politiche secondo il personale punto di vista dei soggetti in contesa.Ciò, naturalmente, nei limiti già evidenziati, ossia in una cornice in cui i fattinon siano totalmente inventati o sottoposti a inverosimile manipolazione, népiegati a una logica di mera denigrazione, del tutto estranea all’ordinaria dialetticapolitica.Una simile situazione deve escludersi nel caso di specie, nel quale le pur asprecritiche rivolte alle modalità di gestione dell’AQP da parte del vertice politicoregionale non erano certo dirette a esprimere un gratuito disprezzo personale, masi erano tradotte in censure verso l’operato degli avversari politici, all’interno di unfisiologico confronto tra maggioranza e minoranza.Tutto ciò consente, in conclusione, di ritenere sussistente la scriminanteinvocata e, conseguentemente, di escludere che nelle espressioni contestate possaravvisarsi il reato ipotizzato.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fattonon costituisce reato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituiscereato.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23025/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris