CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 01691/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo LUCIANI, giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 6400/2019 della Corte di Appello di Napoli depositata il 26.11.2019 N.R.G. 1824/2019. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti, spese liquidate per ciascuna in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI