CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 37694/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen., consistito nell'impossessarsi di un flacone di profumo del valore di 64 euro, esposto in vendita sugli scaffali di un supermercato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando due motivi. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione deducendo che la sentenza impugnata sarebbe illeggibile. Con il secondo lamenta analoghi vizi in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la cui esclusione determinerebbe l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza-documento è nulla perché illeggibile (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 7401 del 26/09/2013, dep. 2014, Scardamaglia, Rv. 258979). Si tratta di un dattiloscritto che, al contrario dei manoscritti, in astratto sarebbe sempre leggibile, tuttavia il provvedimento in esame, sottoscritto dal presidente del collegio e dal consigliere relatore, è costituito da una stampa di caratteri tipografici che manca quasi completamente di inchiostro al punto che le singole lettere non sono identificabili e spariscono, come fantasmi, nel bianco della carta. Si potrebbe affermare che la sentenza difetti di "apparenza", impiegando l'espressione con significato diverso da quello giuridico, per alludere al fatto che la motivazione non riesce materialmente ad "apparire", a rimanere impressa sul foglio di carta. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata.e che gli atti vanno restituiti alla Corte di appello di Palermo per la rinnovazione della sentenza nulla. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Palermo per la rinnovazione della sentenza nulla. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]