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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01273/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (alias MOIJLOUD - C.U.I. 03T221U) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/09/2021 dalla CORTE di ASSISE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla nota scritta in atti e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano per [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento, depositando nota spese e l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di assise di appello di Milano confermava la sentenza emessa dalla Corte di assise di Milano il 14/12/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché la sentenza emessa il 22/10/2020 dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], entrambe impugnate nell'interesse degli imputati, condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto abusivo di un coltello così come contestati ai capi 1) e 2) dell'editto accusatorio.

In sintesi, i giudici di merito hanno accertato che gli imputati hanno privato della libertà personale la vittima, cospargendola di benzina, minacciandola di morte, rappresentandole che finché non avessero ottenuto quanto richiesto la avrebbero trattenuta in un appartamento a Milano, costringendola con la forza a salire su un veicolo e trattenendola con la minaccia di un coltello, allo scopo di conseguire, quale prezzo della liberazione, la somma di euro 50.000.

2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono impugnazione i difensori di fiducia degli imputati con separati ricorsi, affidati, ciascuno, ad un unico motivo. 2.1 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata eccepita la erronea applicazione dell'art. 630 cod. pen. in quanto la corte territoriale - a fronte della richiesta difensiva di derubricazione del sequestro ex art. 630 cod. pen. in esercizio abusivo delle proprie ragioni con violenza sulle persone ex art. 393 cod. pen. - aveva ritenuto che fosse onere probatorio dell'imputato provare l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio fra le parti, non considerando invece che era l'accusa a dover dimostrare l'ingiustizia del profitto, elemento costitutivo del delitto contestato al capo 1), specie a fronte delle lacune investigative, ben evidenziate in sentenza, sulle ragioni della pretesa di pagamento nei confronti del Bourlaiou; inoltre, la mercificazione della persona non era stata provata, non essendo sufficienti le circostanze fattuali della privazione della libertà e della richiesta di denaro, posto che il reato ex art. 630 cod. pen. non è configurabile in caso di perseguimento del profitto direttamente collegabile ad una preesistente causa, ancorché illecita.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato eccepito il vizio di motivazione, ritenuta carente, contraddittoria ed illogica, circa la sussistenza del reato di cui all'art. 630 cod. pen.; in particolare, per l'omesso riscontro della tesi difensiva di riqualificazione della condotta in tentata estorsione e sequestro di persona ex art.605 cod. pen. nonostante le lacune investigative riscontrate e il mancato approfondimento dei rapporti pregressi tra le parti, non potendosi trarre argomenti in tal senso dal silenzio dell'imputato al quale non incombeva l'onere probatorio di dimostrare gli elementi costitutivi del delitto contestato.

Anche la privazione della libertà personale non era supportata da motivazione logica, posto che la vittima partecipava con gli imputati ad una gita e l'aggressione si era conclusa in poco tempo, meno di un'ora, a conferma che la persona offesa non fu sequestrata con lo scopo di estorcerle una somma di denaro ma che tale proposito emerse semmai in un secondo momento; difettava pertanto anche l'elemento soggettivo della premeditazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché reiterano in termini generici questioni già prospettate in sede di merito e adeguatamente definite con la doppia conforme di condanna.

2. Come rilevato dalla corte territoriale, "la corretta qualificazione giuridica è sempre stato l'unico vero thenna decidendum dei due giudizi penali qui riuniti" (pag. 32), condividendo altresì il rigetto delle prospettazioni difensive volte ad ottenere una diversa (e meno grave) qualificazione del capo 1) (art. 605. 393, 56, 629 cod. pen.).

La versione dei fatti resa dalla persona offesa - in merito alla sequenza delle azioni penalmente rilevanti compiute dagli imputati a suo danno (coercizione e costrizione, violenza fisica, compressione del diritto di libertà, minacce, richiesta di danaro per restituirlo ad una fattiva e libera autodeterminazione) - è risultata credibile, riscontrata e provata da testimonianze oculari terze ed indifferenti (pag. 34).

La stessa difesa di [OSCURATO:PERSONA], consapevole dei limiti del giudizio di legittimità, non pone questioni attinenti alla ricostruzione in fatto della vicenda, lamentando l'insufficienza dei dati probatori per giustificare la condanna per il delitto ex art.630 cod. pen.

I rilievi di merito di Baidou sono, oltre che di per sé inammissibili, del tutto generici, dubitandosi dell'attendibilità della vittima senza confronto sul punto con l'ampia trattazione dei giudici di merito; la prospettazione di una diversa (e più breve) durata del sequestro fa altresì riferimento a "emergenze fattuali" prive del carattere della specificità, senza alcuna allegazione delle prove dichiarative alle quali si accenna (pag. 7 del ricorso).

3. La comune tesi difensiva è incentrata sull'onere probatorio dell'accusa e, di conseguenza, sull'accertamento dell'elemento psicologico del reato, sostenendo gli imputati di aver agito nella convinzione di pretendere la restituzione di una somma di danaro ad essi dovuta e che incombeva alla parte pubblica dimostrare l'ingiustizia del profitto ossia la richiesta del pagamento quale pretiunn libertatis.

Non considerano tuttavia i ricorrent che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva, idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Cass. sez. 2, sent. n. 6734 del 30/01/2020 - dep. 20/02/2020 - Rv. 278373; Sez. 4, sent. n. 12099 del 12/12/2018 - dep. 19/03/2019 - Rv. 275284) 3.1 Nel caso di specie è stato acquisito - con accertamento in fatto che si sottrae, come evidenziato in precedenza, a censure di legittimità - che la pretesa estorsiva fu rappresentata dagli imputati al sequestrato quale conditio sine qua non per la liberazione, pena il suo ulteriore trattenimento in un luogo di segregazione diverso dall'autoveicolo, utilizzato per consumare la prima parte dell'azione, e che la privazione della libertà personale si protrasse contro la volontà della vittima per un tempo consistente, niente affatto trascurabile specie perché trascorso patendo violenza fisica.

Orbene, l'esistenza di alternative letture alla richiesta di danaro, con riferimento ad un rapporto obbligatorio sottostante, a prescindere dalla liceità della causa, non poteva che essere dedotto e provato dagli imputati proprio perché trattasi di circostanza contraria alla realtà fattuale emersa dal processo.

Avendo la [OSCURATO:PERSONA] adempiuto all'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del fatto reato e la loro riconducibilità ad entrambi gli imputati, con i ruoli specificati nel capo d'imputazione, l'esistenza di fatti scriminanti o di attenuazione della responsabilità dovevano essere oggetto di circostanziata allegazione difensiva, dovendosi ipotizzare diversamente che una semplice prospettazione in tal senso obblighi l'autorità requirente alla ricerca di riscontri, quasi che l'effettiva esistenza di un rapporto di credito debba presumersi in favor rei.

La vicinanza della prova ai ricorrenti, su fatti che solo gli interessati potevano conoscere, avrebbe consentito di corroborare la tesi difensiva, rimasta anche nel giudizio di legittimità del tutto vaga ed indeterminata nella individuazione della causa debendi.

3.2. In tale contesto, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto relativi al diritto al silenzio dell'imputato, non già - come sostenuto in ricorso - per farne derivare la prova della colpevolezza ma per corroborare la convinzione, fondata su altre circostanze di indubbio segno accusatorio, che, se esistenti, sarebbero stati riferiti dati potenzialmente idonei a scagionare.

4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (alias MOIJLOUD - C.U.I. 03T221U) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/09/2021 dalla CORTE di ASSISE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla nota scritta in atti e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano per [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento, depositando nota spese e l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di assise di appello di Milano confermava la sentenza emessa dalla Corte di assise di Milano il 14/12/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché la sentenza emessa il 22/10/2020 dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], entrambe impugnate nell'interesse degli imputati, condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto abusivo di un coltello così come contestati ai capi 1) e 2) dell'editto accusatorio. In sintesi, i giudici di merito hanno accertato che gli imputati hanno privato della libertà personale la vittima, cospargendola di benzina, minacciandola di morte, rappresentandole che finché non avessero ottenuto quanto richiesto la avrebbero trattenuta in un appartamento a Milano, costringendola con la forza a salire su un veicolo e trattenendola con la minaccia di un coltello, allo scopo di conseguire, quale prezzo della liberazione, la somma di euro 50.000. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono impugnazione i difensori di fiducia degli imputati con separati ricorsi, affidati, ciascuno, ad un unico motivo. 2.1 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata eccepita la erronea applicazione dell'art. 630 cod. pen. in quanto la corte territoriale - a fronte della richiesta difensiva di derubricazione del sequestro ex art. 630 cod. pen. in esercizio abusivo delle proprie ragioni con violenza sulle persone ex art. 393 cod. pen. - aveva ritenuto che fosse onere probatorio dell'imputato provare l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio fra le parti, non considerando invece che era l'accusa a dover dimostrare l'ingiustizia del profitto, elemento costitutivo del delitto contestato al capo 1), specie a fronte delle lacune investigative, ben evidenziate in sentenza, sulle ragioni della pretesa di pagamento nei confronti del Bourlaiou; inoltre, la mercificazione della persona non era stata provata, non essendo sufficienti le circostanze fattuali della privazione della libertà e della richiesta di denaro, posto che il reato ex art. 630 cod. pen. non è configurabile in caso di perseguimento del profitto direttamente collegabile ad una preesistente causa, ancorché illecita. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato eccepito il vizio di motivazione, ritenuta carente, contraddittoria ed illogica, circa la sussistenza del reato di cui all'art. 630 cod. pen.; in particolare, per l'omesso riscontro della tesi difensiva di riqualificazione della condotta in tentata estorsione e sequestro di persona ex art.605 cod. pen. nonostante le lacune investigative riscontrate e il mancato approfondimento dei rapporti pregressi tra le parti, non potendosi trarre argomenti in tal senso dal silenzio dell'imputato al quale non incombeva l'onere probatorio di dimostrare gli elementi costitutivi del delitto contestato. Anche la privazione della libertà personale non era supportata da motivazione logica, posto che la vittima partecipava con gli imputati ad una gita e l'aggressione si era conclusa in poco tempo, meno di un'ora, a conferma che la persona offesa non fu sequestrata con lo scopo di estorcerle una somma di denaro ma che tale proposito emerse semmai in un secondo momento; difettava pertanto anche l'elemento soggettivo della premeditazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché reiterano in termini generici questioni già prospettate in sede di merito e adeguatamente definite con la doppia conforme di condanna. 2. Come rilevato dalla corte territoriale, "la corretta qualificazione giuridica è sempre stato l'unico vero thenna decidendum dei due giudizi penali qui riuniti" (pag. 32), condividendo altresì il rigetto delle prospettazioni difensive volte ad ottenere una diversa (e meno grave) qualificazione del capo 1) (art. 605. 393, 56, 629 cod. pen.). La versione dei fatti resa dalla persona offesa - in merito alla sequenza delle azioni penalmente rilevanti compiute dagli imputati a suo danno (coercizione e costrizione, violenza fisica, compressione del diritto di libertà, minacce, richiesta di danaro per restituirlo ad una fattiva e libera autodeterminazione) - è risultata credibile, riscontrata e provata da testimonianze oculari terze ed indifferenti (pag. 34). La stessa difesa di [OSCURATO:PERSONA], consapevole dei limiti del giudizio di legittimità, non pone questioni attinenti alla ricostruzione in fatto della vicenda, lamentando l'insufficienza dei dati probatori per giustificare la condanna per il delitto ex art.630 cod. pen. I rilievi di merito di Baidou sono, oltre che di per sé inammissibili, del tutto generici, dubitandosi dell'attendibilità della vittima senza confronto sul punto con l'ampia trattazione dei giudici di merito; la prospettazione di una diversa (e più breve) durata del sequestro fa altresì riferimento a "emergenze fattuali" prive del carattere della specificità, senza alcuna allegazione delle prove dichiarative alle quali si accenna (pag. 7 del ricorso). 3. La comune tesi difensiva è incentrata sull'onere probatorio dell'accusa e, di conseguenza, sull'accertamento dell'elemento psicologico del reato, sostenendo gli imputati di aver agito nella convinzione di pretendere la restituzione di una somma di danaro ad essi dovuta e che incombeva alla parte pubblica dimostrare l'ingiustizia del profitto ossia la richiesta del pagamento quale pretiunn libertatis. Non considerano tuttavia i ricorrent che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva, idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Cass. sez. 2, sent. n. 6734 del 30/01/2020 - dep. 20/02/2020 - Rv. 278373; Sez. 4, sent. n. 12099 del 12/12/2018 - dep. 19/03/2019 - Rv. 275284) 3.1 Nel caso di specie è stato acquisito - con accertamento in fatto che si sottrae, come evidenziato in precedenza, a censure di legittimità - che la pretesa estorsiva fu rappresentata dagli imputati al sequestrato quale conditio sine qua non per la liberazione, pena il suo ulteriore trattenimento in un luogo di segregazione diverso dall'autoveicolo, utilizzato per consumare la prima parte dell'azione, e che la privazione della libertà personale si protrasse contro la volontà della vittima per un tempo consistente, niente affatto trascurabile specie perché trascorso patendo violenza fisica. Orbene, l'esistenza di alternative letture alla richiesta di danaro, con riferimento ad un rapporto obbligatorio sottostante, a prescindere dalla liceità della causa, non poteva che essere dedotto e provato dagli imputati proprio perché trattasi di circostanza contraria alla realtà fattuale emersa dal processo. Avendo la [OSCURATO:PERSONA] adempiuto all'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del fatto reato e la loro riconducibilità ad entrambi gli imputati, con i ruoli specificati nel capo d'imputazione, l'esistenza di fatti scriminanti o di attenuazione della responsabilità dovevano essere oggetto di circostanziata allegazione difensiva, dovendosi ipotizzare diversamente che una semplice prospettazione in tal senso obblighi l'autorità requirente alla ricerca di riscontri, quasi che l'effettiva esistenza di un rapporto di credito debba presumersi in favor rei. La vicinanza della prova ai ricorrenti, su fatti che solo gli interessati potevano conoscere, avrebbe consentito di corroborare la tesi difensiva, rimasta anche nel giudizio di legittimità del tutto vaga ed indeterminata nella individuazione della causa debendi. 3.2. In tale contesto, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto relativi al diritto al silenzio dell'imputato, non già - come sostenuto in ricorso - per farne derivare la prova della colpevolezza ma per corroborare la convinzione, fondata su altre circostanze di indubbio segno accusatorio, che, se esistenti, sarebbero stati riferiti dati potenzialmente idonei a scagionare. 4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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