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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 25376/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 629 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata - ove correttamente il giudice di merito indica la sussistenza dei singoli elementi richiesti dalla norma incriminatrice - dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che la ulteriore doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen (previa riqualificazione della fattispecie in tentata estorsione) è manifestamente infondata avendo la corte di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, indicato le ragioni per cui l'estorsione contestata risulta pienamente consumata applicando correttamente quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità "I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia" (Sez. 6, Sentenza n. 26619 del 05/04/2018 Ud. dep. 11/06/2018 Rv. 273557 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28141 del 15/06/2010 Ud. dep. 20/07/2010 Rv. 247937 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in quanto meramente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione ed è anche manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 629 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata - ove correttamente il giudice di merito indica la sussistenza dei singoli elementi richiesti dalla norma incriminatrice - dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che la ulteriore doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen (previa riqualificazione della fattispecie in tentata estorsione) è manifestamente infondata avendo la corte di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, indicato le ragioni per cui l'estorsione contestata risulta pienamente consumata applicando correttamente quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità "I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia" (Sez. 6, Sentenza n. 26619 del 05/04/2018 Ud. dep. 11/06/2018 Rv. 273557 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28141 del 15/06/2010 Ud. dep. 20/07/2010 Rv. 247937 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in quanto meramente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione ed è anche manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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