CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 02233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso 21873-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 3110 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1912/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/07/2017 R.G.N. 142/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Rg. n. 21873/20r' INPS c/ [OSCURATO:PERSONA] udienza del 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 1912/2017, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede (n.3888 del 2015) e condannato il Fondo di Garanzia costituito presso l'INPS al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di quanto dovuto dal datore di lavoro insolvente, per retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (ottobre - dicembre 2006). 2. Vale premettere, come emerge dalla narrativa della sentenza ora gravata, che accolta, in altro giudizio, la domanda proposta dal lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, per crediti retributivi e TFR (con sentenza n.1902 del 2011 del Tribunale di Lecce), seguiva, alla notificazione dell'atto di precetto, pignoramento mobiliare con esito infruttuoso (in data 22.5.2012); quindi, per non essere il datore di lavoro assoggettato a procedure fallimentari, il lavoratore richiedeva l'intervento del Fondo di garanzia, per ottenere il TFR e le ultime tre mensilità dovute dal datore di lavoro. 3. L'INPS provvedeva alla liquidazione del solo TFR, ragione per cui il lavoratore agiva in sede monitoria nei confronti dell'INPS, per il pagamento delle ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di lavoro. 4. L'opposizione svolta dall'INPS era fondata sull'assunto dell'insussistenza del requisito temporale (gli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei dodici mesi anteriori alla data dell'iniziativa giudiziale), per cui, in riferimento al giudizio di primo grado, nei confronti del datore di lavoro, proposto in data 14 gennaio 2008, ad avviso dell'ente previdenziale non vi erano mensilità indennizzabili, giacché risalenti al periodo ottobre-dicembre 2006. 5. Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo e la Corte di merito, con la sentenza ora impugnata in sede di legittimità, rilevava che agli effetti del computo, a ritroso, degli ultimi dodici mesi anteriori alla data dell'iniziativa giudiziale entro i quali collocare le ultime tre mensilità, rilevava qualsiasi iniziativa del lavoratore volta a far valere, in giudizio, il credito retributivo, ivi compresa la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro (dal lavoratore depositata in data 4.6.2007, in riferimento al giudizio di condanna al relativo pagamento instaurato nei confronti del datore di lavoro concluso con la sentenza cit. del Tribunale di Lecce n.1902 del 2011). 6. Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava che, all'epoca dell'omesso pagamento della retribuzione (nel periodo sopra indicato) e di proposizione del ricorso giudiziario per la condanna del datore di lavoro inadempiente, era obbligatorio, ex lege, a norma dell'art. 410 cod.proc.civ., l'esperimento del preventivo tentativo di conciliazione dinnanzi alla DPL e che, pertanto, lo stesso doveva equipararsi al deposito del ricorso giudiziario introduttivo, ai sensi dell'art. 2, primo comma del d.lgs.n. 80/1992. 7. Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso, articolato in un unico motivo, poi illustrato da memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 9. Con l'unico motivo la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, del D.Igs. 27 gennaio 1992 n. 80, in relazione all'art. 410 cod.proc.civ., applicabile ratione temporis nel testo modificato dall'art. 36 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 80 e dall'art. 19 del D.Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 387, per avere la Corte territoriale, agli effetti del calcolo degli ultimi tre mesi di retribuzione indennizzabili (dal Fondo di Garanzia) rientranti nel novero dei dodici mesi da computarsi, a ritroso, dalla data dell'atto di iniziativa giudiziale, valorizzato la richiesta con cui il lavoratore aveva attivato, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. 10. Ritiene l'Istituto rilevante, nella specie, agli effetti della tutela indennitaria, la data di introduzione del successivo giudizio finalizzato al pagamento delle spettanze retributive, proposto solo con il ricorso giudiziario del 14.01.2008 e che pertanto, e per tabulas, alla predetta data dell'iniziativa giudiziale era già ampiamente decorso il requisito dell'annualità nel cui novero collocare le ultime tre mensilità di retribuzione (ottobre-dicembre 2006). 11. Inoltre, ad avviso dell'ente previdenziale, dalla natura previdenziale dell'obbligazione a carico del Fondo di Garanzia, per il pagamento delle ultime tre mensilità, deriverebbe l'inidoneità del tentativo obbligatorio di conciliazione, esperito dal lavoratore presso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro nei confronti del datore di lavoro insolvente, a produrre effetti anche nei confronti del Fondo di garanzia e, in generale, nelle controversie previdenziali. 12. Il ricorso è da rigettare con correzione della motivazione della sentenza gravata. 13. Vale premettere che per la mera correzione della motivazione di una sentenza, il cui dispositivo si ritenga conforme al diritto, non è richiesta la formulazione di un ricorso incidentale, potendo la Corte di Cassazione procedervi anche autonomamente, in applicazione del disposto di cui all'art. 384, secondo comma, cod.proc.civ. e che, affinché la Corte di Cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, a mente della disposizione cit., è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto, non comporti indagini o valutazioni di fatto e non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio (fra tante, Cass. n. 5954 del 2005). 14. Nel ricorso all'esame la correzione non comporta un accertamento e valutazione di fatti non accertati dal giudice di appello, quali, per quanto si dirà, l'esistenza di un titolo esecutivo (la sentenza di condanna del datore di lavoro per differenze retributive) e l'esito infruttuoso della procedura esecutiva, condizioni per esigere la prestazione previdenziale dal Fondo di Garanzia. 15. Si è, pertanto, nella cornice della citata disposizione del codice di rito. 16. Va ricordata la giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alle obbligazioni a carico del Fondo di Garanzia costituito presso l'INPS, ha ormai definitivamente consolidato la natura previdenziale dei crediti richiamati dal decreto legislativo n. 80 del 1992 («crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono» ex art. 2, co. 1, d.lgs. n.80 cit.); ha delineato il diritto del lavoratore di ottenere dall'I.N.P.S. la corresponsione delle somme a carico del Fondo come diritto di credito, ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro; ha escluso che si tratti di obbligazione solidale; ha ancorato il perfezionarsi del diritto non già alla cessazione del rapporto di lavoro, bensì al verificarsi dei presupposti previsti dal decreto legislativo n.80 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva; v., da ultimo e per tutte, Cass. 3 gennaio 2020, n. 32 e i precedenti ivi richiamati). 17. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria. 18. Il diritto alla prestazione det Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge che, va ripetuto, sono: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. 19. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata o, ancora, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento ex art. 2, co. 5, d.lgs. n. 80 cit. (v. Cass. n. 1886 del 2020 e i precedenti ivi richiamati). 20. Il richiamato decreto legislativo n. 80,all'art. 2, comma 1,recita: «Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa». 21. La norma tutela, dunque, i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e non di mero inadempimento dell'obbligazione retributiva, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata. 22. Il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR o delle tre mensilità da parte del Fondo di garanzia ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti dei datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, legge n. 297cit. (v. Cass.n. 1886 del 2020 cit.). 23. Peraltro, armonizzando nell'ordinamento nazionale la Direttiva 20/10/1980, n. 80/987/CEE, che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (art. 9 dir. 80/987 cit.), il governo italiano, nell'esercizio del delegato potere legislativo, ha derogato in melius le disposizioni comunitarie, introducendo il più favorevole spazio temporale annuale per l'ambito d'intervento della protezione previdenziale, in luogo del minor termine di sei mesi previsto dal legislatore comunitario. 24. La fascia temporale protetta, rientrante nell'alveo della protezione previdenziale, è stata quindi delimitata, nell'ordinamento nazionale, valorizzando e tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, distinguendo, peraltro, fra lavoratori che avessero o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione):per i lavoratori la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia eroga la prestazione previdenziale allorquando le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (art. 2, d.lgs. n. 80 cit., lett. a); per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore (art. 2 d.lgs. n. 80 cit., lett. c; v., da ultimo, Cass. n. 24889 del 2019). 25. Un cenno a parte merita la fattispecie indicata dal legislatore delegato nella lettera b) del citato articolo 2, comma 1, che pone, per l'accesso alla protezione previdenziale, il discrimine della «data di inizio dell'esecuzione forzata», per cui da detto momento (la data di inizio dell'esecuzione forzata e l'iniziativa così intrapresa dal lavoratore) deve contarsi, a ritroso, il periodo annuale nel cui novero si collocano i crediti del lavoratore, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che trovano tutela nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento. 26. La verifica dell'iniziativa del lavoratore che aspiri alla tutela previdenziale deve dipanarsi lungo la direttrice del fatto costitutivo della prestazione pretesa, modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato o sulle tre mensilità della retribuzione, e consistente non già nella cessazione del rapporto di lavoro (quanto al TFR) o nel mero inadempimento dell'obbligazione retributiva (quanto alle tre mensilità), ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione ai passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare o sia ritornato in bonis, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5). 27. Concludendo, nella vicenda all'esame erano già presenti le descritte condizioni, costituenti elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale vantata dal lavoratore, vale a dire il titolo esecutivo (la sentenza cit. n. 1902/2011 del Tribunale di Lecce) e il vano esperimento della procedura esecutiva (pignoramento mobiliare del 22 maggio 2012 con esito infruttuoso), per cui nulla avrebbe dovuto opporre l'INPS al credito per le ultime tre mensilità preteso dal lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. 28. Il ricorso va pertanto rigettato, corretta la motivazione della sentenza gravata nei termini esposti nei paragrafi che precedono. 29. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore import