Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04933/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29613-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della COOPERATIVA I 15 DELL'85 a R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29613/2018 Cron.

Rep.

Ud.29/11/2023 CC I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 294/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/04/2018 R.G.N. 339/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’11.10.18, in riforma di sentenza 28.1.16 del tribunale della stessa sede, ha rigettato il ricorso della cooperativa in epigrafe in opposizione a cartella in atti per contributi dovuti alla gestione agricola per anni 2004 -2005-2007.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il diritto agli sgravi si ricollegasse al rispetto del miglior trattamento tra contratto collettivo e contratto territoriale.

Avverso tale sentenza ricorrere la cooperativa per un motivo; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e INPS. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 1 comma 1 decreto legge n. 338 dell’89 convertito in legge n. 389 dell’89, nonché 113 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato il rispetto del contratto collettivo nazionale nella specie.

Anche a non considerare i profili di inammissibilità del ricorso in ragione della mancata produzione dei contratti collettivi di che si discute e della trascrizione delle parti rilevanti, il motivo di ricorso è infondato.

Come precisato da Sez.

L, Sentenza n. 6966 del 23/03/2010 (Rv. 612086 - 01) e Sez.

L - , Ordinanza n. 12166 del 08/05/2019 (Rv. 653754 - 01), invero, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente rapportato il minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 al contratto collettivo nazionale Uneba piuttosto che all'accordo locale stipulato da Fisascat-Cisl, ravvisando nel primo le caratteristiche del "contratto leader").

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte costituita delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29613-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della COOPERATIVA I 15 DELL'85 a R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29613/2018 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 CC I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 294/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/04/2018 R.G.N. 339/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’11.10.18, in riforma di sentenza 28.1.16 del tribunale della stessa sede, ha rigettato il ricorso della cooperativa in epigrafe in opposizione a cartella in atti per contributi dovuti alla gestione agricola per anni 2004 -2005-2007. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il diritto agli sgravi si ricollegasse al rispetto del miglior trattamento tra contratto collettivo e contratto territoriale. Avverso tale sentenza ricorrere la cooperativa per un motivo; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e INPS. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 1 comma 1 decreto legge n. 338 dell’89 convertito in legge n. 389 dell’89, nonché 113 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato il rispetto del contratto collettivo nazionale nella specie. Anche a non considerare i profili di inammissibilità del ricorso in ragione della mancata produzione dei contratti collettivi di che si discute e della trascrizione delle parti rilevanti, il motivo di ricorso è infondato. Come precisato da Sez. L, Sentenza n. 6966 del 23/03/2010 (Rv. 612086 - 01) e Sez. L - , Ordinanza n. 12166 del 08/05/2019 (Rv. 653754 - 01), invero, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente rapportato il minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 al contratto collettivo nazionale Uneba piuttosto che all'accordo locale stipulato da Fisascat-Cisl, ravvisando nel primo le caratteristiche del "contratto leader"). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte costituita delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello ste
Sentenza Cassazione n. 04933/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris