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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 35288/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23013-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, pres ) lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la r-:)presenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 23856/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 23856 del 2019 del Tribunale di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti per la violazione dell'art. 7, comma 15, codice della strada; la Prefettura -UTG di Roma non ha svolto attività difensiva; considerato che: l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di appello con cui era stata contestata la legittimità del provvedimento impugnato per avere il Comune ristretto la sede stradale e predisposto in essa parcheggi a pagamento senza altresì prevedere parcheggi liberi, sulla base della considerazione che l'opponente non aveva provato tale circostanza, la quale non poteva qualificarsi notoria e non poteva nemmeno essere desunta dalla non contestazione dell'Amministrazione, né aveva prodotto in giudizio la delibera che individuava l'area destinata a parcheggio a pagamento; in particolare il ricorso assume l'erroneità della decisione per avere posto a carico dell'opponente il relativo onere probatorio e per non avere ritenuto provata le circostanze dedotte in assenza di contestazione della controparte; il mezzo appare fondato alla luce dell'orientamento di questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice della strada per la sosta dell'autoveicolo in violazione dell'art. 157, comma 6, c.d.s., è onere dell'Autorità amministrativa, a fronte della specifica contestazione dell'opponente, dare la prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata, ovvero, in mancanza, dimostrare l'esistenza della delibera che rende inoperante l'obbligo stabilito dall'art. 7, comma 8, cod. della strada ( Cass. n. 15678 del 2020; Cass. n. 18575 del 2014 ); il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cessata con rinvio della causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnati e rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 'Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021.

Presi DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23013-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, pres ) lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la r-:)presenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 23856/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 23856 del 2019 del Tribunale di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti per la violazione dell'art. 7, comma 15, codice della strada; la Prefettura -UTG di Roma non ha svolto attività difensiva; considerato che: l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di appello con cui era stata contestata la legittimità del provvedimento impugnato per avere il Comune ristretto la sede stradale e predisposto in essa parcheggi a pagamento senza altresì prevedere parcheggi liberi, sulla base della considerazione che l'opponente non aveva provato tale circostanza, la quale non poteva qualificarsi notoria e non poteva nemmeno essere desunta dalla non contestazione dell'Amministrazione, né aveva prodotto in giudizio la delibera che individuava l'area destinata a parcheggio a pagamento; in particolare il ricorso assume l'erroneità della decisione per avere posto a carico dell'opponente il relativo onere probatorio e per non avere ritenuto provata le circostanze dedotte in assenza di contestazione della controparte; il mezzo appare fondato alla luce dell'orientamento di questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice della strada per la sosta dell'autoveicolo in violazione dell'art. 157, comma 6, c.d.s., è onere dell'Autorità amministrativa, a fronte della specifica contestazione dell'opponente, dare la prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata, ovvero, in mancanza, dimostrare l'esistenza della delibera che rende inoperante l'obbligo stabilito dall'art. 7, comma 8, cod. della strada ( Cass. n. 15678 del 2020; Cass. n. 18575 del 2014 ); il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cessata con rinvio della causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnati e rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 'Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021. Presi DEPOSITA
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