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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08270/2026

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esentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro-intimato-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 3081/2024 depositata il 08/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25921/2024Numero sezionale 7762/2025Numero di raccolta generale 8270/2026Data pubblicazione 02/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un estratto di ruoloconcernente ventisei cartelle, lamentando la inesistenza del titoloesecutivo per omessa notifica delle cartelle; la prescrizione della pretesatributaria, la decadenza per tardiva formazione dei ruoli, la loro omessasottoscrizione, la mancata notifica dell’avviso bonario, l’omessaindicazione del responsabile del procedimento e del metodo di calcolodegli interessi.2.

L’adita CTP di Latina, nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate edell’agente della riscossione, dichiarava inammissibile il ricorso con lasentenza n. 28/2021 sul presupposto della rituale notifica delle cartelle.3.

Il contribuente proponeva appello, accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio,con la sentenza in epigrafe, osservando:Per tutte le cartelle di pagamento notificate l'Ufficio è decaduto daldiritto di riscossione per inosservanza del termine contemplato dal co. 163art. 1 L. Legge 296/2006 (finanziaria 2007), ossia la notifica dicartelle/ingiunzioni di pagamento deve essere eseguita entro 31 dicembredel terzo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento(modalità ante 2020 in esaurimento dopo l'avvento dell'accertamentoesecutivo).Invece, per tutte le cartelle è stata omessa l'esecuzione della notifica afavore dell'intestatario o dell'erede e di per sé l'omissione è un vulnusinsanabile tale da rendere nulle le cartelle.Vi è però, altra eccezione sollevata dal ricorrente di naturapregiudiziale ed assorbente.

Pur essendo[,] infatti, legittimo erede del decuius, ha rinunziato all'eredità secondo le formalità previste dall'art. 519c.c. ed ha prodotto la prova della rinunzia.

Il motivo di impugnazione èNumero registro generale 25921/2024Numero sezionale 7762/2025Numero di raccolta generale 8270/2026Data pubblicazione 02/04/2026perciò condivisibile da questa Corte che lo accoglie e per gli effetti dichiaranulle le cartelle notificate.4.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tremotivi.

Il contribuente resta intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 12 comma DPR 602/73 e 19 del Dlgs.546/92, quanto alla omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorsointroduttivo perché diretto contro estratto di ruolo, senza dimostrazione néallegazione delle situazioni integranti l’interesse qualificato richiesto dallanorma”.2.

Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 163 L. 296/06, ex art. 360 n. 3 c.p.c., quanto all’affermatadecadenza dell’azione di riscossione che non afferisce a tributi locali”.3.

Con il terzo motivo si denuncia: “Omesso esame di fatto decisivo eoggetto di discussione, ex art. 360 n 5 c.p.c., quanto all’affermatairregolarità delle notifiche delle cartelle, laddove non si è esaminata lacircostanza che diverse delle cartelle in discussione non erano interessatedalla rinuncia all’eredità, riguardando debiti diretti del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”.4.

Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli altri due.4.1. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 26283 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 665660-01, “in temadi impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, comeconvertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cuil'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutelagiurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azioneavente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversaconfigurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento dellaNumero registro generale 25921/2024Numero sezionale 7762/2025Numero di raccolta generale 8270/2026Data pubblicazione 02/04/2026decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia dellasentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specificointeresse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso iltempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche alprocesso tributario), nel grado di legittimità mediante deposito didocumentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (primadell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualoraoccorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni dilegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, DPR n. 602 del 1973,così come modificato dall'art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.Il difetto di interesse ad agire è rilevabile finanche d’ufficio in ognistato e grado del giudizio (Cass., Sez.

U, n. 24172 del 29/08/2025, inmotiv., parr. 9 ss., p. 28 ss., in part. p. 31).4.2.

Agli effetti di Sez.

U, n. 26283 del 2022, il contribuente nonallega, neppure dinanzi a questa S.C., l’esistenza di un interesse, in allora,ad impugnare l’estratto di ruolo.4.4.

Ciò determina “ex se” ed “ab origine” l’inammissibilità dell’azione,ai sensi del citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.5.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio:invero, questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell’art.382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarareinammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto la causa nonpoteva essere proposta.5.1.

Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., occorreprovvedere in ordine alle spese dell’intero processo.Numero registro generale 25921/2024Numero sezionale 7762/2025Numero di raccolta generale 8270/2026Data pubblicazione 02/04/20265.2.

Tenuto conto della sopravvenienza della novella normativa incorso di giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione integraledelle spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.MIn accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due,cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando su ricorso,dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.Compensa tra le parti le spese relative a tutti i gradi di giudizio.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro-intimato-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 3081/2024 depositata il 08/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25921/2024Numero sezionale 7762/2025Numero di raccolta generale 8270/2026Data pubblicazione 02/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un estratto di ruoloconcernente ventisei cartelle, lamentando la inesistenza del titoloesecutivo per omessa notifica delle cartelle; la prescrizione della pretesatributaria, la decadenza per tardiva formazione dei ruoli, la loro omessasottoscrizione, la mancata notifica dell’avviso bonario, l’omessaindicazione del responsabile del procedimento e del metodo di calcolodegli interessi.2. L’adita CTP di Latina, nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate edell’agente della riscossione, dichiarava inammissibile il ricorso con lasentenza n. 28/2021 sul presupposto della rituale notifica delle cartelle.3. Il contribuente proponeva appello, accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio,con la sentenza in epigrafe, osservando:Per tutte le cartelle di pagamento notificate l'Ufficio è decaduto daldiritto di riscossione per inosservanza del termine contemplato dal co. 163art. 1 L. Legge 296/2006 (finanziaria 2007), ossia la notifica dicartelle/ingiunzioni di pagamento deve essere eseguita entro 31 dicembredel terzo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento(modalità ante 2020 in esaurimento dopo l'avvento dell'accertamentoesecutivo).Invece, per tutte le cartelle è stata omessa l'esecuzione della notifica afavore dell'intestatario o dell'erede e di per sé l'omissione è un vulnusinsanabile tale da rendere nulle le cartelle.Vi è però, altra eccezione sollevata dal ricorrente di naturapregiudiziale ed assorbente. Pur essendo[,] infatti, legittimo erede del decuius, ha rinunziato all'eredità secondo le formalità previste dall'art. 519c.c. ed ha prodotto la prova della rinunzia. Il motivo di impugnazione èNumero registro generale 25921/2024Numero sezionale 7762/2025Numero di raccolta generale 8270/2026Data pubblicazione 02/04/2026perciò condivisibile da questa Corte che lo accoglie e per gli effetti dichiaranulle le cartelle notificate.4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tremotivi. Il contribuente resta intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 12 comma DPR 602/73 e 19 del Dlgs.546/92, quanto alla omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorsointroduttivo perché diretto contro estratto di ruolo, senza dimostrazione néallegazione delle situazioni integranti l’interesse qualificato richiesto dallanorma”.2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 163 L. 296/06, ex art. 360 n. 3 c.p.c., quanto all’affermatadecadenza dell’azione di riscossione che non afferisce a tributi locali”.3. Con il terzo motivo si denuncia: “Omesso esame di fatto decisivo eoggetto di discussione, ex art. 360 n 5 c.p.c., quanto all’affermatairregolarità delle notifiche delle cartelle, laddove non si è esaminata lacircostanza che diverse delle cartelle in discussione non erano interessatedalla rinuncia all’eredità, riguardando debiti diretti del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”.4. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli altri due.4.1. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 26283 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 665660-01, “in temadi impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, comeconvertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cuil'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutelagiurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azioneavente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversaconfigurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento dellaNumero registro generale 25921/2024Numero sezionale 7762/2025Numero di raccolta generale 8270/2026Data pubblicazione 02/04/2026decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia dellasentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specificointeresse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso iltempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche alprocesso tributario), nel grado di legittimità mediante deposito didocumentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (primadell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualoraoccorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni dilegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, DPR n. 602 del 1973,così come modificato dall'art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.Il difetto di interesse ad agire è rilevabile finanche d’ufficio in ognistato e grado del giudizio (Cass., Sez. U, n. 24172 del 29/08/2025, inmotiv., parr. 9 ss., p. 28 ss., in part. p. 31).4.2. Agli effetti di Sez. U, n. 26283 del 2022, il contribuente nonallega, neppure dinanzi a questa S.C., l’esistenza di un interesse, in allora,ad impugnare l’estratto di ruolo.4.4. Ciò determina “ex se” ed “ab origine” l’inammissibilità dell’azione,ai sensi del citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.5. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio:invero, questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell’art.382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarareinammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto la causa nonpoteva essere proposta.5.1. Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., occorreprovvedere in ordine alle spese dell’intero processo.Numero registro generale 25921/2024Numero sezionale 7762/2025Numero di raccolta generale 8270/2026Data pubblicazione 02/04/20265.2. Tenuto conto della sopravvenienza della novella normativa incorso di giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione integraledelle spese di tutti i gradi di giudizio. P.Q.MIn accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due,cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando su ricorso,dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.Compensa tra le parti le spese relative a tutti i gradi di giudizio.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente
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