CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 1981
Cassazione n. 31206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 4993/26De Leo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a mesi dieci di reclusione; che il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi e generici la violazione di legge e il vizio di motivazione, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in punto di responsabilità, l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice e che, quanto alla pena, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VI! 13 A d 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] 2 Dott.ssa Kat( V ente