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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30992/2026

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sta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con richiesta di rimessione ex art. 46 cod. proc. pen., inviata al Tribunale di Avezzano dal proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata, [OSCURATO:PERSONA] formula istanza di rimessione del processo.

Deduce il richiedente che non vi sono le condizioni per un giudizio imparziale e sereno essendo evidente una volontà punitiva che trascende la ricerca della verità processuale.

2. La richiesta è inammissibile sotto vari concorrenti profili, ciascuno dei quali idoneo ex se a sorreggere la decisione.

3. Anzitutto dagli atti trasmessi dal Tribunale di Avezzano risulta che la richiesta di rimessione è stata inviata dall'imputato personalmente attraverso un mezzo non previsto dalla legge.

Il codice di rito non permette all'imputato personalmente di depositare atti presso gli uffici o di trasmetterli alle altre parti utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (cfr. Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272741 — 01 pronunciata prima della novella del 2022, novella che, però, non ha introdotto modifiche sul punto).

Anche dopo le novità di cui al d.

Igs. n. 150 del 2022, l'invio con modalità telematiche, nell'interesse delle parti private, è previsto soltanto se eseguito dal difensore.

Allo stesso modo non vi è alcuna norma che abiliti la parte privata a eseguire notificazioni utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica.

Secondo quanto stabilisce l'art. 152 cod. proc. pen. le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche purché detta notificazione sia eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Inoltre, in forza dell'art. l'art. 56-bis disp. att. cod. proc. pen., la notificazione mediante modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

4. In secondo luogo non risulta che l'istante abbia notificato l'istanza di rinnessione a tutte le parti del processo come prescritto a pena di inammissibilitàdall'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen.: non vi è prova della notifica dell'istanza né al Pubblico ministero né alla parte civile.

5. In ogni caso la richiesta è inammissibile per manifesta infondatezza.

5.1. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha compiutamente - e con indirizzo del tutto consolidato - delineato i caratteri della rimessione: l'istituto può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269; conf. ex plurimis, Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010): infatti, con la disciplina della rimessione del processo, istituto di carattere assolutamente eccezionale, il legislatore ha inteso apprestare un rimedio allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l'ulteriore limite che tali situazioni siano "non altrimenti eliminabili", vale a dire non possano essere superate mediante l'adozione di speciali accorgimenti e cautele idonee a impedire l'insorgere di tumulti o la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento per i casi di possibile alterazione del corso normale della giustizia, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione del giudice (Sez. 1, n. 740 del 07/02/1995 Sgarbi, Rv. 200762; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 3665 del 19/06/1995, dep.

Gatta, Rv. 203414; Sez. 1, n. 634 del 30/01/1996, Tetamo, Rv. 204502); di conseguenza non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 1, n. 1952 del 10/03/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208880).

Come hanno puntualizzato le Sezioni unite, i motivi di legittimo sospetto sono configurabili «quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito» (Sez.

U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi).

Nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla 2dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004, dep. 2005, Gibilisco; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004 Mingari): a venire in rilievo ai fini dell'integrazione del presupposto della rimessione, dunque, è, in particolare, il pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 268531).

Il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità delinea univocamente un profilo essenziale dell'istituto della rimessione: la "non eliminabilità altrimenti" della situazione da valutare in termini di presupposto ex art. 45 cod. proc. pen., la conseguenziale alternatività - pur nella comune preordinazione alla salvaguardia dell'imparzialità del giudice tra astensione/ricusazione, da un lato, e, dall'altro, rimessione; la configurazione del presupposto di quest'ultima in termini di pericolo concreto per la non imparzialità - non già di singoli giudici, ma - dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito.

5.2. Nella specie l'istante denuncia ipotetici e indimostrati vizi procedimentali che esulano delle ipotesi di rimessione.

6. La richiesta di rimessione deve essere dichiarata inammissibile e il richiedente, versando in colpa, deve essere condannato al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma, ritenuta equa, di euro 3.000,00.

L'istante non può essere condannato al pagamento delle spese processuali (Sez.

U, n. 37825 del 10/07/2025, Rv. 288733 — 01).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con richiesta di rimessione ex art. 46 cod. proc. pen., inviata al Tribunale di Avezzano dal proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata, [OSCURATO:PERSONA] formula istanza di rimessione del processo. Deduce il richiedente che non vi sono le condizioni per un giudizio imparziale e sereno essendo evidente una volontà punitiva che trascende la ricerca della verità processuale. 2. La richiesta è inammissibile sotto vari concorrenti profili, ciascuno dei quali idoneo ex se a sorreggere la decisione. 3. Anzitutto dagli atti trasmessi dal Tribunale di Avezzano risulta che la richiesta di rimessione è stata inviata dall'imputato personalmente attraverso un mezzo non previsto dalla legge. Il codice di rito non permette all'imputato personalmente di depositare atti presso gli uffici o di trasmetterli alle altre parti utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (cfr. Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272741 — 01 pronunciata prima della novella del 2022, novella che, però, non ha introdotto modifiche sul punto). Anche dopo le novità di cui al d. Igs. n. 150 del 2022, l'invio con modalità telematiche, nell'interesse delle parti private, è previsto soltanto se eseguito dal difensore. Allo stesso modo non vi è alcuna norma che abiliti la parte privata a eseguire notificazioni utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica. Secondo quanto stabilisce l'art. 152 cod. proc. pen. le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche purché detta notificazione sia eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Inoltre, in forza dell'art. l'art. 56-bis disp. att. cod. proc. pen., la notificazione mediante modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi. 4. In secondo luogo non risulta che l'istante abbia notificato l'istanza di rinnessione a tutte le parti del processo come prescritto a pena di inammissibilitàdall'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen.: non vi è prova della notifica dell'istanza né al Pubblico ministero né alla parte civile. 5. In ogni caso la richiesta è inammissibile per manifesta infondatezza. 5.1. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha compiutamente - e con indirizzo del tutto consolidato - delineato i caratteri della rimessione: l'istituto può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269; conf. ex plurimis, Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010): infatti, con la disciplina della rimessione del processo, istituto di carattere assolutamente eccezionale, il legislatore ha inteso apprestare un rimedio allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l'ulteriore limite che tali situazioni siano "non altrimenti eliminabili", vale a dire non possano essere superate mediante l'adozione di speciali accorgimenti e cautele idonee a impedire l'insorgere di tumulti o la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento per i casi di possibile alterazione del corso normale della giustizia, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione del giudice (Sez. 1, n. 740 del 07/02/1995 Sgarbi, Rv. 200762; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 3665 del 19/06/1995, dep. Gatta, Rv. 203414; Sez. 1, n. 634 del 30/01/1996, Tetamo, Rv. 204502); di conseguenza non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 1, n. 1952 del 10/03/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208880). Come hanno puntualizzato le Sezioni unite, i motivi di legittimo sospetto sono configurabili «quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito» (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi). Nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla 2dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004, dep. 2005, Gibilisco; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004 Mingari): a venire in rilievo ai fini dell'integrazione del presupposto della rimessione, dunque, è, in particolare, il pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 268531). Il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità delinea univocamente un profilo essenziale dell'istituto della rimessione: la "non eliminabilità altrimenti" della situazione da valutare in termini di presupposto ex art. 45 cod. proc. pen., la conseguenziale alternatività - pur nella comune preordinazione alla salvaguardia dell'imparzialità del giudice tra astensione/ricusazione, da un lato, e, dall'altro, rimessione; la configurazione del presupposto di quest'ultima in termini di pericolo concreto per la non imparzialità - non già di singoli giudici, ma - dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito. 5.2. Nella specie l'istante denuncia ipotetici e indimostrati vizi procedimentali che esulano delle ipotesi di rimessione. 6. La richiesta di rimessione deve essere dichiarata inammissibile e il richiedente, versando in colpa, deve essere condannato al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma, ritenuta equa, di euro 3.000,00. L'istante non può essere condannato al pagamento delle spese processuali (Sez. U, n. 37825 del 10/07/2025, Rv. 288733 — 01). P.Q.M
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