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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2017

Cassazione n. 03057/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29495 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Da C.M.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv.to Prof. [OSCURATO:PERSONA], dal Prof.

Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] sul consumo di gasolio- Agevolazione-punto 11 Tabella A del TUA [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori: marcomiccines@[OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL];simoneginanneschi@pec.o rdineavvocatifirenze.it; -ricorrente- Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 340/07/19 depositata in data 28 febbraio 2019, non notificata.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -C.M.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore,avverso la sentenza n. 131/01/2017 della Commissione Tributaria provinciale di Arezzo che aveva rigettato il ricorso della suddetta società avverso l’avviso di pagamento n.

A27909/2014 con il quale l’Ufficio delle Dogane aveva recuperato i rimborsi che si assumevano illegittimamente percepiti dalla contribuente a titolo di accise sul gasolio, per gli anni 2009-2014, per avere usufruito dell’agevolazione ai sensi del punto 11 della Tabella A del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) in mancanza dei requisiti di legge; - la CTR , in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che:1) era infondata l’eccezione di prescrizione di cui all’art. 15 del TUA, in quanto trattandosi di “condotta omissiva” rappresentata dalla violazione di un obbligo di condotta (qual era quello di non avere svolto la C.M.E. l’attività di produttore o autoproduttore di energia elettrica e di non avere sopportato concretamente l’accisa ai fini del legittimo godimento dell’agevolazione) il termine prescrizionale era slittato in avanti con coincidenza del dies a quocon la scoperta del fatto omissivo illecito; 2) la C.M.E. non aveva titolo per godere dell’agevolazione in questione non potendo essere considerata autoproduttore di energia atteso il mancato impiego di quest’ultima esclusivamente per il soddisfacimento di proprie esigenze produttive né tantomeno produttore di energia considerata la fornitura dei gruppi elettrogeni ad altri soggetti che producevano l’energia necessaria allo svolgimento delle loro attività assumendone per intero la gestione a proprio rischio; 3) erano assorbiti i motivi incentrati sulla traslazione dell’onere tributario in capo ai committenti e sul riconoscimento dell’agevolazione quanto meno per il gasolio direttamente acquistato da CME; 4) era, altresì, infondata la doglianza concernente la violazione del principio del legittimo affidamento per non avere l’Amministrazione contestato per circa dieci anni il comportamento fiscale della contribuente, non essendo provato che l’Ufficio avesse già la disponibilità del quadro probatorio fornito dalla indagine dalla quale erano scaturiti gli avvisi di accertamento; -l’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso; Considerato che -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge; P.Q.

M. La Corte sospende il giudizio fino alla data del 10 luglio 2023 ex art. 1, comma 197, della legge n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29495 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Da C.M.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv.to Prof. [OSCURATO:PERSONA], dal Prof. Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] sul consumo di gasolio- Agevolazione-punto 11 Tabella A del TUA [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori: marcomiccines@[OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL];simoneginanneschi@pec.o rdineavvocatifirenze.it; -ricorrente- Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 340/07/19 depositata in data 28 febbraio 2019, non notificata. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -C.M.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore,avverso la sentenza n. 131/01/2017 della Commissione Tributaria provinciale di Arezzo che aveva rigettato il ricorso della suddetta società avverso l’avviso di pagamento n. A27909/2014 con il quale l’Ufficio delle Dogane aveva recuperato i rimborsi che si assumevano illegittimamente percepiti dalla contribuente a titolo di accise sul gasolio, per gli anni 2009-2014, per avere usufruito dell’agevolazione ai sensi del punto 11 della Tabella A del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) in mancanza dei requisiti di legge; - la CTR , in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che:1) era infondata l’eccezione di prescrizione di cui all’art. 15 del TUA, in quanto trattandosi di “condotta omissiva” rappresentata dalla violazione di un obbligo di condotta (qual era quello di non avere svolto la C.M.E. l’attività di produttore o autoproduttore di energia elettrica e di non avere sopportato concretamente l’accisa ai fini del legittimo godimento dell’agevolazione) il termine prescrizionale era slittato in avanti con coincidenza del dies a quocon la scoperta del fatto omissivo illecito; 2) la C.M.E. non aveva titolo per godere dell’agevolazione in questione non potendo essere considerata autoproduttore di energia atteso il mancato impiego di quest’ultima esclusivamente per il soddisfacimento di proprie esigenze produttive né tantomeno produttore di energia considerata la fornitura dei gruppi elettrogeni ad altri soggetti che producevano l’energia necessaria allo svolgimento delle loro attività assumendone per intero la gestione a proprio rischio; 3) erano assorbiti i motivi incentrati sulla traslazione dell’onere tributario in capo ai committenti e sul riconoscimento dell’agevolazione quanto meno per il gasolio direttamente acquistato da CME; 4) era, altresì, infondata la doglianza concernente la violazione del principio del legittimo affidamento per non avere l’Amministrazione contestato per circa dieci anni il comportamento fiscale della contribuente, non essendo provato che l’Ufficio avesse già la disponibilità del quadro probatorio fornito dalla indagine dalla quale erano scaturiti gli avvisi di accertamento; -l’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso; Considerato che -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il giudizio fino alla data del 10 luglio 2023 ex art. 1, comma 197, della legge n
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