CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00924/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
antiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza delTribunale di Verona del 10/05/2022, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX inordine ai delitti di cui agli articoli 572 e 609-bis cod. pen. alla pena di anni 6 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato, tramite i suoi difensori, ha presentato due distintiricorsi per cassazione.3. Il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia è articolato in duedoglianze.Con la prima, lamenta violazione degli articoli 97, comma 4, e 108, cod. proc. pen., conriguardo alla disciplina prevista per la nomina di un difensore prontamente reperibile che haportato alla lesione del diritto di difesa.Con la seconda lamenta vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.4. Il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Verona è anch’esso articolato indue doglianze.Con la prima lamenta, al pari del collega, violazione degli articoli 97 comma 4 e 108cod. proc. pen. in relazione al diritto di difesa.Con la seconda lamenta mancanza di motivazione sulle prove a carico dell’imputato.5. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.5.1. La comune doglianza è inammissibile in quanto, per costante giurisprudenza, lamancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen., attenendoall'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore, determina una nullità generale aregime intermedio che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso percassazione, ma deve essere eccepita dal difensore presente, immediatamente dopo ilcompimento dell'atto che nega il termine. (Sez. 1, n. 16487 del 23/01/2025, Occhiuzzi, Rv.288020 - 01).Nel caso in esame, dalla piana lettura del verbale di udienza del 27 marzo 2018,emerge come il difensore abbia omesso di eccepire la nullità immediatamente dopo il suoverificarsi.I motivi di ricorso sono pertanto inammissibili.5.2. La doglianza sulle attenuanti generiche (seconda censura dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) èinammissibile.A pagina 15 la sentenza gravata condivide la motivazione dei primi giudici, che hannoritenuto ostare al riconoscimento delle circostanze atipiche le modalità delle condotte diprevaricazione fisica e sessuale, commesse anche più volte al giorno e di fronte ai figli,l’ampio lasso temporale di commissione del reato e la circostanza che la condotta siacessata non per volontà dell’imputato ma dall’abbandono della casa familiare da parte dellapersona offesa.La motivazione fa buon governo dell’orientamento di questa Corte, la quale ritiene chele attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale«concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplatespecificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod.pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piùincisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n.14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il lororiconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza dielementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.);inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di meritonon è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendosufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi allaconcessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessaconcessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice,il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente lasua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed allapersonalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessarioesaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale sisia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv 242419).Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta conil d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solostato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».5.3. Il motivo sulla responsabilità (seconda censura ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]) èinammissibile in quanto totalmente generico. A fronte di una duplice concorde motivazione dicolpevolezza, infatti, il ricorso si limita ad una generica contestazione sulla attendibilità dellapersona offesa, le cui dedotte lacune e contraddizioni non vengono neppure precisate.La doglianza manca quindi della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca.6. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.