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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 16549/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7143/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife s a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] TRENTOn. 205 /2017 , depositata il18/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/02/2023 dal consigliereREMO CAPONI. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Rove- reto [OSCURATO:PERSONA].

Egli premetteva che: (a) vi era un muro di so- stegno interamente di sua proprietà; (b) la convenuta aveva realizzato all’interno della sua proprietà una tettoia a ridosso del muro, 2di 6 – RG 7143 /2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. intonacandolo ed eseguendo una sottomurazione in cemento armato; (c) tale manufatto non rispettava la distanza dal confine di 1,5 metri prevista da una legge del 2008 della Provincia autonoma di Trento (art. 58 l.p. 1/2008, ove si rinvia a standard urbanistici adottati dalla giunta provinciale) ed era del tutto nuovo rispetto alla precedente tettoia.

L’attore domandava la demolizione del manufatto e della sottomura- zione, nonché la rimozione dell'intonaco.

La convenuta allegava che: (a) la tettoia esisteva sin dal tempo della realizzazione dell'edificio negli anni ’60 delsecolo scorso; (b) nel 2002 aveva ristrutturato l'edificio e nel 2005 il manufatto ed i muri di confine; (c) il manufatto era semplice pertinenza dell’edificio principale.

Costei chiedeva, quindi, il rigetto delle domande e, in ipotesi di accertamento della violazione, l’accerta- mento dell’acquisto per usucapione del diritto di servitù di mantenere la costruzione a distanza inferiore alla legale.

In primo grado, nel 2015, la convenuta era condannata alla riduzione in pristino, a mezzo di arretramento, secondo le indicazioni della c.t.u.

In secondo grado, dopo un’integrazione degli accertamenti tecnici, l’ap- pello della convenuta è integralmente rigettato sulla base delle se- guenti ragioni.

In primo luogo, è confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù, per difetto di prova che la tettoia, e quindi il diritto di mantenere detto manufatto a di- stanza illegale, fosse stata realizzata almeno venti anni prima dell'in- staurazione del processo.

In secondo luogo, circa l’applicazione dell'art. 12 all. 2 ex art. 58 l.p. 1/2008, la Corte muovedall’accertamento che la tettoia è stata realizzata negli anni 2005-2006, ma fa salva l’appli- cazione della normativa sopravvenuta più favorevole al costruttore.

In seguito al supplemento di consulenza tecnica, la Corte accerta poi che sia il muro di sostegno dell’attore sia la tettoia della convenuta sono costruzioni.

Esclude che la tettoia sia costruita in appoggio o in 3di 6 – RG 7143 /2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. aderenza al muro.

Osserva che il rispetto delle distanze non viene meno quando, a causa del dislivello fra i fondi, la costruzione edificata nell'area meno elevata non raggiunga il livello del fondo più elevato .

Esclude il criterio della prevenzione poiché la tettoia è posteriore al muro di sostegno.

Sulla scorta di questi elementi, la Corte accerta che, in applicazione della normativa urbanistica - integrativa dell’art. 873 c.c. - vigente al momento della realizzazione della tettoia, la tettoia avrebbe dovuto essere collocata alla distanza di 10 metri dagli edifici e di 5 metri dal confine.

Ne segue l’applicazione al caso di specie dell'art. 12 all. 2 ex art. 58 l.p. 1/2008, che -nel prevedere la distanza minima di 1,5 metri -è più favorevole al costruttore (sentenza, p. 12 - 17) .

Ricorre in cassazione l’originaria convenuta con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’attore. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia motivato in modo contraddittorio l’applicazione della disciplina legisla- tiva al caso di specie (si deduce ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2087 c.c.).

Con il secondo motivo si de- nuncia contraddittorietà e/o illogicità della motivazione con riferimento alle conclusioni della c.t.u. ( si deduceex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. viola- zione degli artt. 112 e 115 c.p.c.).

2. –I due motivi sono da esaminare congiuntamente e da dichiarare inammissibili.

Infatti, in ogni passaggio in cui si articola la loro esposi- zione si censural’omesso esame circa fatti decisivi che si riflette in vizio di motivazione.

Infatti, ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter co. 5 c.p.c. - applicabile, ai sensi dell’art. 54 co. 2 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con 4di 6 – RG 7143 /2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal 12/09/2012 - la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo relativo all’omesso circa fatti decisivi sia dichiarato inammissibile, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della pronuncia di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, nonostante che il dispositivo della sentenza di secondo grado sia di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado (cfr. Cass. 7724/2022).

La parte ricorrente non si è avveduta di essere gravata da tale onere.

A ciò si aggiungono concorrenti profili d’inammissibilità come la cir- costanza che le norme di diritto richiamate nella rubrica dei due motivi non sono congruenti con l’esposizione di questi ultimi; come la men- zione relativa all’abrogazione dell’art. 58 l.p. 1/2008 ad opera della l.p. 15/2015, senza indicare se equando ciò è stato oggetto di discussione in appello né argomentare alcunché di specifico da tale abrogazione con riferimento ai profili di doglianza; come il tentativo di sovrapporre il proprio apprezzamento di parte rispetto a quello congruamente mo- tivato della corte di merito su tutti i profili rilevanti in causa, a partire dalla qualificazione della tettoia come costruzione, passando per la va- lutazione circa il carattere più favorevole della normativa sopravvenuta e per l’esame delle risultanze del supplemento di c.t.u. disposto in ap- pello.

In particolare, con riferimento all’allegata abrogazione dell’art. 58 l.p. 1/2008 ad opera della l.p. 15/2015, si aggiungonole osservazioni seguenti.[OSCURATO:PERSONA] di Trento ha competenza legislativa primaria in materia di urbanistica, sul fondamento dell’art. 116 Cost. e dello Sta- tuto speciale del Trentino-[OSCURATO:PERSONA].

L’art. 58 l.p. 1/2008 affida (va) alla Giunta provinciale la determinazione degli standard urbanistici (densità edilizia, altezza, distanza tra gli edifici, ecc.).

A ciò la Giunta 5di 6 – RG 7143 /2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. provinciale ha provveduto con delibera n. 2023 del 3/9/2010, il cui allegato n. 2 prevede (all’art. 12, punto 3) la disposizione applicata dalla Corte territoriale nel caso di specie.

L’art. 58 l.p.1/2008 è stato abrogato dall’art. 124, co. 2 l.p. 15/2015 (per il governo del territorio), che però ha previsto una disciplina transitoria, rilevante nel caso di specie.

Infatti, l’art. 121l.p. 15/2015 cit., sotto la rubrica «Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio» prevede (al secondo comma)che l e disposizioni di tale legge che, per la loro attuazione, rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o – come nel caso di specie - a deliberazioni della Giunta provinciale si applicano a decorrere dalla data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni.Inoltre, si prevede (al comma terzo) che f ino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute si applicano– oltre al le cor- rispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia n. 18- 50/Legdel 2010, di attuazione della l.p. 1/2008 - anche gli altri rego- lamenti e deliberazioni attuativi dellal.p. 1/2008, tra i quali vi è ap- punto la delibera della Giunta provinciale n. 2023 del 3/9/2010, il cui allegato n. 2 prevede l’art. 12, punto 3), applicato nel caso di specie.

Ebbene, l’art. 105, co. 4, lett. e) del nuovo regolamento urbanistico- edilizio provinciale in esecuzione della l.p.15 /2015 , adottato con de- creto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg del 2017 nel prevedere le abrogazioni, fa salvo proprio tale allegato n. 2.

In sostanza, con riferimento al parametro normativo applicato dalla Corte territoriale, cade completamente nel vuoto il richiamo compiuto dal ricorrente alla mera abrogazione dell’art.58 l.p. 1/2008.

Ne segue che la sola allegazione che la sentenza oggetto di ricorso per cassazione ha applicato una disposizionenormativa già abrogata al tempo del giudizio non integra di per sé una denuncia di violazione di 6di 6 – RG 7143 /2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.; in considerazione della pluralità degli esiti normativi cui può dare luogo l’abrogazione di una disposi- zione legislativa, il requisito di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c. dei motivi di ricorso impone al ricorrente l’onere di individuare la norma di diritto –conseguente all’abrogazione – di cui egli assume la violazione, nonché di articolare una specifica censura al riguardo.

3. - In conclusione, i due motivi sono inammissibili.

Ciò determina l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in€ 4.100, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7143/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife s a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] TRENTOn. 205 /2017 , depositata il18/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/02/2023 dal consigliereREMO CAPONI. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Rove- reto [OSCURATO:PERSONA]. Egli premetteva che: (a) vi era un muro di so- stegno interamente di sua proprietà; (b) la convenuta aveva realizzato all’interno della sua proprietà una tettoia a ridosso del muro, 2di 6 – RG 7143 /2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. intonacandolo ed eseguendo una sottomurazione in cemento armato; (c) tale manufatto non rispettava la distanza dal confine di 1,5 metri prevista da una legge del 2008 della Provincia autonoma di Trento (art. 58 l.p. 1/2008, ove si rinvia a standard urbanistici adottati dalla giunta provinciale) ed era del tutto nuovo rispetto alla precedente tettoia. L’attore domandava la demolizione del manufatto e della sottomura- zione, nonché la rimozione dell'intonaco. La convenuta allegava che: (a) la tettoia esisteva sin dal tempo della realizzazione dell'edificio negli anni ’60 delsecolo scorso; (b) nel 2002 aveva ristrutturato l'edificio e nel 2005 il manufatto ed i muri di confine; (c) il manufatto era semplice pertinenza dell’edificio principale. Costei chiedeva, quindi, il rigetto delle domande e, in ipotesi di accertamento della violazione, l’accerta- mento dell’acquisto per usucapione del diritto di servitù di mantenere la costruzione a distanza inferiore alla legale. In primo grado, nel 2015, la convenuta era condannata alla riduzione in pristino, a mezzo di arretramento, secondo le indicazioni della c.t.u. In secondo grado, dopo un’integrazione degli accertamenti tecnici, l’ap- pello della convenuta è integralmente rigettato sulla base delle se- guenti ragioni. In primo luogo, è confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù, per difetto di prova che la tettoia, e quindi il diritto di mantenere detto manufatto a di- stanza illegale, fosse stata realizzata almeno venti anni prima dell'in- staurazione del processo. In secondo luogo, circa l’applicazione dell'art. 12 all. 2 ex art. 58 l.p. 1/2008, la Corte muovedall’accertamento che la tettoia è stata realizzata negli anni 2005-2006, ma fa salva l’appli- cazione della normativa sopravvenuta più favorevole al costruttore. In seguito al supplemento di consulenza tecnica, la Corte accerta poi che sia il muro di sostegno dell’attore sia la tettoia della convenuta sono costruzioni. Esclude che la tettoia sia costruita in appoggio o in 3di 6 – RG 7143 /2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. aderenza al muro. Osserva che il rispetto delle distanze non viene meno quando, a causa del dislivello fra i fondi, la costruzione edificata nell'area meno elevata non raggiunga il livello del fondo più elevato . Esclude il criterio della prevenzione poiché la tettoia è posteriore al muro di sostegno. Sulla scorta di questi elementi, la Corte accerta che, in applicazione della normativa urbanistica - integrativa dell’art. 873 c.c. - vigente al momento della realizzazione della tettoia, la tettoia avrebbe dovuto essere collocata alla distanza di 10 metri dagli edifici e di 5 metri dal confine. Ne segue l’applicazione al caso di specie dell'art. 12 all. 2 ex art. 58 l.p. 1/2008, che -nel prevedere la distanza minima di 1,5 metri -è più favorevole al costruttore (sentenza, p. 12 - 17) . Ricorre in cassazione l’originaria convenuta con due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’attore. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia motivato in modo contraddittorio l’applicazione della disciplina legisla- tiva al caso di specie (si deduce ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2087 c.c.). Con il secondo motivo si de- nuncia contraddittorietà e/o illogicità della motivazione con riferimento alle conclusioni della c.t.u. ( si deduceex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. viola- zione degli artt. 112 e 115 c.p.c.). 2. –I due motivi sono da esaminare congiuntamente e da dichiarare inammissibili. Infatti, in ogni passaggio in cui si articola la loro esposi- zione si censural’omesso esame circa fatti decisivi che si riflette in vizio di motivazione. Infatti, ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter co. 5 c.p.c. - applicabile, ai sensi dell’art. 54 co. 2 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con 4di 6 – RG 7143 /2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal 12/09/2012 - la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo relativo all’omesso circa fatti decisivi sia dichiarato inammissibile, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della pronuncia di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, nonostante che il dispositivo della sentenza di secondo grado sia di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado (cfr. Cass. 7724/2022). La parte ricorrente non si è avveduta di essere gravata da tale onere. A ciò si aggiungono concorrenti profili d’inammissibilità come la cir- costanza che le norme di diritto richiamate nella rubrica dei due motivi non sono congruenti con l’esposizione di questi ultimi; come la men- zione relativa all’abrogazione dell’art. 58 l.p. 1/2008 ad opera della l.p. 15/2015, senza indicare se equando ciò è stato oggetto di discussione in appello né argomentare alcunché di specifico da tale abrogazione con riferimento ai profili di doglianza; come il tentativo di sovrapporre il proprio apprezzamento di parte rispetto a quello congruamente mo- tivato della corte di merito su tutti i profili rilevanti in causa, a partire dalla qualificazione della tettoia come costruzione, passando per la va- lutazione circa il carattere più favorevole della normativa sopravvenuta e per l’esame delle risultanze del supplemento di c.t.u. disposto in ap- pello. In particolare, con riferimento all’allegata abrogazione dell’art. 58 l.p. 1/2008 ad opera della l.p. 15/2015, si aggiungonole osservazioni seguenti.[OSCURATO:PERSONA] di Trento ha competenza legislativa primaria in materia di urbanistica, sul fondamento dell’art. 116 Cost. e dello Sta- tuto speciale del Trentino-[OSCURATO:PERSONA]. L’art. 58 l.p. 1/2008 affida (va) alla Giunta provinciale la determinazione degli standard urbanistici (densità edilizia, altezza, distanza tra gli edifici, ecc.). A ciò la Giunta 5di 6 – RG 7143 /2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. provinciale ha provveduto con delibera n. 2023 del 3/9/2010, il cui allegato n. 2 prevede (all’art. 12, punto 3) la disposizione applicata dalla Corte territoriale nel caso di specie. L’art. 58 l.p.1/2008 è stato abrogato dall’art. 124, co. 2 l.p. 15/2015 (per il governo del territorio), che però ha previsto una disciplina transitoria, rilevante nel caso di specie. Infatti, l’art. 121l.p. 15/2015 cit., sotto la rubrica «Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio» prevede (al secondo comma)che l e disposizioni di tale legge che, per la loro attuazione, rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o – come nel caso di specie - a deliberazioni della Giunta provinciale si applicano a decorrere dalla data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni.Inoltre, si prevede (al comma terzo) che f ino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute si applicano– oltre al le cor- rispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia n. 18- 50/Legdel 2010, di attuazione della l.p. 1/2008 - anche gli altri rego- lamenti e deliberazioni attuativi dellal.p. 1/2008, tra i quali vi è ap- punto la delibera della Giunta provinciale n. 2023 del 3/9/2010, il cui allegato n. 2 prevede l’art. 12, punto 3), applicato nel caso di specie. Ebbene, l’art. 105, co. 4, lett. e) del nuovo regolamento urbanistico- edilizio provinciale in esecuzione della l.p.15 /2015 , adottato con de- creto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg del 2017 nel prevedere le abrogazioni, fa salvo proprio tale allegato n. 2. In sostanza, con riferimento al parametro normativo applicato dalla Corte territoriale, cade completamente nel vuoto il richiamo compiuto dal ricorrente alla mera abrogazione dell’art.58 l.p. 1/2008. Ne segue che la sola allegazione che la sentenza oggetto di ricorso per cassazione ha applicato una disposizionenormativa già abrogata al tempo del giudizio non integra di per sé una denuncia di violazione di 6di 6 – RG 7143 /2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.; in considerazione della pluralità degli esiti normativi cui può dare luogo l’abrogazione di una disposi- zione legislativa, il requisito di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c. dei motivi di ricorso impone al ricorrente l’onere di individuare la norma di diritto –conseguente all’abrogazione – di cui egli assume la violazione, nonché di articolare una specifica censura al riguardo. 3. - In conclusione, i due motivi sono inammissibili. Ciò determina l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in€ 4.100, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. S
Sentenza Cassazione n. 16549/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris