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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10238/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QVUPO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 062FT2A) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi; Rilevato che essi si dirigono avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risultano proposti per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QVUPO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 062FT2A) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi; Rilevato che essi si dirigono avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risultano proposti per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 10238/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris