CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07692/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di violazione dei sigilli, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3, sull'apposizione al veicolo dei sigilli, e pag. 4, sulla violazione dell'obbligo di custodia in capo al ricorrente), e che si sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] abetta