CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 2021
Cassazione n. 01625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5204-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5127/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, resa nel contraddittorio fra l'appellante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e :[OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], contumaci gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; che il ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale ereddi [OSCURATO:PERSONA]; che hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che le altre parti sono rimaste intimate; che è intervenuto atto di rinuncia depositato il 4 dicembre 2021 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 10 giugno 2019; che la rinuncia, tempestivamente depositata prima della data dell'adunanza camerale (Cass., S.U., n. 28182/2020), non è notificata alle controparti; ciò rende applicabile il seguente principio: La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. n. 12743/2016; n. 13923/2016); che le controparti non hanno manifestato la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull'oggetto del contendere (Cass. n. 2259/2013); che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con onere delle spese a carico delle rinuncianti (si ricorda che l'onere delle spese è così regolato anche nel caso in cui la rinuncia, di cui la controparte Ric. 2017 n. 05204 sez. 52 - ud. 10-12-2021 -2- abbia avuto conoscenza, non l'abbia accettata: Cass., S.U. n. 34429/2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrentí, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100 ,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]