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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27234/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul conflitto negativo di competenza sollevato da: Corte di appello di Lecce nei confronti del Tribunale di Brindisi nel procedimento a caricodi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti uditala relazione del Consigliere, B. Calaselice lette l e richieste scrit te del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Patarnello, che ha concluso chiedendo che venga riconosciuta la competenza della Corte di appello di Lecce. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza della Corte di appello di Lecce è stato sollevato conflitto negativo di competenza a fronte del provvedimento del Tribunale di Brindisi, del 6 marzo 2025, con il quale gli atti del procedimento n. 585/15 r.g.n.r. erano stati trasmessi, per quanto di competenza , alla indicata Corte d’appello, onde provvedere sull’istanza proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA] di reato del Tribunale di Brindisi, relativamente alle sorti del reperto costituito da tre scocche di autovetture, custodite presso deposito giudiziale, beni per i quali gli aventi diritto alla restituzione avevano rinunciato al ritiro.

L’ordinanza indicata ha premesso che, nell’ambito del procedimento penale indicato, definito con sentenza del Tribunale di Brindisi del 14 ottobre 20 20 , riformata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 31 marzo 20 23 , divenuta definitiva il 23 febbraio 20 24 , il primo G iudice aveva disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto (identificati nel verbale di sequestro) delle scocche di vetture “cannibalizzate” in sequestro.

Si è precisato che tali beni, custoditi presso una depositeria giudiziale, non erano stati ritirat i dagli aventi diritto, i quali , anzi, avevano espressamente rifiutato e rinunciato al ritiro(cfr. comunicazione dei Carabinieri della Stazione di Pezze di Greco) e che l’[OSCURATO:PERSONA] di reato della Cancelleria del Tribunale di Brindisi aveva sottoposto al Tribunale la questione , onde provvedere sulla destinazione del reperto.

Emerge dal provvedimento del 6marzo 2025 che il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere, ritenendo trattarsi di incidente di esecuzione, declinando la propria competenza in favore della Corte di appello di Lecce quale giudice dell’esecuzione, alla quale gli atti sono stati trasmessi.

La Corte d’appello, nell’ordinanza con la quale è stato sollevato conflitto, ha declinato la propria competenza reputando che non si tratta di questione di competenza del giudice dell’esecuzione, atteso che il provvedimento di dissequestro era stato già disposto dal medesimo Tribunale,con la sentenza di primo grado del 14 ottobre 20 20, sebbene nessuno avesse mai ritirato le scocche e il dissequestro non fosse mai stato eseguito.

Si richiama la disciplinaprevista dall’art. 151 d.

P. R . n. 115 del 20 02 e 263 cod. proc. pen., nonché quale precedente indicato come in termini, la mas sima Rv. 274388, confermatada Sez. 1, n. 10954 del 5 febbraio 20 25.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M .

Patarnello, h a conclu so con requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, chiedendo affermarsi la competenza della Corte di appello di Lecce. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che sussiste il conflitto ai sensi dell’art. 28 , comma 2 , cod. proc. pen., perché entrambe le autorità investite dall ’Ufficio circa l a sorte d i reperti non restituiti,hanno declinato la propria competenza a provvedere, così generandosi uno stallo che può essere superato soltanto con l’intervento di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc.

S., Rv. 272290).

2. La competenza appartiene alTribunale di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto sui reperti , con sentenza del 14 ottobre 2020, disponendo il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto delle scocche in questione, pronuncia divenuta definitiva a seguito al passaggio in giudicato, anche per quanto concerne la disposta restituzione.

2.1. Nel caso in valutazione, è pur vero, come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalenella requisitoria scritta, che non si tratta di beni confiscati in via definitiva, come avvenuto nei casi dei precedenti menzionati dalla Corte d’appello di Lecceche ha sollevato il conflitto.

Tuttavia, si deve rilevare che non esistono beni sequestrati passibili del procedimento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., in relazione dall'art. 263 dello stesso codice.

Èincontestato, infatti, che le scocche in questione sono stat e oggetto di un provvedimento (non impugnato) di dissequestro e restituzione ai legittimi proprietari, i quali, nel prosieguo,ne hanno rifiutato il ritiro.

2.2. Orbene, questa Corte ha già affermato, in caso di beni sequestrati nel corso di procedimento penale e già svincolati, senza impugnazione del provvedimento di dissequestro, che eventuali contestazioni sulla destinazione ad essi impressa, successive alla definizione del medesimo procedimento, non investono la competenza del giudice dell'esecuzione penale, a norma dell'art.676 cod. proc. pen.(ravvisando, e ventualmente , quella del giudice civile anche ai soli fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., reclamando il diritto di ottenerne il possesso: Sez. n.37612 del 04/03/2016 , Rv. 267604 – 01 ) .

Analogamente, questa Corte si è orientata escludendo una compet enza propria del giudice dell’esecuzione, in caso di confisca definitiva, salve diverse disposizioni di legge,nel senso di ravvisare la competenza a risolvere eventuali questioni riguardanti adempimenti solo esecutivi in capo al g iudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione, e non del giudice dell'esecuzione individuato ex art. 665 cod. proc. pen. ( nello stesso senso, Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, Rv. 274388 —01).

Con riferimento alprovvedimento di confisca definitiva, si è infatti osservato che le vicende relative alla distruzione delle cose confiscate, ordinata dal giudice in sentenza, o nel decreto penale, divenuti definitivi è regolata -fuori dei casi in cui soccorrano specifiche disposizioni (come l'art. 6 legge n. 152 del 1975, in materia di armi, o l'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, in materia di sostanze stupefacenti) -dall'art. 86 disp. att. cod. proc. pen.

In quella decisione, comunque, si è affermato che non è dubitabile che il giudice, autore della confisca, conservi in materia poteri d'intervento reputa ndo demandata a questo giudice la competenza a definire eventuali questioni che insorgano in tale fase, inclusa, in presenza di contestazioni, la definitiva attribuzione dell'incarico per la disposta distruzione.

Tale intervento , invero, ancorché soggettivamente riservato, per ragioni di controllo e garanzia, all'organo giurisdizionale, conserva un contenuto sostanzialmente amministrativo, essendo inidoneo a incidere su posizioni di terzi giuridicamente tutelate e non costituendo, come tale,manifestazione di giurisdizione esecutiva.

Si osserva, infine, con riferimento al caso al vaglio, che nemmeno l’art. 151 d.P.R. n. 115 del 2002nell’affidare al “ magistrato ” la competenza a provvedere alla distruzione del bene affidato alla Cancelleria,di cui l’avente diritto non ha provveduto al ritiro, investe dell ’ incombente , in modo espresso , il Giudice dell’esecuzione.

Va affermato, quindi,il seguente principio di diritto: in mancanza di diversa disposizione di legge,la competenza a provvedere sulle sorti del reperto oggetto di sentenza irrevocabi le, con la quale s e ne è disposto il dissequestro , ove la restituzione sia espressamente rifiutat a dall ’ avente diritto , non spetta al giudice dell’esecuzione ma, trattandosi di mero adempimento esecutivo,a quello c he ha provveduto alla restituzionedel be ne non oggetto di impugnazione .

3. Dunque, il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del [OSCURATO:PERSONA] al quale vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, il 6giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul conflitto negativo di competenza sollevato da: Corte di appello di Lecce nei confronti del Tribunale di Brindisi nel procedimento a caricodi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti uditala relazione del Consigliere, B. Calaselice lette l e richieste scrit te del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Patarnello, che ha concluso chiedendo che venga riconosciuta la competenza della Corte di appello di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza della Corte di appello di Lecce è stato sollevato conflitto negativo di competenza a fronte del provvedimento del Tribunale di Brindisi, del 6 marzo 2025, con il quale gli atti del procedimento n. 585/15 r.g.n.r. erano stati trasmessi, per quanto di competenza , alla indicata Corte d’appello, onde provvedere sull’istanza proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA] di reato del Tribunale di Brindisi, relativamente alle sorti del reperto costituito da tre scocche di autovetture, custodite presso deposito giudiziale, beni per i quali gli aventi diritto alla restituzione avevano rinunciato al ritiro. L’ordinanza indicata ha premesso che, nell’ambito del procedimento penale indicato, definito con sentenza del Tribunale di Brindisi del 14 ottobre 20 20 , riformata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 31 marzo 20 23 , divenuta definitiva il 23 febbraio 20 24 , il primo G iudice aveva disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto (identificati nel verbale di sequestro) delle scocche di vetture “cannibalizzate” in sequestro. Si è precisato che tali beni, custoditi presso una depositeria giudiziale, non erano stati ritirat i dagli aventi diritto, i quali , anzi, avevano espressamente rifiutato e rinunciato al ritiro(cfr. comunicazione dei Carabinieri della Stazione di Pezze di Greco) e che l’[OSCURATO:PERSONA] di reato della Cancelleria del Tribunale di Brindisi aveva sottoposto al Tribunale la questione , onde provvedere sulla destinazione del reperto. Emerge dal provvedimento del 6marzo 2025 che il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere, ritenendo trattarsi di incidente di esecuzione, declinando la propria competenza in favore della Corte di appello di Lecce quale giudice dell’esecuzione, alla quale gli atti sono stati trasmessi. La Corte d’appello, nell’ordinanza con la quale è stato sollevato conflitto, ha declinato la propria competenza reputando che non si tratta di questione di competenza del giudice dell’esecuzione, atteso che il provvedimento di dissequestro era stato già disposto dal medesimo Tribunale,con la sentenza di primo grado del 14 ottobre 20 20, sebbene nessuno avesse mai ritirato le scocche e il dissequestro non fosse mai stato eseguito. Si richiama la disciplinaprevista dall’art. 151 d. P. R . n. 115 del 20 02 e 263 cod. proc. pen., nonché quale precedente indicato come in termini, la mas sima Rv. 274388, confermatada Sez. 1, n. 10954 del 5 febbraio 20 25. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M . Patarnello, h a conclu so con requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, chiedendo affermarsi la competenza della Corte di appello di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che sussiste il conflitto ai sensi dell’art. 28 , comma 2 , cod. proc. pen., perché entrambe le autorità investite dall ’Ufficio circa l a sorte d i reperti non restituiti,hanno declinato la propria competenza a provvedere, così generandosi uno stallo che può essere superato soltanto con l’intervento di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc. S., Rv. 272290). 2. La competenza appartiene alTribunale di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto sui reperti , con sentenza del 14 ottobre 2020, disponendo il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto delle scocche in questione, pronuncia divenuta definitiva a seguito al passaggio in giudicato, anche per quanto concerne la disposta restituzione. 2.1. Nel caso in valutazione, è pur vero, come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalenella requisitoria scritta, che non si tratta di beni confiscati in via definitiva, come avvenuto nei casi dei precedenti menzionati dalla Corte d’appello di Lecceche ha sollevato il conflitto. Tuttavia, si deve rilevare che non esistono beni sequestrati passibili del procedimento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., in relazione dall'art. 263 dello stesso codice. Èincontestato, infatti, che le scocche in questione sono stat e oggetto di un provvedimento (non impugnato) di dissequestro e restituzione ai legittimi proprietari, i quali, nel prosieguo,ne hanno rifiutato il ritiro. 2.2. Orbene, questa Corte ha già affermato, in caso di beni sequestrati nel corso di procedimento penale e già svincolati, senza impugnazione del provvedimento di dissequestro, che eventuali contestazioni sulla destinazione ad essi impressa, successive alla definizione del medesimo procedimento, non investono la competenza del giudice dell'esecuzione penale, a norma dell'art.676 cod. proc. pen.(ravvisando, e ventualmente , quella del giudice civile anche ai soli fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., reclamando il diritto di ottenerne il possesso: Sez. n.37612 del 04/03/2016 , Rv. 267604 – 01 ) . Analogamente, questa Corte si è orientata escludendo una compet enza propria del giudice dell’esecuzione, in caso di confisca definitiva, salve diverse disposizioni di legge,nel senso di ravvisare la competenza a risolvere eventuali questioni riguardanti adempimenti solo esecutivi in capo al g iudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione, e non del giudice dell'esecuzione individuato ex art. 665 cod. proc. pen. ( nello stesso senso, Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, Rv. 274388 —01). Con riferimento alprovvedimento di confisca definitiva, si è infatti osservato che le vicende relative alla distruzione delle cose confiscate, ordinata dal giudice in sentenza, o nel decreto penale, divenuti definitivi è regolata -fuori dei casi in cui soccorrano specifiche disposizioni (come l'art. 6 legge n. 152 del 1975, in materia di armi, o l'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, in materia di sostanze stupefacenti) -dall'art. 86 disp. att. cod. proc. pen. In quella decisione, comunque, si è affermato che non è dubitabile che il giudice, autore della confisca, conservi in materia poteri d'intervento reputa ndo demandata a questo giudice la competenza a definire eventuali questioni che insorgano in tale fase, inclusa, in presenza di contestazioni, la definitiva attribuzione dell'incarico per la disposta distruzione. Tale intervento , invero, ancorché soggettivamente riservato, per ragioni di controllo e garanzia, all'organo giurisdizionale, conserva un contenuto sostanzialmente amministrativo, essendo inidoneo a incidere su posizioni di terzi giuridicamente tutelate e non costituendo, come tale,manifestazione di giurisdizione esecutiva. Si osserva, infine, con riferimento al caso al vaglio, che nemmeno l’art. 151 d.P.R. n. 115 del 2002nell’affidare al “ magistrato ” la competenza a provvedere alla distruzione del bene affidato alla Cancelleria,di cui l’avente diritto non ha provveduto al ritiro, investe dell ’ incombente , in modo espresso , il Giudice dell’esecuzione. Va affermato, quindi,il seguente principio di diritto: in mancanza di diversa disposizione di legge,la competenza a provvedere sulle sorti del reperto oggetto di sentenza irrevocabi le, con la quale s e ne è disposto il dissequestro , ove la restituzione sia espressamente rifiutat a dall ’ avente diritto , non spetta al giudice dell’esecuzione ma, trattandosi di mero adempimento esecutivo,a quello c he ha provveduto alla restituzionedel be ne non oggetto di impugnazione . 3. Dunque, il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del [OSCURATO:PERSONA] al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 6giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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