CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 33699/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 17/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 marzo 2026 il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 25 febbraio 2026, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 1) dell'imputazione in presenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen.2. Interpone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre ordini di motivi, di seguito riassunti in termini funzionali all'esame del ricorso, e chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. 2.1 Con primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.74 d.P.R. 309/90 e 273 cod. proc. pen. riguardo alla partecipazione associativa del ricorrente nel sodalizio dedito al narcotraffico; ritiene il ricorrente che il Tribunale del riesame abbia ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla base di un compendio probatorio essenzialmente basato su captazioni, che non offrono evidenze dirette e univoche del suo coinvolgimento nel sodalizio dedito al narcotraffico; il Tribunale desume la posizione apicale del ricorrente da elementi di contorno e da talune conversazioni, senza che alcuno di questi elementi dimostri l'effettivo esercizio di poteri direttivi all'interno del sodalizio, con particolare riferimento sia al dato captativo, sia alla circostanza che il principale collaboratore di giustizia del procedimento, [OSCURATO:PERSONA], già ritenuto pienamente credibile ed attendibile, non ha riferito alcunché in ordine al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di traffico di stupefacenti. 2.2 Con secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione al ritenuto ruolo apicale del ricorrente in seno al contestato sodalizio criminoso: il Tribunale evidenzia la capacità di imporre, anche mediante il ricorso alla violenza, le regole stabilite dal gruppo per l'attività di spaccio, nonché la natura delle relazioni intrattenute con i sodali, indicative di un effettivo e stabile inserimento nell'organigramma dell'associazione dedita al narcotraffico; in questo contesto sono state ingiustificatamente disattese le deduzioni difensive in ordine al giudicato a carico del ricorrente, condannato per il reato ex art. 416 bis cod. pen., previa esclusione del ruolo di capo ed organizzatore, precedente che il Tribunale respinge invocando l'argomento dell'autonomia dei procedimenti e la diversità dei reati. Osserva il ricorrente che il ragionamento non è condivisibile, trattandosi di condotte contestate nel medesimo arco temporale e spaziale, ed avendo il Giudice dell'udienza preliminare del procedimento precedente, analizzato e valutato la condotta del ricorrente, escludendo con certezza che egli avesse mai concretamente esercitato poteri direttivi riconoscibili e riconosciuti nell'ambito del sodalizio, in assenza di elementi che possano deporre nel senso del ruolo apicale del ricorrente, risultando la contestazione effettuata nell'ambito della medesima compagine criminale e nello stesso contesto spaziale temporale. Infine, va rilevato come, anche solamente dalla trascrizione delle conversazioni captate, i protagonisti versassero in uno stato di alterazione psicofisica al momento delle stesse (' ubriaco forte'.. 'tutto ubriaco'), circostanza che compromette radicalmente l'attendibilità di quanto riferito, che può essere 2oggetto di millanteria, esagerazione o semplicemente di una percezione distorta della realtà, indotta dall'assunzione delle sostanze, ed essendosi il Tribunale limitato ad acquisire quelle parole come se provenissero da testimoni lucidi e consapevoli, trasformandole in prova di un ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA], senza valutare il silenzio del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] quanto alla partecipazione del ricorrente al contestato sodalizio e la già intervenuta riqualificazione del ruolo apicale a quello di mero partecipe, quanto alla condanna per il reato ex 416 bis cod. pen. nel medesimo contesto spaziale temporale. 2.3 Con terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per insussistenza delle esigenze cautelari; il ricorrente si trova in espiazione di pena per condanna irrevocabile in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., con pena residua superiore a 10 anni, ed è sottoposto al regime ostativo di cui all'art. 41 bis 0.P.; l'ordinanza impugnata si limita a richiamare in astratto il principio di autonomia dei titoli cautelari, senza verificare se in concreto le esigenze cautelari poste a base della misura impugnata trovino già adeguata risposta nell'attuale regime detentivo del prevenuto; la motivazione è quindi meramente apparente: il Tribunale afferma il pericolo di recidiva senza confrontarsi con la circostanza che il ricorrente è destinato a rimanere privato della libertà per un arco temporale significativo e in un regime di massima sicurezza, il che neutralizza qualsiasi rischio di reiterazione. Il principio di autonomia dei titoli non esime il giudice dalla verifica concreta e attuale dei pericula, che devono essere valutati con riferimento alla situazione reale del soggetto al momento della decisione. 3. È stata depositata memoria ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., con la quale vengono ulteriormente illustrati e ribaditi i motivi di ricorso, allegando documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni appresso indicate. 2. La misura è relativa ad una associazione di traffico di stupefacenti, in particolare all'esistenza di attività organizzate riferibili ad un gruppo criminale operante in territorio di [OSCURATO:PERSONA], in posizione subordinata rispetto alla locale di ‘ndrangheta attiva nel medesimo territorio; il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] rendeva dichiarazioni sull'organizzazione dello spaccio nell'area di [OSCURATO:PERSONA]; è ritenuto un dichiarante attendibile perché è a conoscenza di fatti appresi in ragione della diretta conoscenza di tali dinamiche, avendo fatto parte della cosca 3fino al momento della sua collaborazione (marzo 2023); [OSCURATO:PERSONA] spiegava che il traffico di narcotici costituiva prerogativa del gruppo mafioso del territorio e in particolare di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva il monopolio della piazza di spaccio per conto della consorteria, operando sotto le direttive di [OSCURATO:PERSONA] e avvalendosi della collaborazione di molteplici soggetti nelle attività di gestione al dettaglio, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La cosca cirotana, in persona di [OSCURATO:PERSONA], acquistava il narcotico all'ingrosso (marijuana e cocaina) e lo consegnava a [OSCURATO:PERSONA], che si occupava della vendita agli spacciatori del territorio ed era autorizzato a detrarre per sé una quota per ogni grammo di stupefacente venduto in luogo della retribuzione mensile erogata dalla consorteria; [OSCURATO:PERSONA] riferiva che l'associazione era dotata di una cosiddetta "bacinella" comune, affidata nel corso del tempo a vari soggetti, i quali si occupavano di annotare la contabilità sul registro in modo da rendicontare ogni movimento ai capi della locale di 'ndrangheta; i profitti del narcotraffico erano destinati in parte agli affiliati detenuti e alle loro famiglie. 3. Occorre premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché si lamenti un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, il compito del giudice di legittimità è limitato alla verifica della sussistenza e logicità della motivazione, la cui mancanza o manifesta illogicità risultino dal testo del provvedimento impugnato. 4. Malgrado la compiutezza dell'esposizione fattuale rispetto alla associazione, il giudice dell'appello cautelare, all'esito della completa esposizione riferita, ha omesso ogni valutazione di sintesi sull'esito delle indagini svolte in relazione al ricorrente, limitandosi ad elencare elementi in base ai quali, stando a quanto in precedenza riferito, doveva ritenersi la gravità indiziaria per il delitto associativo, in posizione apicale. Manca, nel provvedimento impugnato, la parte di motivazione che costituisce la funzione essenziale attribuita al giudice di merito: la valutazione del compendio fattuale al fine di affermare, nel procedimento cautelare, la gravità indiziaria del materiale acquisito. Che questa valutazione di sintesi non possa essere attribuita al giudice di legittimità - che, è opportuno ribadirlo, è giudice della motivazione, non della decisione - costituisce un'affermazione addirittura ovvia ove si consideri che la Corte di cassazione non è legittimata a rivalutare il materiale probatorio, o indiziario, preso in considerazione dal giudice di merito, ma deve soltanto verificare la congruenza logica della valutazione compiuta dal giudice di merito.Né è consentito al giudice di legittimità operare una rilettura degli atti accogliendo una diversa ricostruzione dei fatti pur astrattamente plausibile. Naturalmente queste considerazioni vanno adattate alla natura del procedimento e alla sua complessità: nel caso in esame è necessario ricostruire le relazioni tra le persone, confrontare l'esito degli appostamenti, dei pedinamenti e delle altre operazioni di polizia svolte con il contenuto delle conversazioni intercettate, decriptare il significato di queste conversazioni, ricollegare queste conclusioni all'esito delle operazioni di polizia ed in particolare agli arresti, perquisizioni e sequestri eseguiti. Tanto più deve affermarsi questo principio quando siano ipotizzati i reati associativi, per la cui configurazione non sono sufficienti episodici rapporti criminosi, essendo necessaria anche l'esistenza di una struttura organizzativa permanente e di un accordo criminoso finalizzato alla consumazione di un numero indeterminato di reati. È quindi necessario che la gravità indiziaria si riferisca anche all'elemento soggettivo del reato associativo, consistente nella coscienza e volontà di partecipare al sodalizio criminale ricavabile dalle condotte accertate. Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez.4, n.44183 del 2/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez.6, n. 47563 del 16/10/2024, Giardina, Rv. 287343 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale, pur ripercorrendo tutte le attività investigative svolte nei confronti delle persone sottoposte alle indagini, che vengono analizzate nelle pagine 1-7 dell'ordinanza impugnata, trae le conclusioni, rispetto al ricorrente, per quanto riguarda il reato associativo, senza coordinare tra loro gli elementi fattuali accertati, e senza quindi consentire al giudice di legittimità di sindacare il correlato procedimento valutativo. Gli elementi sui quali viene fondata la appartenenza, in posizione apicale, nel reato associativo, risultano principalmente ancorati a due intercettazioni: a) nella prima si deduce che '[OSCURATO:PERSONA]' sia andato a picchiare [OSCURATO:PERSONA] ('È andato [OSCURATO:PERSONA] e coso e l'hanno picchiato a [OSCURATO:PERSONA]': [OSCURATO:PERSONA] si era reso responsabile d'aver violato il cosiddetto divieto di "manio", perché avrebbe acquistato droga dal mercato crotonese per poi rivenderla nei territori soggetti al 5predominio dell'articolazione di ndrangheta del cirotano suscitando quindi l'ira del [OSCURATO:PERSONA] (la conversazione è del [OSCURATO:DATA_NASCITA]): ma da tale conversazione, a prescindere dallo stato psico-fisico degli interlocutori (secondo motivo di ricorso), non emerge di per sé, a carico di [OSCURATO:PERSONA], alcuna condotta dimostrativa di appartenenza all'associazione di traffico di stupefacenti, una volta stabilito come nello stesso arco temporale egli appartenesse alla locale ndranghetista, per cui la condotta di andare a picchiare chi 'sgarrava' dalle regole dell'associazione criminosa, potrebbe derivare dall'appartenenza mafiosa alla locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], accertata — con ruolo di mero partecipe- con sentenza del Tribunale Catanzaro del 10 luglio 2024, dal momento che risulta che gli associati nel narcotraffico dovevano portare, ai vertici della locale, i proventi dell'attività di spaccio; b) nella seconda, captata dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] intercorso il 16 febbraio 2023, "[OSCURATO:PERSONA]" viene da terzi citato quale esempio di soggetto violento, ma non indicato quale appartenente al sodalizio di narcotraffico (dice [OSCURATO:PERSONA]:' io non sono [OSCURATO:PERSONA]', che "mena i cristiani", 'io prima parlo'..). Vero è che il Tribunale fa riferimento a videoriprese del luogo di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] autonoleggio), dove si vedono i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma le stesse, pur consentendo di appurare una serie di incontri che avvenivano nei pressi del suddetto esercizio commerciale nei primi mesi del 2023, non vengono valorizzate né connesse ad episodi di gestione della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, così come la circostanza di aver prestato o noleggiato una macchina a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pg 7 dell'ordinanza). Analogamente va considerata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato per il reato all'art.73/4 d.P.R. cit. -senza concorrenti- come da sentenza del Tribunale di Catanzaro del 26.06.2024 (per aver fornito 100 gr di cocaina ai Comito il 24 marzo 2021; per altro episodio è stato assolto), e quella per cui sono state rinvenute dosi di marijuana presso l'autonoleggio da lui gestito in data 10/02/2023: circostanze che appaiono non del tutto significative relativamente alla appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90. Deve inoltre essere sottolineato come, rispetto al [OSCURATO:PERSONA], non vi sia stata chiamata in correità da parte del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], circostanza che merita ulteriore valutazione, dovendosi ipotizzare, secondo la contestazione in sede cautelare, una acciarata rilevanza del [OSCURATO:PERSONA] nei ranghi del consorzio criminale. In conclusione, deve ritenersi non coerentemente argomentata la complessiva riconduzione logica, in base agli elementi descritti, sia dell'appartenenza che del ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'associazione contestata.5. All'esito della rivalutazione demandata, il giudice del rinvio dovrà eventualmente verificare se, in concreto, le esigenze cautelari trovino già adeguata risposta nell'attuale regime detentivo del prevenuto, che si trova in espiazione di pena per condanna irrevocabile in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., con pena residua superiore a 10 anni ed è sottoposto al regime ostativo di cui all'art. 41 bis O.P. 6. Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro, che dovrà attenersi ai criteri sopra indicati. P.Q.M. Annulla l' P.Q.M