CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 39541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa. Si contestava allo stesso di avere posto in essere un'azione ingannatoria volta convincere gli addetti all'esercizio commerciale "Playground" ad accettare in pagamento un assegno di quattromila tratto su conto corrente estinto e intestato società diversa da quella indicata nella firma di traenza. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 178 e ss. cod. proc. pen): non vi non vi sarebbe prova della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, sicché sarebbero nulle sia la sentenza di primo grado, che quella di appello. 2.2. Violazione di legge (artt. 640, 641 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta contestata che avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie dell'insolvenza fraudolenta, tenuto conto che la condotta ingannatoria sarebbe stata funzionale solo a dissimulare lo stato di insolvenza. [OSCURATO:PERSONA]) 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dagli atti emerge che il decreto di citazione giudizio in appello (prima udienza 10 novembre 2015) è stato legittimamente notificato in data 8 giugno 2015 (pag. 49 dell'incartamento processuale) con timbro di notifica apposta sul foglio allegato al decreto, ove era trascritto il capo d'imputazione. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 5, Sentenza n. 44659 del 21/10/2021 Cavanna, Rv. 282174 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 16723 del 13/01/2015, Caroli, Rv. 263360). Nel caso in esame, con motivazione priva di vizi logici ed aderenti alle emergenze processuali la Corte d'appello rilevava che la corretta qualificazione dei fatti era quella di truffa, dato che dalle prove raccolte era emerso che la condotta del ricorrente non era solo quello di chi contrae un'obbligazione sapendo di non potervi adempiere, ma quella di chi trae in inganno l'interlocutore attraverso una rappresentazione artificiosa durata più di un'ora, il che rendeva evidente il nesso tra i raggiri e l'atto dispositivo (pag. 6 della sentenza impugnata. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici che si sottrae ad ogni censura in questa sede.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 21 se