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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02953/2023

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14023-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1042/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ai535 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14023 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg 14023/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] spa + 1 .

Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cessionaria, e [OSCURATO:SOCIETA]., cedente, di avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro su cessione di ramo d'azienda, notificato nel 2017, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello delle società contribuenti.

I debiti contestati con l'avviso impugnato riguardano passività TFR e compensi differiti al personale e la loro inerenza rispetto al bene trasferito; le società, nel contratto sottoposto a tassazione, avevano previsto all'art. 1 l'accollo di debito alla cessionaria relativamente a TFR e ratei verso i dipendenti.

La CTR, premesso che l'imposta di registro nella fattispecie va determinata tenendo conto della intrinseca natura del negozio della cui tassazione si discute, quale cessione di ramo d'azienda, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione del gruppo - in massima parte costituita dai rapporti di lavoro destinati alla produzione dei servizi e dei relativi oneri- ha ritenuto l'avviso di accertamento ambiguamente motivato senza alcun cenno alla indicata inerenza.

Richiamate le disposizioni di riferimento in materia di passività nei confronti dei lavoratori, ha affermato che per le aziende la rettifica deve essere volta alla individuazione del valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, al netto delle passività risultanti dalle scritture obbligatorie e funzionali all'organizzazione aziendale.

Le società contribuenti sono rìmaste intimate.

L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria con istanza di fissazione udienza.

Considerato che

1. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, artt. 43 comma 2 e 51 comma 4 TUR, nonché dell'art. 2112 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla deducibilità ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta di registro, delle passività per TFR risultanti da scritture contabili obbligatorie.

Ciò in quanto il giudice di appello non considerava che il valore dell'azienda doveva basarsi su quello complessivo indicato globalmente dalle parti nel relativo atto di cessione, posto che l'agenzia non aveva provveduto a rettificarlo, sicché non si poteva tenere conto delle passività, ancorché annotate mediante la fattura nelle scritture contabili, ma il prezzo doveva essere valutato nella sua globalità, e quindi anche con l'accollo dei debiti connessi alla posizione dei dipendenti.

2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 43 comma 2 e 51 comma 4 TUR nonché dell'art. 2112 c.c., ex art. 360 n.3 c.p.c., con riferimento alla identificazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro nel valore aziendale che le parti si presume, abbiano espresso nel prezzo pattuito: ciò in quanto l'imposta va calcolata sul valore venale di comune commercio che può essere diverso da quello pattuito.

Rilevato che: Come emerge dalla istanza di fissazione udienza dell'Agenzia delle entrate del 1.2.2022, sono pendenti in cessazione i ricorsi fra le stesse parti, numeri: r.g. 14021/2020; r.g. 23739/2020; r.g. 18730/2020; r.g. 15210/2021; r.g. 21651/2021; r.g., 2139/2022; r.g. 2390/2022.

L'istanza proposta dall'Agenzia delle Entrate appare fondata,- e deve pertanto essere accolta.

P.Q.M. pronunziando sul ricorso proposto dall'AgenziOelle entrate, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria, per riunione o trattazione congiunta dei ricorsi pendenti fra le stesse parti.

Roma, 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14023-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1042/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ai535 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14023 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg 14023/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] spa + 1 . Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cessionaria, e [OSCURATO:SOCIETA]., cedente, di avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro su cessione di ramo d'azienda, notificato nel 2017, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello delle società contribuenti. I debiti contestati con l'avviso impugnato riguardano passività TFR e compensi differiti al personale e la loro inerenza rispetto al bene trasferito; le società, nel contratto sottoposto a tassazione, avevano previsto all'art. 1 l'accollo di debito alla cessionaria relativamente a TFR e ratei verso i dipendenti. La CTR, premesso che l'imposta di registro nella fattispecie va determinata tenendo conto della intrinseca natura del negozio della cui tassazione si discute, quale cessione di ramo d'azienda, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione del gruppo - in massima parte costituita dai rapporti di lavoro destinati alla produzione dei servizi e dei relativi oneri- ha ritenuto l'avviso di accertamento ambiguamente motivato senza alcun cenno alla indicata inerenza. Richiamate le disposizioni di riferimento in materia di passività nei confronti dei lavoratori, ha affermato che per le aziende la rettifica deve essere volta alla individuazione del valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, al netto delle passività risultanti dalle scritture obbligatorie e funzionali all'organizzazione aziendale. Le società contribuenti sono rìmaste intimate. L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria con istanza di fissazione udienza. Considerato che 1. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, artt. 43 comma 2 e 51 comma 4 TUR, nonché dell'art. 2112 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla deducibilità ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta di registro, delle passività per TFR risultanti da scritture contabili obbligatorie. Ciò in quanto il giudice di appello non considerava che il valore dell'azienda doveva basarsi su quello complessivo indicato globalmente dalle parti nel relativo atto di cessione, posto che l'agenzia non aveva provveduto a rettificarlo, sicché non si poteva tenere conto delle passività, ancorché annotate mediante la fattura nelle scritture contabili, ma il prezzo doveva essere valutato nella sua globalità, e quindi anche con l'accollo dei debiti connessi alla posizione dei dipendenti. 2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 43 comma 2 e 51 comma 4 TUR nonché dell'art. 2112 c.c., ex art. 360 n.3 c.p.c., con riferimento alla identificazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro nel valore aziendale che le parti si presume, abbiano espresso nel prezzo pattuito: ciò in quanto l'imposta va calcolata sul valore venale di comune commercio che può essere diverso da quello pattuito. Rilevato che: Come emerge dalla istanza di fissazione udienza dell'Agenzia delle entrate del 1.2.2022, sono pendenti in cessazione i ricorsi fra le stesse parti, numeri: r.g. 14021/2020; r.g. 23739/2020; r.g. 18730/2020; r.g. 15210/2021; r.g. 21651/2021; r.g., 2139/2022; r.g. 2390/2022. L'istanza proposta dall'Agenzia delle Entrate appare fondata,- e deve pertanto essere accolta. P.Q.M. pronunziando sul ricorso proposto dall'AgenziOelle entrate, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria, per riunione o trattazione congiunta dei ricorsi pendenti fra le stesse parti. Roma, 13
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