CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 1977
Cassazione n. 12921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata il 11/10/1977 [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/12/1971 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Gli imputati AYAD Saida e AMIZIC Ante hanno proposto ricorsi, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti, ad esito di abbreviato, per un tentativo di furto ai danni di esercizio commerciale (in Bologna il 9/6/2016), con giudizio di equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. sulla recidiva contestata alla AYAD; considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), quanto all'imputato AMIZIC rilevandosi che i motivi non rivelano alcuna connessione con il contenuto della decisione impugnata (la recidiva non essendo stata contestata all'imputato e neppure ritenuta dai giudici del merito e avendo la condanna riguardato un solo reato e non più reati in continuazione); quanto alla AYAD, invece, rilevandosi che le doglianze attengono al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, avendo la Corte territoriale valorizzato, infatti, il suo curriculum criminale ed essendo stato il percorso terapeutico della donna valutato ai fini del giudizio di equivalenza della concessa attenuante comune rispetto alla recidiva qualificata (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; e alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269, in fattispecie nella quale infatti la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] )--Lteir