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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05073/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6017/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Avverso la sentenza n . 4062 /202 2 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno23 dicembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 ottobre 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] promosse azione risarcitoria nei confronti della Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] per il ristoro dei danni, patrimoniali RESPONSABILITA’ [OSCURATO:PERSONA] r.g. n.6017/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e non patrimoniali, complessivamente quantificati in una somma superiore al milione di euro, patiti in conseguenza delle iscrizioni di due ipoteche operate(rispettivamente in data 21 febbraio 2011 e 10 marzo 2011) ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sugli unici due immobili di sua proprietà.

Addusse, a suffragio della domanda, l’illegittimità delle ipoteche, accertata e dichiarata- i n seguito a ll’impugnativa delle stesse - dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 7605/2016, sul rilievo della mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale precedentemente alla iscrizione dei suddetti gravami.

2. Nella attiva resistenza dell’ente di riscossione, la domanda è stata disattesa nei due gradi di merito del giudizio.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi.

Resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA].

Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo lamenta « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE del 07/12/2000), degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. 21-bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 6 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.».

Ad avvisodi parte ricorrente, «il giudice a quo ha fatto malgoverno della normativa sovranazionale e dei principi di rango costituzionale sopra richiamati poiché ha ritenuto che l’assenza di precedenti o la posteriorità - rispetto al d . l . n. 70/2011 - della citata pronuncia delle Sezioni Unite [ Cass. 18/09/2014, n. 19667] escludessero la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per i danniconseguenza patiti dall’odierno ricorrente a causa dell’illegittima iscrizione delle ipoteche esattoriali: […] in realtà, assume rilievo la violazione dei r.g. n.6017/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] princìpi posti a tutela del contribuente e, segnatamente, la necessità che questo venisse informato prima di procedere all’iscrizione».

2. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. –inosservanza del dovere di diligenza da parte dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]».

Si assume che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la operatività della norma invocata «benché nel caso di specie sia evidente l’inosservanza di principi fondanti l’attività della P.A., quali sono la correttezza e la buona amministrazione.

Il dovere di diligenza posto a carico dell’ADER è “qualificato” e non può considerarsi scusabile una condotta assunta in manifesta violazione dei su citati principi».

3. Le doglianze – da scrutinare congiuntamente, in ragione della intrinseca connessione che le avvince –sono infondate.

3.1. Giova premettere che la responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione prevista dall’art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 si ascrive al paradigma della responsabilità extracontrattuale, per lesione del generale dovere di neminem laedere ( in tal senso , Cass.26/08/2020, n. 17814; Cass. 25/08/2020, n. 17661).

Come ogni altra forma di responsabilità civile della P.A., l’ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsadell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo invece acclarare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l’evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito r.g. n.6017/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] soggettivo del dolo o della colpa (ex plurimis, Cass. 26/01/2022, n. 2340; Cass. 20/06/2018, n. 16196; Cass. 15/03/2012, n. 4172; Cass.28/10/2011, n. 22508).

Princìpi ulteriormente ribaditi da questa Corte anche di recente e nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia: «perché un evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana» (Cass., Sez.

U, 06/03/2025, n. 5992).

3.2. A dette regulae iuris si è conformata la sentenza impugnata.

Con diffusa motivazione, onde escludere la configurabilità di un illecito rilevante ex art. 2043 cod. civ., la Corte territoriale ha negato che la condotta dell’Agente della riscossione– consistita nell’iscrivere le due ipoteche nel febbraio e marzo 2011 in difetto di comunicazione del preavviso – fosse connotata da colpa e, in specie, violativa del dovere di diligenza ex art. 1175, secondo comma, cod. civ..

Correttamente ancorando la valutazione sull’elemento soggettivo colpa al momento di compimento delle iscrizioni ipotecarie, il giudice d’appello ha evidenziato che a tale epoca: (i) non sussisteva alcun obbligo, positivamente prescritto, di comunicazione preventiva alla iscrizione, obbligo introdotto soltanto dal d.l. 13 maggio 2011 n. 70; (ii) consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - confermata anche successivamente da Cass., Sez.

U, 18/09/2014, n. 19667 - escludeva la necessità di notificare preventivamente al debitore l’intimazione di pagamento ex art. 50, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; (iii) l’obbligo di comunicazione del preavviso di iscrizione di ipoteca, quale adempimento necessario ai fini del rispetto del contradditorio endoprocedimentale, era stato affermato, r.g. n.6017/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a situazioni anteriori alla vigenza del d.l. n. 70 del 2011, per la prima volta dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, la quale aveva fatto richiamo a precedenti giurisprudenziali delle stesse sezioni unite di cui soltantodue pronunciati alla data delle iscrizioni ipotecarie marelativi ad altri settori dell’ordinamento tributario.

3.3. Il descritto ragionamento, posto a giustificazione del dictum, risulta attinto criticamente dal ricorrente con argomentazioni del tutto generiche, costituenti una sostanziale replica di quelle già spese nei gradi di merito, basate sull’erroneo postulato della mera illegittimità della iscrizione ipotecaria ai fini della responsabilità della p.a. (primo motivo) oppure sull’astratta deduzione della trasgressione del dovere di diligenza della p.a., formulata mediante il riferito a precedenti di legittimitàsenza illustrazione dei modi di applicabilità degli stessi alla fattispecie controversa (secondo motivo).

L’intera prospettazione del ricorrente non inficia allora i dirimenti rilievi, nitidamente estrinsecati nella sentenza gravata, dell’inesistenza –al momento delle iscrizioni ipotecarie in parola - di una prescrizione positiva di comunicazione preventiva edel tenore innovativo di Cass., Sez.

U, n. 19667 del 2014, là dove ha afferma to l’obbligatorietà del preavviso anche per le iscrizioni pregresse al d.l. n. 70 del 2011.

Considerazioni descrittive di un contesto non propriamente univoco e lineare, tale da fondatamente escludere qualsivoglia connotato di colpa nell’operato dell’Agente della riscossione, il cui contegno appare invece conforme a quello esigibile datale ente, in base allo statuto di disciplina normativo vigente ed agli orientamenti giurisprudenziali invalsiall’epoca.

4. Dalla conferma della reiezione della domanda risarcitoria per insussistenza dell’an debeatur consegue l’assorbimento della disamina del terzo motivo, con cui è stata censurata, per omessa pronuncia ex r.g. n.6017/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] art. 112 cod. proc. civ., la mancata statuizione sull’esistenza dei danni asseritamente patiti dall’odierno ricorrente.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ex art. 13, comma1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 23.000 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6017/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Avverso la sentenza n . 4062 /202 2 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno23 dicembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 ottobre 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] promosse azione risarcitoria nei confronti della Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] per il ristoro dei danni, patrimoniali RESPONSABILITA’ [OSCURATO:PERSONA] r.g. n.6017/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e non patrimoniali, complessivamente quantificati in una somma superiore al milione di euro, patiti in conseguenza delle iscrizioni di due ipoteche operate(rispettivamente in data 21 febbraio 2011 e 10 marzo 2011) ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sugli unici due immobili di sua proprietà. Addusse, a suffragio della domanda, l’illegittimità delle ipoteche, accertata e dichiarata- i n seguito a ll’impugnativa delle stesse - dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 7605/2016, sul rilievo della mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale precedentemente alla iscrizione dei suddetti gravami. 2. Nella attiva resistenza dell’ente di riscossione, la domanda è stata disattesa nei due gradi di merito del giudizio. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi. Resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo lamenta « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE del 07/12/2000), degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. 21-bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 6 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». Ad avvisodi parte ricorrente, «il giudice a quo ha fatto malgoverno della normativa sovranazionale e dei principi di rango costituzionale sopra richiamati poiché ha ritenuto che l’assenza di precedenti o la posteriorità - rispetto al d . l . n. 70/2011 - della citata pronuncia delle Sezioni Unite [ Cass. 18/09/2014, n. 19667] escludessero la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per i danniconseguenza patiti dall’odierno ricorrente a causa dell’illegittima iscrizione delle ipoteche esattoriali: […] in realtà, assume rilievo la violazione dei r.g. n.6017/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] princìpi posti a tutela del contribuente e, segnatamente, la necessità che questo venisse informato prima di procedere all’iscrizione». 2. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. –inosservanza del dovere di diligenza da parte dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]». Si assume che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la operatività della norma invocata «benché nel caso di specie sia evidente l’inosservanza di principi fondanti l’attività della P.A., quali sono la correttezza e la buona amministrazione. Il dovere di diligenza posto a carico dell’ADER è “qualificato” e non può considerarsi scusabile una condotta assunta in manifesta violazione dei su citati principi». 3. Le doglianze – da scrutinare congiuntamente, in ragione della intrinseca connessione che le avvince –sono infondate. 3.1. Giova premettere che la responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione prevista dall’art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 si ascrive al paradigma della responsabilità extracontrattuale, per lesione del generale dovere di neminem laedere ( in tal senso , Cass.26/08/2020, n. 17814; Cass. 25/08/2020, n. 17661). Come ogni altra forma di responsabilità civile della P.A., l’ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsadell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo invece acclarare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l’evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito r.g. n.6017/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] soggettivo del dolo o della colpa (ex plurimis, Cass. 26/01/2022, n. 2340; Cass. 20/06/2018, n. 16196; Cass. 15/03/2012, n. 4172; Cass.28/10/2011, n. 22508). Princìpi ulteriormente ribaditi da questa Corte anche di recente e nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia: «perché un evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana» (Cass., Sez. U, 06/03/2025, n. 5992). 3.2. A dette regulae iuris si è conformata la sentenza impugnata. Con diffusa motivazione, onde escludere la configurabilità di un illecito rilevante ex art. 2043 cod. civ., la Corte territoriale ha negato che la condotta dell’Agente della riscossione– consistita nell’iscrivere le due ipoteche nel febbraio e marzo 2011 in difetto di comunicazione del preavviso – fosse connotata da colpa e, in specie, violativa del dovere di diligenza ex art. 1175, secondo comma, cod. civ.. Correttamente ancorando la valutazione sull’elemento soggettivo colpa al momento di compimento delle iscrizioni ipotecarie, il giudice d’appello ha evidenziato che a tale epoca: (i) non sussisteva alcun obbligo, positivamente prescritto, di comunicazione preventiva alla iscrizione, obbligo introdotto soltanto dal d.l. 13 maggio 2011 n. 70; (ii) consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - confermata anche successivamente da Cass., Sez. U, 18/09/2014, n. 19667 - escludeva la necessità di notificare preventivamente al debitore l’intimazione di pagamento ex art. 50, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; (iii) l’obbligo di comunicazione del preavviso di iscrizione di ipoteca, quale adempimento necessario ai fini del rispetto del contradditorio endoprocedimentale, era stato affermato, r.g. n.6017/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a situazioni anteriori alla vigenza del d.l. n. 70 del 2011, per la prima volta dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, la quale aveva fatto richiamo a precedenti giurisprudenziali delle stesse sezioni unite di cui soltantodue pronunciati alla data delle iscrizioni ipotecarie marelativi ad altri settori dell’ordinamento tributario. 3.3. Il descritto ragionamento, posto a giustificazione del dictum, risulta attinto criticamente dal ricorrente con argomentazioni del tutto generiche, costituenti una sostanziale replica di quelle già spese nei gradi di merito, basate sull’erroneo postulato della mera illegittimità della iscrizione ipotecaria ai fini della responsabilità della p.a. (primo motivo) oppure sull’astratta deduzione della trasgressione del dovere di diligenza della p.a., formulata mediante il riferito a precedenti di legittimitàsenza illustrazione dei modi di applicabilità degli stessi alla fattispecie controversa (secondo motivo). L’intera prospettazione del ricorrente non inficia allora i dirimenti rilievi, nitidamente estrinsecati nella sentenza gravata, dell’inesistenza –al momento delle iscrizioni ipotecarie in parola - di una prescrizione positiva di comunicazione preventiva edel tenore innovativo di Cass., Sez. U, n. 19667 del 2014, là dove ha afferma to l’obbligatorietà del preavviso anche per le iscrizioni pregresse al d.l. n. 70 del 2011. Considerazioni descrittive di un contesto non propriamente univoco e lineare, tale da fondatamente escludere qualsivoglia connotato di colpa nell’operato dell’Agente della riscossione, il cui contegno appare invece conforme a quello esigibile datale ente, in base allo statuto di disciplina normativo vigente ed agli orientamenti giurisprudenziali invalsiall’epoca. 4. Dalla conferma della reiezione della domanda risarcitoria per insussistenza dell’an debeatur consegue l’assorbimento della disamina del terzo motivo, con cui è stata censurata, per omessa pronuncia ex r.g. n.6017/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] art. 112 cod. proc. civ., la mancata statuizione sull’esistenza dei danni asseritamente patiti dall’odierno ricorrente. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ex art. 13, comma1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 23.000 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previst
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