CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 21793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, in data 10 febbraio 2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento dell'attenuante della ricettazione di particolare tenuità, risultano del tutto generici, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che in particolare a pagina 3, da un lato ha evidenziato i plurimi elementi emersi dall'istruttoria, che corroboravano il coerente racconto reso dalla persona offesa, da cui desumere la colpevolezza del prevenuto per il reato contestato, peraltro in assenza di plausibile giustificazione resa circa il possesso degli assegni, e dall'altro escluso l'invocata attenuante in ragione dell'importo degli stessi, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e del minimo aumento per la continuazione interna, è manifestamente infondata, in quanto la corte di appello ha congruamente argomentato in ordine ad entrambi i profili contestati, valorizzando la negativa personalità del prevenuto, quale elemento idoneo a fondare il diniego delle generiche (sul punto, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02), e giustificando il quantum di aumento per continuazione, peraltro fissato in misura di gran lunga inferiore al minimo edittale previsto per la ricettazione, sulla base della gravità del fatto in quanto idonea ad escludere anche l'ipotesi lieve del reato (su quest'ultimo aspetto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente