CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38992/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 2); che la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul valore dei monili sottratti unito alla violenza dell'aggressione perpetrata nei confronti della persona offesa, a cui l'imputato aveva strappato gli orecchini dai lobi); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen., è altresì manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità congruamente richiamato nella sentenza impugnata (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sulla natura di luogo pertinenziale all'abitazione propria dell'androne, pacificamente rientrante nel concetto di privata dimora); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso