CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG L. Giorgio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; Letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, con la quale si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata ai sensi degli artt. 314 e s. da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questi abbia concorso a dare causa alla propria detenzione agli arresti domiciliari, disposta dal Gip presso il Tribunale di Civitavecchia in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 T.U. Stup., per il quale era stato successivamente assolto con formula di merito. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per la cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., la mancanza e la illogicità e contradditorietà della motivazione. 2.1. Ad avviso del ricorrente la torte distrettuale ha attribuito rilevanza a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione. Si riferisce, il ricorrente, all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: il giudice della riparazione ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse accordato telefonicamente per la fornitura di stupefacente e che [OSCURATO:PERSONA] avesse poi consegnato lo stesso al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta lo avrebbe ceduto ad altri (Ficulle). Al contrario, il giudice della cognizione aveva ritenuto che mentre le conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Ficulle non lasciavano adito a dubbi in merito alla consegna, non era così per quelli tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che gli operanti non avevano osservato nulla di rilevante nell'incontro tra questi e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il ricorrente svolge, in secondo luogo, analoga critica in direzione della valutazione che il giudice della riparazione ha compiuto del carattere asseritamente criptico delle conversazioni intercorse tra i fratelli Rrhaishta, laddove i giudici dell'imputazione hanno escluso la esistenza di un accordo telefonico tra i medesimi avente ad oggetto lo scambio di droga e la consegna della stessa al [OSCURATO:PERSONA] da parte del Valentin, escludendo il carattere criptico di quelle conversazioni. 2.3. Il terzo rilievo attiene alla affermazione della Corte di appello secondo la quale la condotta gravemente colposa dell'istante sarebbe consistita anche nel non fornire alcuna spiegazione logica dei fatti o chiarimenti della sua posizione, in sede di interrogatorio di garanzia. Osserva l'esponente che ciò è contraddetto dal verbale di interrogatorio, dal quale risulta che il Rrhaishta rispose alle domande fornendo i chiarimenti richiesti quanto all'alto tenore di vita (spiegando che con il fratello operava nel campo dei lavori edili, con una ditta individuale e dipendente); ai rapporti con gli altri indagati (spiegando le circostanze della loro conoscenza o frequentazione); al viaggio a Roma del 5.8.2009. L'ordinanza impugnata è quindi manifestamente illogica e contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] Qi boA, 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. I motivingal' o essere trattati congiuntamente. Coglie nel segno la denuncia di una errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata manifesta un radicale fraintendimento della disciplina che è stata chiamata ad applicare, errando nella identificazione della condotta che può legittimamente essere assunta a base della valutazione in merito alla dolosità o colposità (grave o lieve) della stessa e di conseguenza nella impostazione del giudizio di correlazione causale tra quella e l'instaurazione (ed il mantenimento) della limitazione della libertà personale. E' sufficiente considerare quanto segue. Nel ricercare la condotta che avrebbe fatto da (anche non esclusivo) presupposto dell'errore del giudice della cautela, la Corte di appello ha focalizzato la propria attenzione sul "quadro indiziario emergente al momento dell'adozione dell'ordinanza cautelare ...", concludendo che "il quadro fattuale valutato dal GIP era quindi assolutamente idoneo a rappresentare una probabile responsabilità del predetto ...", giungendo persino a valutare la giustificazione dell'adozione della misura in relazione alle esigenze cautelari. Ben diversamente, la Corte di appello avrebbe dovuto muovere dal comportamento dell'istante quale emergente dalla ricostruzione della vicenda validata dal giudizio assolutorio k sui fatti accertati dal giudice della cognizione. In tal modo il giudice della riparazione ha mostrato di svolgere una interpretazione non corretta della giurisprudenza di questa Corte che, quando richiama il giudice della riparazione a valutare la condotta dell'istante ponendosi in una prospettiva ex ante (secondo un insegnamento che può farsi risalire almeno a Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263), intende riferirsi alla necessità che detto giudice non faccia coincidere la propria valutazione con quella che ex post ha compiuto il giudice dell'assoluzione (pena l'automatica ricorrenza del diritto all'indennizzo), e non già ad una valutazione ex ante delle circostanze note al giudice della cautela al momento di adozione dell'ordinanza restrittiva. Seguendo questa diversa impostazione, speculare a quella ripudiata dalle Sezioni Unite e parimenti errata, la valutazione del giudice della riparazione finisce con il ripercorrere il giudizio affidato al Tribunale per il riesame delle misure cautelari, perché si riduce ad una sorta di rinnovata verifica della legittimità del provvedimento cautelare, questa volta derivante dalla ragionevole apparenza di illiceità penale della condotta serbata dall'allora indagato, apparenza dal medesimo determinata. Un siffatto errore di impostazione ha condotto a valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal giudice della cautela, senza verificare h se l'accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l'insussistenza o l'avesse ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo. E appare invero non comprensibile come dall'assoluzione - con la formula dell'insussistenza del fatto - la é'orte distrettuale abbia potuto tratto la conclusione che il Tribunale avesse concluso "non negando l'esistenza dei fatti in contestazione ma ritenendo mancante la piena prova della sussistenza degli stessi". Come se la condanna richieda la piena prova mentre una prova insufficiente sia comunque bastevole a dare consistenza ad una condotta colposa. Così non è, differenziandosi i due giudizi per la prospettiva di ricerca e non per la solidità della base fattuale. Ne è disceso un ulteriore errore, questa volta nella valutazione del diverso comportamento asseritamente colposo, ovvero il non aver il Rrhaishta nell'interrogatorio al Gip fornito "alcun contributo conoscitivo idoneo ad escludere o caducare il valore indiziante" degli elementi posti a base dell'ordinanza cautelare. Ancora una volta il termine di raffronto è tra quanto affermato dall'indagato e quanto risultante dagli atti di indagine sottoposti dal giudice della cautela; laddove si sarebbe dovuto valutare il ricorrere di una reticenza o di un mendacio [sulla rilevanza degli stessi anche dopo la modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 si veda Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581] alla luce della situazione fattuale definita con il giudizio assolutorio (solo nel caso di dichiarazioni successive, tra loro discordi, può ipotizzarsi una loro valorizzazione quale comportamento colposo, a prescindere dai fatti accertati). 3. Per quanto sin qui esposto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio accerterà la eventuale ricorrenza delle condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo definendo preliminarmente quale siano i fatti pertinenti, come accertati nel giudizio di assoluzione; quindi valuterà se il comportamento dell'istante, che in tale quadro fattuale si inserisce come componente, abbia avuto connotato doloso o gravemente colposo e se sia stato almeno concausa dell'adozione del provvedimento cautelare; opererà, infine, l'accertamento di tale condizione anche in relazione al mantenimento della misura sino al suo cessare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di R