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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16131/2026

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ILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell'unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quantosollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddovepongono questioni giuridiche o denunciano vizio di motivazione, risultanomanifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materiadi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, haineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti dellesentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimentodella continuazione, con rilievo decisivo, nonostante la vicinanza temporale tra ireati omogenei (evasione), l'assenza di circostanze da cui desumere che ilcondannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato siapure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anchequelli successivi e, per converso, l'acquisizione di specifici elementi fattualisintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose inrisposta a specifiche sollecitazioni (diversità di movente: nel primo episodiovolontà di sottrarsi alla cattura conseguente alle gravi lesioni inferte alla vittima;nel secondo episodio fine di recuperare dei documenti presso il consolato).

In talecontesto, ha aggiunto, i reati sembrano più plausibilmente espressione di unapervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore.1.2.

Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell'unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quantosollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddovepongono questioni giuridiche o denunciano vizio di motivazione, risultanomanifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materiadi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, haineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti dellesentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimentodella continuazione, con rilievo decisivo, nonostante la vicinanza temporale tra ireati omogenei (evasione), l'assenza di circostanze da cui desumere che ilcondannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato siapure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anchequelli successivi e, per converso, l'acquisizione di specifici elementi fattualisintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose inrisposta a specifiche sollecitazioni (diversità di movente: nel primo episodiovolontà di sottrarsi alla cattura conseguente alle gravi lesioni inferte alla vittima;nel secondo episodio fine di recuperare dei documenti presso il consolato). In talecontesto, ha aggiunto, i reati sembrano più plausibilmente espressione di unapervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore.1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16131/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris