CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7922/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano n. 82, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campania-sezione staccata di Salerno, n. 7258/09/2018, depositata il 14agosto 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Termine breve ricorso cassazione-dies a quo- notifica ricorso per revocazione della sentenza d’appello 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (come risulta dal controricorso della stessa parte) impugnò diciotto estratti di ruolo e relative diciotto cartelle di pagamento, deducendo c he queste ultime fossero nulle sia perché non le sarebbero mai state notificate ; sia perché i ruoli da esse portati non sarebbero stati sottoscritti da funzionari provvisti della qualifica di dirigenti o muniti di delega valida (ovvero personale e non ratione officii); sia perché gli estratti di ruolo riguardavano la «liquidazione di tali imposte [ «Ires, iva, addizionali regionali e comunali, relative sanzioni e ritenute alla fonte» ], non rinvenienti da attività accertativa, richiede obbligatoriamente l’invio della comunicazione di irregolarità (cosiddetto avviso bonario)», il cui invio nel caso di specie sarebbe stato omesso; sia, infine, perché « nel merito il ricorrente non è debitrice di alcuna somma derivante da tributi citati nelle cartelle di pagamento impugnate e nei ruoli da esse portati[…] quindi, nulli per l’inesistenza della pretesa tributaria». [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno rigettò il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salernoha accolto l’appello della contribuente con la sentenza di cui all’epigrafe. L’Agenzia delle entrate-riscossione ha allora propostoricorso, affidato adue motivi, per la cassazione dell a sentenza d ’appello . La contribuente siè costituita con controricorso. 2. Con ordinanza interlocutoria emessa all’esito della camera di consiglio del 7 aprile 2002, questa Corte ha rilevato preliminarmente che la controricorrente ha dedotto di aver impugnato la medesima sentenza d’appelloq ui sub iudice con ricorso per revocazione, la cui notifica a mezzo posta sarebbe pervenuta all’Agenzia delle entrate- riscossione in data 4 settembre 2018, data dalla quale sarebbe decorso pertanto il termine breve (di sessanta giorni) per proporre, avverso la medesimasentenza, ricorso per cassazione, dovendo applicarsi gli art. 325, secondo comma, e 326, primo comma, cod. proc. civ. Sarebbe pertanto tardiva la notifica del ricorso dell’Agenzia, inviata e ricevuta a mezzo p.e.c. il 28 febbraio 2019. A sostegno della relativa eccezione di tardività del ricorso erariale, la controricorrente, nell’indice, sottoscritto dal cancelliere, del fascicolo cartaceo di parte depositato in questo procedimento, ha indicato, come All.1) «copia dell’atto per revocazione con allegata copia cartolina postale di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica in data 4.9.2018;». Tuttavia, dalla consultazione dello stesso fascicolo, non risulta materialmente presente l’ «allegata copia cartolina postale di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica in data 4.9.2018», indicata nell’indice, ma solo la copia dell’atto per revocazione, la copia (peraltro non leggibile) della ricevuta di spedizione di una raccomandata e la stampa di un estratto dal sito delle Poste relativo allo stato di lavorazione e consegna di una raccomandata. Tanto premesso, il Collegio ha rilevato che la sottoscrizione, senza riserve, del cancelliere in calce all’indice del fascicolo di parte della controricorrente documentava l’avvenuta produzione anche del documento definito nello stesso indice «allegata copia cartolina postale di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica in data 4.9.2018»; che non sussistevano elementi per ritenere che la mancanza materiale dello stesso documento in atti non fosse involontaria o non dipendesse da smarrimento e fosse imputabile alla parte interessata; che le ricerche dello stesso documento, disposte per le vie brevi, non avevano avuto esito. Pertanto, l’ordinanza interlocutoria del 7 aprile 2002 ha disposto la ricostruzione del documento mancante, applicando analogicamentegli artt. 112 e 113 cod. proc. pen., concedendo alla controricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso provvedimento per il deposito di copia del documento smarrito « copia cartolina postale di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica in data 4.9.2018», ai fini della ricostituzione dello stesso, ed ha rinviato a nuovo ruolo all’esito della scadenza del termine concesso, precisando che la fissazione di successiva nuova adunanza, con la conseguente possibilità di depositare memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., garantiva comunque alla controparte il contraddittorio all’esito della ricostruzione. 3. Con deposito telematic o del 2 5 giugno 2022, la controricorrente ha prodotto, ai fini della ricostituzione dell’atto mancante, nota di deposito, nella quale ha dedotto di essersi attivata presso il competente [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere copia della cartolina postale di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica in data 4.9.2018, ricevendo la conseguente comunicazione che, nonostante siano stati tentati i relativi accertamenti, non è stato possibile avere alcuna risultanza, in quanto sono decorsi i termini di conservazione della documentazione richiesta, avviata al macero. La controricorrente ha prodotto inoltre, allegandoli alla nota di deposito, i seguenti documenti, come da indice: «1) ricevuta richiesta ritiro produzione di parte giudizio per revocazione n. RG 7126/18C.T.R. – sezione Salerno, ove era stata depositata la ricevuta in originale della spedizione della raccomandata n. 153489148616; 2) copia leggibile della ricevuta di spedizione della raccomandata n. 153489148616, con riserva diesibizione dell’originale; 3) Attestazione estratta dal sito di [OSCURATO:PERSONA] relativo allo stato di lavorazione e consegna della raccomandata n. 153489148616; 4) riscontro [OSCURATO:PERSONA] SpA [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5) estratto S.I.Gi.T con elenco allegati relativo al giudizio per revocazione n. RG 7126/18 C.T.R. – sezione Salerno, ove risultano ritualmente pervenute, in data 15.11.2018, le controdeduzioni di ADER nel precitato giudizio, ad ulteriore suffragio dell’avvenuta ricezione e presa di cognizione di ADER nel precitato giudizio per revocazione.». Tanto premesso, la contribuente ha dedotto l’impossibilità della produzione di copia della cartolina postale di ricevimento di cui alla raccomandata n. 153489148616, così come certificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che nella predetta comunicazione del 17.6.2022 ha riscontrato « con riferimento alla sua segnalazione, relativa alla raccomandata n. 153489148616 [OSCURATO:PERSONA] riferita all'anno 2018 si comunica che, nonostante siano stati tentati i relativi accertamenti, non è stato possibile avere alcuna risultanza in quanto sono decorsi i termini di conservazione della documentazione richiesta. Infatti,i relativi documenti sono stati avviati al macero […]». Tuttavia, secondo la ricorrente, dovrebbe in ogni caso ritenersi raggiunta, nella specie, la prova dell’avvenuta ricezione del ricorso per revocazione in data 4.9.2018, quanto meno partendo dal fatto certo costituito dalla ricevuta di spedizione della raccomandata n. 153489148616, datata 29.8.2018, alla quale corrisponde la certificazione, estratta dal sito di [OSCURATO:PERSONA], che documenta l’avvenuta ricezione della stessa raccomandata in data 4.9.2018 (quindi in un lasso temporale certamente compatibile), ulteriormente suffragata poi dall’avvenuta costituzione dell’Agenzia delle entrate- riscossione nel giudizio per revocazione n.r.g. 126/2018, come evincibile dal prospetto S.I.Gi.T -elenco allegati che certifica l’avvenuta ricezione, nel fascicolo telematico, delle controdeduzioni del Concessionario per la Riscossione, il 15.11.2018 Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denuncia l a violazione e la falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., per non avere il giudice a quo rilevato che la contribuente non aveva disconosciuto in maniera specifica le copie della documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento in questione, prodotte dalla stessa Agenzia nel giudizio di merito, che non avrebbero quindi dovuto essere escluse dal materiale istruttorio utilizzabile ai fini della decisione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ. e degli artt. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per non avere il giudice a quoritenuto che la notifica a mezzo p.e.c. delle cartelle i n questione fosse valida anche se avvenuta in formato “.pdf” invece che “.p7m”. 3. Preliminar e alla trattazione dei motivi è la decisione sull’eccepita tardività del ricorso per cassazione, che presuppone l’individuazione della data di notifica all’Agenzia delle entrate del ricorso per revocazione della medesima sentenza qui impugnata, introdotto dalla contribuente, e quindi l’accertamento sulla ricostituzione della copia della cartolina postale di ricevimento di cui alla raccomandata relativa alla notifica a mezzo posta dello stesso ricorso per revocazione. Rileva innanzitutto il Collegio che, come già argomentato nella richiamata ordinanza interlocutoria, deve ritenersi accertato che in questo procedimento sia stata prodotta dalla controricorrente « copia cartolina postale di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica in data 4.9.2018», e che la successiva assenza dello stesso documento tra gli atti di causa non sia imputabile alla volontà o a colpa della medesima parte che lo aveva depositato in giudizio. Deve inoltre darsi atto che la riferibilità della documentazione prodotta dalla contribuente, ai fini della ricostituzione del documento smarrito, al procedimento conseguente al ricorso per revocazione della sentenza qui impugnata ( già prodotto dalla controricorrente , seppure in copia informale e priva di relata di notifica), non è oggetto di specifica contestazione della ricorrente Agenzia e risulta dalla ricevuta della richiesta di ritiro di produzione di parte e dall’estratto S.I.Gi.T , che attestano l’introduzione, presso la CTR della Campania-sezione staccata di Salerno, del giudizio per revocazione ( n.r.g. 7126/18), che ha per oggetto la sentenza qui impugnata. Tanto premesso, deve altresì considerarsi che la controricorrente, attraverso la produzione della comunicazione proveniente dal servizio postale (all. 4), ha dimostrato l’impossibilità attuale di ottenere copia dell’avviso di ricevimento in questione, o certificazione relativa ad esso. Muovendo dal presupposto della pregressa produzione in giudizio dell’a.r., poi smarrito senza colpa della controricorrente, deve inoltre rilevarsi che risulta,allo stato, che la raccomandata in questione è stata spedita il 29 agosto 2018 (come da ricevuta di spedizione leggibile prodotta, all. 2). Quanto poi alla consegna dell’atto all’Agenzia, essa sarebbe avvenuta in data 4 settembre 2019, quanto meno secondo quanto indicato nell’estratto dal sito delle Poste italiane prodotto dalla controricorrente (all. 3). Fermo restando che tale ultimo documento non è di per sé solo idoneo a dare prova del perfezionamento della notifica (cfr. Cass.28/11/2014, n. 25285), deve comunque darsi atto che è stato prodotto altresì l’estrattoS.I.Gi.T., con elenco allegati (all. 3), relativo al ridetto giudizio per revocazione n.r.g. 7126/18, introdotto innanzi la CTR ed avente per oggetto la medesima sentenza qui impugnata (come risulta dalla ricevuta della richiesta di ritiro della produzione di parte, prodotta dalla controricorrente all. n. 1). Da tale ultima produzione risulta che, nel giudizio per revocazione, l’Agenzia delle entrate-riscossione si è costituita producendo controdeduzioni il 15 novembre 2018. Pertanto, quanto meno a tale data, la notifica del ricorso per revocazione della contribuente deve intendersi perfezionata (ove non lo fosse già prima), per conseguimento dello scopo dimostrato dalla costituzione della medesima Agenzia. In ogni caso, per quanto qui rileva, almeno dal 15 novembre 2018 l’Agenzia aveva conoscenza (legale, perché eventualmente anche sanante) della pendenza del giudizio di revocazione, tanto che si era costituita nel relativo procedimento innanzi la CTR. 3.1. Data tale premessa, va ricordato che, come questa Corte ha più volte affermato, « La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 68 della legge n. 353 del 1990). Tale effetto sospensivo si produce soltanto a seguito del provvedimento del giudice, e non della semplice richiesta della parte (che peraltro può essere contenuta anche in atto distinto dalla citazione per revocazione) […]» (Cass.20/01/2006, n. 1196; conformi, ex plurimis , Cass ., Sez. Un., 09/12/2019, n. 32114, a proposito della revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato; Cass., S. Un., 03/02/2022, n. 3363; Cass.05/09/2019, n. 22220). 3.2. Nel caso di specie, computato dalla data di notifica del ricorso per revocazione, determinata dalla costituzione dell’Agenzia nel giudizio di revocazione (15 novembre 2018), il termine breve (di sessanta giorni) perproporre, avverso la medesima sentenza, ricorso per cassazione, scadeva quindilunedì 14 gennaio 2019 (mentre , ove la notifica fosse avvenuta alla data dedotta dalla controricorrente, ovvero il 4 settembre 2018 , il termine sarebbe scaduto lunedì 5 novembre 2018). Occorre peraltro considerare che, come dedotto espressamente nel controricorso (pagg. 1-3, ove si riproduce anche il ricorso introduttivo), la controversia attinge la legittimità e la fondatezza di cartelle di pagamento «non rinvenienti da attività accertativa», lamentando anche l’omessoinvio della «comunicazione di irregolarità (cosiddetto avviso bonario)», oltre all’inesistenza delle pretese impositive nel merito. Secondo questa Corte, con riferimento all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, « In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. » (Cass., Sez. U ., 25/06/2021 , n. 18298). Nel caso di specie, nel quale ciascuna delle cartelle era pacificamente il primo atto impositivo, contestato anche nel merito, era quindi applicabile il predetto art. 6 d.l. n. 119 del 2018, il cui comma 11 prevede che « Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto[24 ottobre 2018] e il 31 luglio 2019. ». Ebbene, la data -14 gennaio 2019- della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione si colloca proprio nell’intervallo temporale individuato dalla norma appena citata, con conseguente applicazione della sospensione di nove mesi e spostamento della scadenza stessa al 14 ottobre 2019, sicché è tempestivo il ricorso per cassazione erariale, la cui notifica a mezzo p.e.c. è stata inviata e ricevuta il 28 febbraio 2019 (la notifica sarebbe peraltro tempestiva anche assumendo quale dies a quo quello dedotto dalla controricorrente, ovvero il 4 settembre 2018, poiché il termine sarebbe scaduto lunedì 5 novembre 2018, incorrendo comunque nella sospensione legale per nove mesi, per cui verrebbe prorogato al 5 agosto 2019 e quindi, per effetto della sospensione feriale, all’1 settembre 2019). Pertanto, il ricorso erariale è tempestivo. 4. È infondata l’ulteriore eccezione preliminare della controricorrente, che assume la nullità o l’inesistenza della notifica, a mezzo p.e.c., del ricorso per cassazione, in quanto spedita e consegnata all’indirizzo di posta elettronica del difensore in appello della contribuente, tratto dal registro Ini-PEC, piuttosto che da quello Re.G.Ind.E.». Deve infatti darsi atto che nella relata di notifica del ricorso viene indicato che l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] , tratto dall’elenco Ini - PEC , era «indicato nell’atto d’appello». Tale indicazione non è stat a contrad detta dalla controricorrente, che ha solo lamentato che l’indirizzo è stato tratto dal registroIni-PEC. Tanto premesso, questa Corte ha già chiarito che « A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite -in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.» (Cass.03/02/2021, n.2460). Tale ultimo arresto cita , in motivazione , Cass. Sez. U., 28/09/2018, n. 23620 , che ha affermato che, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale" -previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 - va ritenuta valida la notificazione eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che il difensore è tenuto, ai sensi dell'art. 6 - bis del d . l gs. n. 82 del 2005, a comunicare al proprio ordine professionale di appartenenza, e che quest'ultimo èa sua volta obbligato ad inserire, sia nei registri Ini- PEC, sia nel Re.G.Ind.E. di cui al D. M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia. Pertanto « Valorizzando il ruolo di coordinamento tra i due registri, INI-PEC e Re.G.Ind.E., assicurato di fatto dagli ordini professionali, le Sezioni Unite sono pervenute ad una soluzione che ha sostanzialmente sancito l'equivalenza dei due registri, quantomeno per quel che concerne le notificazioni da eseguire, in forma elettronica, nei confronti degli appartenenti ai predetti ordini.» (Cass. 03/02/2021, n.2460). [OSCURATO:PERSONA] condivide tale orientamento, dando atto peraltro che la controricorrente neppure ha dedotto che fosse diverso l’indirizzo p.e.c. del professionista risultante dai due registri. Va poi aggiunto che, comunque, anche l’ipotetico (ma escluso, per quanto rilevato) vizio dell’indirizzo p.e.c. cui era destinata la notifica si tradurrebbein una irritualità che non produrrebbe nullità, visto che la consegna dell’atto da notificare ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. , Sez. U., 28/09/2018 , n. 23620 ), dimostrato nel caso di specie dalla tempestiva costituzione della controricorrente, che si è difesa ampiamente anche sul merito della controversia. Inoltre, a tutto voler concedere, in caso di nullità della notifica, dovrebbe emettersi il conseguente ordine di rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.,da emanare anche in difetto di istanza di parte, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio, e l 'adempimento dell'incombente entro il termine concesso, o comunque la rituale costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione (come avvenuto nel caso di specie), debitamente rappresentata e difesa, avrebbero comportatocomunque la sanatoria ex tunc del vizio (Cass. 15/01/2007 , n. 621 ; Cass.02/12/2009, n. 25350). 5. Ancora in via preliminare all’esame dei motivi di ricorso erariale, deve darsi atto della sopravvenienza del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, all’art. 3-bis, ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l’aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, secondo cui:«L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo a proposito dello ius superveniensappena citato, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022hanno affermato i seguent i princip i di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»; « In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumereuna diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.». Premesso che l’assenza dell’interesse all’impugnazione, inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. U., 19/05/2008, n. 12637; Cass. 18/02/2020, n. 3991), deve rilevarsi chela contribuente, in questo grado di legittimità, non ha depositato, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art. 372 c.p.c. , atta a dimostrare la sussistenza dei casi, ritenuti da Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283 , t assativi e non esemplificativi ( pertanto insuscettibili di interpretazione ed applicazione analogica o anche semplicemente estensiva), che, in base allo ius superveniens, possano legittimarla ad impugnare gli estratti di ruolo e, con essi, i ruol i e l e cartelle di pagamento che assume invalidamente notificati. E’ stato peraltro sottolineato, sempre nell’arresto delle S.U. da ultimo citato, che la norma sopravvenuta in esame non determina alcuna compressione dell ’ effettività della tutela giurisdizionale dato che, almeno rispetto al giudizio tributario, essa ne provoca un ampliamento; in secondoluogo perché il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa. Infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione. 6. Deve pertanto rilevarsi l’inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente, con il conseguente assorbimento dei motivi di ricorso per cassazione erariale. Le spese del merito e quelle di legittimi