CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10173/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11441-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA] & C.; - intimata - avverso la sentenza n. 437/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: i. ha soc. [OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA] & C. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'alt 36 bis dPR 600/73 con la quale venivano recuperate le maggiori imposte riferite agli anni 2002 e 2003. 2. La CTP accoglieva il ricorso e, sull'impugnazione dall'Agenzia delle Entrate 4 la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello in quanto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado era stata restituito al mittente e non risultava essere stata inviata avviso di deposito del plico presso la [OSCURATO:PERSONA] come previsto dall'art 140 cpc. 3 Avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un solo motivo. La contribuente non si è costituita. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l'unico motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 comma 4 d.lvo 546/92, del dPR 655/82 del D.M 9.4.2001 per avere la CTR dichiarato Ric. 2020 n. 11441 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- inammissibile l'appello sull'erroneo presupposto che la notificazione del gravame non sarebbe andata a buon fine. 2 Il motivo è fondato. 2.1 Dall'esame della documentazione riprodotta nel corpo del ricorso in ossequio al principio di specificità si evince che, nel caso in esame, la notificazione dell'atto di appello è avvenuta « per compiuta giacenza» all'indirizzo del difensore domiciliatario del contribuente a mezzo del servizio postale ordinario; modalità consentita dall'ad 16 comma 3 del d.lvo 546/1992 che così recita « le notificazioni possono essere effettuate anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto ..». 2.2 Orbene secondo il granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale, non trovano applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della L.. n. 890 del 1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (cfr. tra le tante Cass. 270/2012, 3254/2016; 14501/2016 e 20506/2017). In particolare è stato precisato dalle predette pronunce che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.), ed, in Ric. 2020 n. 11441 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili.>) 2.3 L'ulteriore conseguenza dell'applicazione del regime della posta ordinaria che, difettando apposite previsioni , non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8. 2.4 La CTR, nel ritenere necessaria ai fini del perfezionamento della notificazione, la prova dell'invio dell'avviso di deposito del plico presso la [OSCURATO:PERSONA] « come previsto dall'ad 140 cpc» non ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento e dei principi giurisprudenziali sopra indicati.. 3 Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale provvederà all'esame Ric. 2020 n. 11441 sez. MT - ud. 23-02-2022 -4- dell'appello e regolerà le spese processuali del giudizio di legittimità. PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. Mauro M cci DEPC,SiTTO [OSCURATO:PERSONA] ogi, 3_11._MAR2Q2 _CANCELL